EPC: dalle novità della norma UNI CEI EN 17669:2023 alla Transizione 5.0
La norma UNI CEI EN 17669 definisce gli EPC come una forma contrattuale di un servizio di miglioramento dell’efficienza energetica con garanzia di risultato in cui viene gestita tutta la catena del valore e della fornitura da parte del fornitore di servizi. L’arrivo del nuovo piano nazionale Transizione 5.0 (tramite il DL 2 marzo 2024 n.19) potrà fungere da volano per lo sviluppo degli EPC.
La norma UNI CEI EN 17669: i requisiti minimi di un EPC
La norma UNI CEI EN 17669 “Contratti di prestazione energetica – Requisiti minimi” è entrata in vigore a febbraio 2023 in recepimento della norma europea EN 17669 di luglio 2022.
La norma definisce i requisiti minimi per i contratti di prestazione energetica (EPC) e si applica alle azioni di miglioramento della prestazione energetica (EPIA) su beni esistenti.
I requisiti minimi vengono definiti al fine di:
- assicurare trasparenza lungo tutto il processo di attuazione dell’EPC;
- favorire un rapporto ottimale tra i costi e i benefici generati dall’EPIA;
- fornire una serie di strumenti per assicurare la qualità del servizio nonché mitigare e allocare i rischi;
- fornire informazioni materiali necessarie per effettuare valutazioni finanziarie e tecniche sia da parte del beneficiario sia del fornitore del servizio energetico.
L’intento della norma è toccare tutti i numerosi aspetti di un EPC (tecnico, finanziario, legale) e rispondere alla domanda di linee guida e buone pratiche di ampia adozione, contemplando le esigenze dei diversi attori coinvolti.
Nello specifico, la norma si configura come uno strumento utile per:
- Policy maker: che hanno la necessità di elaborare strumenti per la qualità, la trasparenza e l’efficacia nelle EPIA;
- Proprietari di immobili, organizzazioni, fornitori di servizi, banche e istituzioni finanziarie: che richiedono una forma contrattuale in grado di definire con chiarezza tanto la generazione di valore quanto l’allocazione dei rischi;
- Valutatori di proprietà: che richiedono strumenti di supporto nella valutazione degli asset in relazione all’efficienza energetica e alla prestazione di sostenibilità lungo la vita del progetto.
Nel definire lo scopo, i confini e i target di un EPC la norma specifica che i target energetici da conseguire nel corso della durata del contratto debbano risultare misurabili e associati a EnPI (energy performance indicator) rilevanti.
Ciascun indicatore deve essere allineato alla baseline concordata contrattualmente. Relativamente ai target, la norma allarga l’orizzonte degli EPC contemplando il raggiungimento di obiettivi collaterali quali:
- riduzione impatto ambientale (CO2, uso di fluidi di lavoro a basso GWP);
- sicurezza;
- manutenzione (maggiori intervalli manutentivi, etc.);
- incremento produttività;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- economia circolare.
Volendo sintetizzare i contenuti della norma rispetto ai requisiti minimi degli EPC, è possibile suddividere gli stessi in tre macroaree: la parte “di calcolo”, la parte economica e la parte legale.
Nella parte riservata ai calcoli, sarà possibile trovare:
- La baseline di riferimento relativa all’EPIA (EnPI e valore misurato dell’indicatore per un periodo significativo);
- La descrizione completa dell’EPIA, la durata della vita tecnica, la potenziale interferenza con altre apparecchiature, i permessi richiesti per l’installazione;
- I fattori di aggiustamento statici e «variabili» da monitorare durante la durata contrattuale;
- L’algoritmo di correlazione tra EnPI e fattori di aggiustamento;
- La garanzia di miglioramento dell’efficienza energetica in funzione dei fattori di aggiustamento per tutta la durata contrattuale;
- I vantaggi attesi per il beneficiario.
Nella parte economica, l’EPC presenterà:
- La metodologia di misura e verifica del miglioramento dell’efficienza energetica (e degli altri benefici concordati), il contenuto minimo del rapporto di verifica e la frequenza minima (almeno annuale), i misuratori di riferimento, la taratura, etc.;
- Il valore dell’investimento per la realizzazione delle opere;
- La definizione del proprietario delle opere e dell’eventuale trasferimento della proprietà a fine contratto;
- L’allocazione del pagamento delle utilities;
- La responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata contrattuale;
- L’allocazione degli eventuali incentivi disponibili per l’intervento di miglioramento.
Infine, nella parte legale, la norma specifica che un EPC dovrà contenere:
- Le penali o le altre azioni di compensazione in caso di mancato raggiungimento del miglioramento nel tempo previsto;
- I bonus o le altre azioni di compensazione in caso di superamento delle prestazioni nel tempo previsto;
- La definizione dei rischi legati alla implementazione e operatività delle EPIA e la loro gestione in caso di imprevisti;
- La durata del contratto e la gestione delle modifiche in corso d’opera;
- Le modalità operative tra le Parti per la gestione giustificata in uno più dei punti precedenti;
- Gli obblighi del fornitore del servizio (formazione, gestione e manutenzione degli impianti di proprietà del beneficiario o di terzi, implementazione di un sistema di gestione dell’energia);
- Gli obblighi del beneficiario
Focus sull' "allocazione dei rischi"
La norma UNI CEI EN 17669 pone grande attenzione al tema dell’allocazione dei rischi, che per gli EPC è un aspetto fondamentale, stabilendo che l’allocazione dei rischi legati alla modalità di finanziamento ed alla proprietà del bene devono essere chiaramente definiti (incremento dei tassi, rifinanziamento, cessione del bene).
Gli operatori del mercato che lavorano con questi contratti sanno che, al momento della stipula del contratto, va associata a ciascun rischio una strategia di mitigazione appropriata.
La norma viene incontro a queste esigenze mettendo a disposizione alcuni strumenti utili. Nell’allegato A è possibile trovare una guida all’analisi statistica dei dati, utile per la mitigazione dei rischi associati all’incertezza degli EnPI, mentre nell’allegato C la norma riporta un’utile matrice di allocazione dei rischi che consente di redistribuire i rischi finanziari (prezzi dell’energia, tassi di interesse, ecc.) e operativi (variazioni dei requisiti di legge, cambiamenti delle necessità del beneficiario, ecc.) tra i tre attori principali (fornitore del servizio, beneficiario, terza parte).
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