Sostenibilità | Ambiente
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Il Principio DNSH della Tassonomia Europea: non arrecare un danno significativo all’ambiente

La Tassonomia UE definisce come sostenibile una attività che soddisfi contemporaneamente una serie di condizioni tra le quali quella di "non arrecare un danno significativo”. In questo articolo cercheremo di capire meglio cosa significa esattamente.

La strategia europea per uno sviluppo sostenibile

L’Unione Europea sta sviluppando una strategia ambiziosa per lo sviluppo sostenibile (Sustainable finance package | European Commission) e la transizione verso un’economia a basso contenuto di carbonio, in linea con i contenuti dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015 e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’impegno è quello di avere impatto climatico zero entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Per raggiungere questi traguardi la Commissione europea sta vagliando una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità ed elaborando un corpus normativo (profondamente in divenire) volto a indirizzare gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti ed attività sostenibili.

Il Regolamento (UE) 2020/852 (di seguito “Tassonomia UE”) con i suoi Regolamenti Delegati (nel seguito “Atti Delegati”) fa parte di questo corpus normativo e stabilisce il quadro generale europeo per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile nonché le modalità di rendicontazione verso terzi.

Che cos’è la Tassonomia UE?

Cos’è la Tassonomia verde dell’Unione Europea entrata in vigore dal 1 gennaio 2022? Perché la Commissione europea ha emanato tale regolamento? Come impatta questo regolamento sulla procedura accelerata per le “grandi opere” che avranno accesso agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Leggi l'articolo

La Tassonomia definisce come sostenibile una attività che soddisfi contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

1. Dare un “contributo sostanziale” ad almeno uno dei seguenti sei obiettivi ambientali:

  • Mitigazione del cambiamento climatico
  • Adattamento ai cambiamenti climatici
  • Uso sostenibile e la protezione dell'acqua e delle risorse marine
  • Transizione verso un'economia circolare
  • Prevenzione e controllo dell'inquinamento
  • Tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

2. “Non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm - DNSH) a nessuno degli altri obiettivi ambientali; e 

3. Essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).

Ma comprendiamo un po' meglio il concetto di “non arrecare danno significativo”.

 

Il principio del DNSH – definizione e applicazione

Abbiamo detto che la Tassonomia UE costituisce un vero e proprio framework costruito sui principi di “contributo sostanziale” e “assenza di danni significativi” che un’attività economica può comportare su sei obiettivi ambientali (individuati come fondativi) e sui diritti umani.

Con riferimento ai concetti di "contributo sostanziale" e "non arrecare un danno significativo", la Tassonomia fissa i criteri di vaglio tecnico (screening criteria) per ciascun obiettivo ambientale declinandoli sui diversi settori economici.

Il vincolo di DNSH viene introdotto nell’articolo 17 del Regolamento Tassonomia, definendo che un'attività economica arreca un danno significativo :

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas serra (GHG);

2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se nuoce 

  • al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o 
  • al buono stato ecologico delle acque marine;

4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se 

  • l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; 
  • l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o 
  • lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; 

5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; 

6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se nuoce

  • in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; 
  • per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

 

Regolamento Tassonomia, i sei obiettivi ambientali

Regolamento Tassonomia, i sei obiettivi ambientali

Tali principi generali sono poi stati tradotti (da un gruppo di esperti interdisciplinare ed ascoltati gli stakeholders) in parametri specifici dettagliati nell’Atto delegato della Commissione del 4 giugno 2021 (nel seguito “Atto Delegato sul clima”).

I criteri di vaglio tecnico specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica.

Le soglie identificate per quanto possibile sono state fissate in termini quantitativi e contengono dunque valori limite, altrimenti sono state espresse in termini qualitativi.

Un esempio

Ad esempio, nella nuova costruzione per non arrecare danno significativo alla biodiversità, il team di progetto dovrà effettuare un’analisi vincolistica per il rispetto delle aree di maggior tutela. Allo stesso modo dovrà, in fase di cantiere assicurare la preparazione dei rifiuti da costruzione e demolizione al riciclo-riuso per almeno il 70% del totale (esclusi i pericolosi) al fine di garantire il principio DNSH per l’economia circolare. 

I principi DNSH sono espressi per ciascuna attività, ma molti dei criteri tecnici sono trasversali alla tipologia di attività e sono dunque ripetuti in forma analoga.

Il principio DNSH per l’adattamento ai cambiamenti climatici (dettagliato in appendice A dell’atto delegato sul clima) è, ad esempio, traversale alle attività e chiede una solida verifica dei rischi climatici potenziali cui l’attività è soggetta (costruiti su base scientifica con riferimento ad esempio alle proiezioni IPCC) ed una conseguente valutazione di rischio e strategie di adattamento.

Mentre per i criteri tecnici di contributo sostanziale l’Unione ha alzato l’asticella rispetto alla normativa vigente di settore, i principi DNSH richiamano generalmente le normative europee e le loro declinazioni negli stati membri. Questo perché la Tassonomia diventi uno strumento utile anche per rendere cogenti le norme europee in Stati ove non siano ancora state declinate le direttive a livello Paese.

Poiché i criteri di vaglio tecnico per alcune attività si basano su elementi di notevole complessità tecnica, valutare se siano rispettati potrebbe richiedere conoscenze specialistiche. Al fine di facilitare tale valutazione è opportuno che il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per le attività siano verificati con l’ausilio di consulenti specialisti.

 

Principio del Do No Significant Harm (DNSH) nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Attenzione particolare va data ai Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR). ll Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” ed è compito degli Stati membri (art. 25) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Per approfondire la modalità di applicazione del principio DNSH ai progetti PNRR vagliati dagli enti è possibile accedere sul portale del PNRR nella pagina dedicata al Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani .

 

Prossimi passi

Ad oggi l’Atto delegato sul clima esplicita gli screening criteria per i soli obiettivi climatici di mitigazione ed adattamento. Siamo in attesa dell’emanazione dell’atto delegato sui restanti obiettivi climatici già in bozza e consultabile al link.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

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