Il portico può essere chiuso con tende di plastica?
Possiamo chiudere una struttura esterna, nel caso in esame si tratta di un portico destinato ad ospitare gli avventori di un ristorantino, con delle tende trasparenti?
Nell’attuale periodo storico la pandemia ha allentato i controlli dei vigili tecnici permettendo ai gestori di bar, pub e ristoranti di “allargarsi”, anche oltre il consentito, occupando marciapiedi, piazzette e persino la sede stradale.
Del resto, è pur vero che momenti eccezionali come quello attuale richiedono delle norme altrettanto speciali necessarie per arginare la crisi economica.
A prescindere dagli effetti pandemici, ci si chiede se possiamo chiudere una struttura esterna, nel caso in esame si tratta di un portico destinato ad ospitare gli avventori di un ristorantino, con delle tende trasparenti.
L’ordinanza di demolizione
Il Comune ingiunge al gestore di un “Caffè Bistrot” in cui viene esercita l’attività di ristorazione, di procedere alla demolizione di alcune opere asseritamente abusive.
Secondo l’ufficio tecnico comunale i manufatti, ricadenti in area ricompresa nella fascia costiera sottoposta a vincolo paesaggistico, sarebbero stati realizzati in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.
L’amministrazione contesta, in particolare, la violazione dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
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Le opere da demolire
A finire sotto la scure dell’ordinanza sarebbero una serie di opere realizzate senza alcuna autorizzazione che, per semplicità espositiva, divideremmo in due gruppi.
Un primo gruppo di opere, visibili dalla strada, riguardavano il portico e consistevano nella:
- modifica della struttura di sostegno in ferro in cui erano state alloggiate delle guide;
- tamponatura mediante teli plastici trasparenti scorrevoli all’interno delle guide alloggiate nella struttura;
- realizzazione di impiantistica elettrica per l’illuminazione dello spazio sottostante.
Il secondo gruppo era relativo alla realizzazione di alcuni manufatti posti sul retro dello stabile, ovvero:
- un pergolato;
- due canne fumarie.
La tesi del gestore: il porticato esterno…
Il gestore del locale ritiene l’ordinanza del tutto illegittima in quanto, a suo parere, nessuno degli interventi contestati avrebbe richiesto il preventivo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica.
Quanto al portico esterno, la tamponatura era stata ottenuta tramite teli in plastica trasparente scorrevoli in senso verticale; la loro installazione aveva reso necessaria la modifica dell’intelaiatura di supporto.
Proprio per non modificare l’aspetto esteriore, il tamponamento era stato realizzato con materiale in plastica trasparente movibile in maniera tale che la “chiusura” fosse effettuata solo in condizioni metereologiche avverse. Le opere, infatti, sarebbero state eseguite solo per far fronte ad esigenze temporanee, legate alle condizioni atmosferiche, per assicurare una migliore fruibilità del bene principale.
Si tratterebbe di interventi di manutenzione che non avrebbero comportato una trasformazione permanente dei luoghi, né la chiusura definitiva del portico con conseguente aumento della superficie utile dell’esercizio commerciale.
L’intervento, “privo di rilevanza urbanistica, edilizia e paesaggistica - non avrebbe richiesto il preventivo rilascio di titoli edilizi, né dell’autorizzazione paesaggistica, secondo quanto disposto dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004”.
… e le opere interne
Nell’ottica del gestore, anche pergolato e canne fumarie non avrebbero richiesto il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Questi manufatti, trovandosi sul retro del locale, non erano visibili dalla strada e, quindi, non avrebbero potuto determinare una percepibile alterazione dello stato dei luoghi.
Sbaglia il comune nel non quantificare i volumi?
Il gestore si lamenta anche perché l’Amministrazione avrebbe liquidato la pratica troppo frettolosamente tanto che non avrebbe neanche determinato in modo preciso la consistenza delle variazioni sia in termini volumetrici che di superficie utile generato dalle opere contestate.
L’obiettivo sembra ovvio: se il portico non è stato chiuso in modo definitivo, se pergolato e canne fumarie non esprimono cubatura, di cosa vogliamo parlare?
Le precisazioni del comune
Il comune, dal proprio canto, sottolinea che, nelle more, lo stato dei luoghi avrebbe subito delle modifiche non autorizzate (non è dato sapere se peggiorative o migliorative per l’amministrazione).
I teli di plastica trasparente utilizzati per la tamponatura del portico sarebbero stati sostituiti con paretine in vetro montate su supporti in metallo.
Una pompeiana avrebbe preso il posto del pergolato realizzato sul retro dell’edificio.
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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema dell' EDILIZIA LIBERA, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Donato Palombella.
La decisione del TAR
Il TAR Toscana, Sez. III, sentenza n. 1154 del 6 settembre 2021 rileva, in via preliminare, che la modifica dello stato dei luoghi ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento di una ordinanza ormai non più eseguibile. Ovviamente non si può ordinare al cittadino di rimuovere un’opera che non esiste più.
D’altra parte non si può parlare neanche di adempimento spontaneo all’ordine di demolizione in quanto il gestore, in buona sostanza, si è limitato a sostituire i materiali senza provvedere al rispristino dello stato dei luoghi.
Necessaria l’autorizzazione paesaggistica
Il giudice amministrativo affronta comunque il tema del contendere e ritiene legittima l’ordinanza emanata dal Comune. Sappiamo che, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, gli “interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici” non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica.
Nel caso in esame, però, le opere eseguite dal gestore del bar-ristorante non sarebbero inquadrabili in tale tipologia di lavoro.
Sotto questo profilo il Tar evidenzia come il cittadino non si sia limitato a tamponare il portico con teli di plastica trasparente ma aveva anche modificato ed ampliato la struttura di sostegno.
Tali opere avevano determinato, “la chiusura del porticato in via permanente, dando così luogo ad un incremento volumetrico dell'esercizio commerciale”.
Quando i teli sono retraibili
Il giudice amministrativo affronta un tema interessante: i teli retraibili incidono sulla natura dell’opera?
Secondo il Tar meneghino, la chiusura del portico ha comportato un illegittimo incremento di volumetria e superficie utile.
La circostanza che la tamponatura (almeno inizialmente) fosse stata realizzata con teli di plastica trasparente richiudibili è una circostanza del tutto irrilevante.
Quindi, secondo il TAR, anche le strutture “impacchettabili” e facilmente richiudibili determinano un aumento di volume.
Fatte queste premesse, a cascata, si arriva alla conclusione che l’opera non può essere inquadrata all’interno delle semplici opere di manutenzione e che, determinando una alterazione dell’aspetto esteriore dell’edificio, richiedono il preventivo rilascio del titolo paesaggistico (ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004).
Le “opere interne”
Considerazioni analoghe valgono anche per il pergolato e le canne fumarie poste sul retro dell’edificio.
Secondo il TAR questi manufatti hanno determinato una modifica nell’espetto esteriore del bene, per cui non si può fare a meno del preventivo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica.
E vi è di più! Il Tar, esaminando la documentazione fotografica agli atti, ritiene che le canne fumarie avrebbe richiesto il preventivo ottenimento del permesso di costruire in quanto avrebbero determinato una modifica “della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni”.
Per approfondire:
Sulla rivista Consulente Immobiliare “Il condono edilizio”, la rubrica che cerca di rispondere agli interrogativi più frequenti: l’effetto della sanatoria, le pratiche dimenticate, quelle in corso di definizione, la possibilità di sanare gli abusi, le responsabilità dei proprietari e dei tecnici e molto altro ancora
Lo speciale:
LE OPERE MINORI RIENTRANO NELL'EDILIZIA LIBERA?
Quali sono le opere che rientrano nell'edilizia libera? La Riforma Madia, con il glossario delle opere libere, sembrava aver fornito una risposta definitiva a questo interrogativo. L'esperienza dimostra come non sia assolutamente facile incasellare le opere nella casistica astrattamente prevista dalla norma. Affrontiamo alcuni casi concreti: il dehor, le tettoie, la chiusura del portico e le vetrate panoramiche.
A cura di Donato Palombella