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I professionisti non iscritti ad alcun Albo non possono esercitare l'attività di pianificatore o urbanista

CNAPPC: per l'esercizio della professione come "Architetto" o come "Pianificatore Territoriale" è necessario il possesso del titolo di studio, il superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione e la successiva iscrizione all'Albo professionale.

I professionisti non iscritti ad alcun Albo professionale possono esercitare attività di pianificatore o urbanista ex DPR 328/2001?

Lo ha chiesto l'Ordine degli Architetti di Palermo e Provincia al CNAPPC, che parte, per rispondere, dalla definizione di professionista contenuta nell’art. 1 del DPR 137/2012, dove si dispone che il professionista è colui che esercita una professione regolamentata, ovvero “l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.

 

Architetto e pianificatore? Professione regolamentata

La professione di architetto e pianificatore rientra tra le professioni regolamentate, in base alla legge istitutiva (L. 1395/1923) al successivo regolamento (RD 2537/1925) che individua le regole specifiche per l’iscrizione all’albo, ed al successivo DPR 328/2001 che individua sezioni e settori dell'Albo, e le competenze professionali (art. 15 e 16 del DPR 328/2001).

 

L'esercizio abusivo della professione

Un altro riferimento utile, forse quello essenziale, per inquadrare l'esercizio della professione - continua il CNAPPC - e in merito alla definizione di esercizio abusivo della professione è contenuto nell'art. 348 del Codice penale, che prevede che "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila".

Il requisito dell'abusività richiede quindi che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio e il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.

L'esercizio della professione è quindi legato all'iscrizione all'albo ed al compimento di atti che nel loro insieme costituiscono lo svolgimento della attività professionale.

I professionisti non iscritti ad alcun Albo non possono esercitare l'attività di pianificatore o urbanista

L'esame del DPR 328/2001

In base a tali premesse, occorre esaminare gli articoli del DPR 328/2001 che, come esplicitato nello stesso titolo, disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove "per l'esercizio di talune professioni".

Con riferimento ai titoli professionali, l’art. 15 comma 3 del DPR 328/2001 prevede esplicitamente che, per gli iscritti alla sezione A dell’Albo “agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto” ed “agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale”.

L’albo è stato quindi diviso ex lege in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

Dall'esame di tale disposizione di legge, non è previsto il titolo professionale di "urbanista"; ne deriva che i laureati in Architettura - indirizzo Urbanistica - ovvero i laureati in Urbanistica dovranno essere individuati e qualificati come "Architetto" o come "Pianificatore Territoriale", a seconda del titolo posseduto.

 

Iscrizione all'Ordine è subordinata al superamento dell’esame di Stato

Il CNAPPC, dopo aver riepilogato specificatamente tutte le regole per l'ammissione all'esame di Stato, evidenzia che per l'esercizio della professione come "Architetto" o come "Pianificatore Territoriale" è necessario il possesso del titolo di studio, il superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione e la successiva iscrizione all'Albo professionale.

NB - Le questioni affrontate dalla Sentenza del Consiglio di Stato emessa a seguito della Adunanza della Sezione Seconda 29 gennaio 1997, 4° Sezione n. 1450/95, nonché quella del Consiglio di Stato (IV Sez.) n.1087, 8 ottobre 1996, legate allo svolgimento di attività professionale dell'urbanista, sono tutte antecedenti alla entrata in vigore del DPR 328/2001, che individua i titoli professionali di Architetto e Pianificatore Territoriale, i titoli di studio e gli esami di abilitazione, che danno accesso a iscrizioni in diversi settori dell’Albo professionale.

 

Il chiarimento finale

Cponcludendo: la posizione e l’attività di professionisti non iscritti ad alcun Albo professionale eppure esercitanti attività di pianificatore o urbanista (coincidenti) non è compatibile con il suddetto DPR 328/2001, che ha superato quanto disposto dalla precedente giurispudenza amministrativa ed ha regolamentato le norme per l'esercizio della professione di come "Architetto" e di "Pianificatore Territoriale".


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