Data Pubblicazione:

Forfettari, occhio a non sbagliarsi! Requisiti, cause di esclusione, periodo di imposta, fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate interviene per fornire chiarimenti in merito alla decorrenza delle modifiche al regime forfetario introdotte dall’ultima Legge di Bilancio

fiscalita-fattura-calcolatrice-700.jpg

Regime forfettario: la Legge di Bilancio 2020 ha apportato rilevanti modifiche e arriva, in soccorso dei professionisti, la risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020, con la quale l'Agenzia delle Entrate pubblica svariati chiarimenti sul tema.

Le modifiche al regime forfettario

Il comma di riferimento dell'art.1 della legge 160/2019 è il 692, per:

  • requisiti di accesso: il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l'articolo 1, comma 54, della legge 190/2014, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro);
  • cause di esclusione: scatta l'esclusione nell'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 190/2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro;
  • individuazione del periodo di imposta: i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

E la fattura elettronica? Per ora no, ma...

Nella risoluzione si legge a chiare lettere che, in merito al paventato contrasto dei nuovi limiti con l’art.3, comma 2, dello Statuto del contribuente, a norma del quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore, un simile contrasto non è ravvisabile.

In particolare, viene sottolineato che le modifiche al regime da ultimo introdotte non impongono alcun adempimento immediato (leggasi "fatturazione elettronica), atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime medesimo per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruirne.

Infatti, prosegue la risoluzione, tanto il requisito delle spese quanto la causa di esclusione inerente i redditi percepiti impongono, esclusivamente, una verifica dell’eventuale superamento delle soglie previste.

LA RISOLUZIONE n.7/E/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi