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Gazebo ad uso permanente: serve il permesso di costruire

Per il Tar Lazio, l'assoggettabilità al titolo edilizio dipende da consistenza e natura dell'opera: anche i prefabbricati e le strutture di qualunque genere, se non diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee, vi rientrano

Per il Tar Lazio, l'assoggettabilità al titolo edilizio dipende da consistenza e natura dell'opera: anche i prefabbricati e le strutture di qualunque genere, se non diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee, vi rientrano

Per montare un gazebo permanente destinato ad 'uso locale' è necessario il permesso di costruire. E' il principio a cui si è rifatto il Tar Lazio, che nella sentenza 9881/2016 dello scorso 1 settembre ha confermato quanto disposto dal Comune di Roma, ossia la demolizione di una struttura che aveva installato un gazebo con tende retrattili a scorrimento verticale in materiale plastico trasparente.

Secondo il Tar, "ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del dPR 380/2001 sono assoggettabili al previo rilascio del permesso di costruire i cd. manufatti leggeri anche prefabbricati e le strutture di qualunque genere allorquando non siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee".

Il Testo Unico dell'Edilizia, cioè, stabilisce che l'assoggettabilità al titolo edilizio dipende da consistenza e natura dell'opera: gli artt. 3 e 10 dispongono che sono soggetti al permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione comportanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, non configurabili in caso di alloggiamenti o strutture portanti destinate ad ospitare tende retrattili in materiale plastico destinate alla protezione dagli agenti atmosferici e ad una migliore fruizione dello spazio esterno.” Per i giudici amministrativi, però, l'opzione interpretativa sopracitata non è applicabile nel caso di specie.

Il Tar Lazio, esaminando attentamente le caratteristiche della struttura, ha attribuito infatti una valenza significativa e determinante non tanto ai materiali utilizzati o all'ancoraggio al suolo, quanto alle esigenze di natura stabile o temporanea soddisfatti dall'opera, stabilendo che la "consistenza e connotazione del manufatto non consente di poter configurare i predetti elementi strutturali metallici quali meri alloggiamenti di scorrimento di tende o pergotende in materiale plastico, bensì quali strutture portanti permanenti aventi una funzionalità principale diversa ossia di sostegno di un gazebo in metallo posizionato sulla succitata pedana in legno, tale da comportare una trasformazione edilizia dal carattere permanente e stabile suscettibile di esecuzione, ai sensi degli artt. 3 e 10 del dPR 380/2001, previo rilascio di apposito permesso di costruire nel caso in esame non rinvenibile"

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