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I trainati del Superbonus: l'ascensore prende il 110%, l'acquisto della cantina per ospitarne il vano motore no

Agenzia delle Entrate: le opere 'trainate' e attratte dal Superbonus perché effettuate contestualmente ai lavori 'trainanti' devono possedere a valle i requisiti per usufruire degli sconti d’imposta previsti dall’articolo 16-bis del Tuir

Le spese per l'installazione in condominio di un ascensore, intervento “trainato” di rimozione di barriere architettoniche connesso a opere di efficientamento energetico “trainanti”, ai fini del Superbonus, effettuate sulle parti comuni dell’edificio, spettano per le spese strettamente connesse alla realizzazione delle opere agevolabili e non comprendono anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori

E' questo il 'riassunto' della risposta 547/2022 dello scorso 4 novembre dell'Agenzia delle Entrate, che deve chiarire se il costo per l'acquisto, da parte del condominio istante, della cantina di proprietà di uno dei condomini che ospiterà il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore, può essere 'passabile' di maxi-detrazione al 110% in quanto connesso, appunto, all'installazione dell'ascensore nell'edificio.

Rimozione barriere architettoniche dentro gli interventi "trainati" dagli interventi "trainanti" di efficienza energetica

L'Agenzia risponde negativamente, partendo dalla base di tutto: citando la circolare 23/2022, si ricorda infatti che i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche infatti sono ricompresi tra quelli trainati dei trainanti di efficientamento energetico. Il perché è spiegato dal fatto che l'installazione di un ascensore è indicato all'articolo 16-bis del Tuir tra quelli agevolabili ai fini recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Interventi trainati: quali ulteriori spese si possono considerare?

Poi si passa ad analizzare nel dettaglio quali tipologie di costi si possano considerare per gli interventi trainati: la circolare 28/2022, per quel che riguarda gli interventi ex art.16-bis del Tuir, ha chiarito che la detrazione spetta anche per alcune spese sostenute prima dell’inizio dei lavori (come l’acquisto dei materiali, perizie, sopralluoghi, e oneri urbanizzazione).

L’elenco riportato è esemplificativo e non tassativo in quanto si riferisce a costi ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizio, come le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

L’agevolazione non è invece applicabile, ad esempio, ai costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

In definitiva, la detrazione (nel 'nostro' caso il Superbonus) spetta esclusivamente per le spese sostenute per la "realizzazione di specifici interventi" e per quelle strettamente collegate alla loro realizzazione, e tra queste non sono comprese anche i costi per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori.

E' escluso, quindi, che il costo dell'acquisto della cantina possa rientrare tra quelli detraibili


LA RISPOSTA 547/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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