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Equo compenso per i servizi di Ingegneria e Architettura: obbligatorio applicare le tariffe del Decreto Parametri

L'Anac, nell'integrazione alle linee guida sui servizi di progettazione in consultazione pubblica, sottolinea che le stazioni appaltanti devono definire l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016

Basta con bandi sponsorizzati o fuori dal 'confine' del Decreto Parametri: l'Anac, ancora una volta, mette l'accento sull'importanza delle tariffe professionali, da applicare in maniera tassativa nell'affidamento di servizi di progettazione (architettura e ingegneria).

Lo fa nell'aggiornamento - in consultazione pubblica fino al prossimo 9 luglio - delle linee guida n.1, ottemperando quindi a quanto suggerito dal Consiglio di Stato che aveva esortato l'Autorità a richiamare i paletti dell'equo compenso dentro le linee guida sui servizi di progettazione.

Queste le indicazioni principali sull'equo compenso e le tariffe professionali nella bozza di aggiornamento:

  1. le stazioni appaltanti definiscono l'importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 - Decreto Parametri BIS;
  2. per ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell'ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull'equo compenso ex art.13bis della legge 247/2012;
  3. non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara;
  4. l'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'art.13-bis, commi 4 e 5, della legge 247/2012, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

Chiunque voglia esprimere opinioni, suggerimenti o formulare osservazioni all'aggiornamento delle linee guida n.1 può farlo compilando l'apposito modulo sul sito ANAC, da inviare entro il prossimo 9 luglio 2018 (serve l'ultima versione di Acrobat Reader)