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Installazione impianto di energia rinnovabile: lo stop della Soprintendenza deve essere motivato

Nel dare parere contrario all'installazione di un impianto di energia rinnovabile, la Soprintendenza non può limitarsi a formule generiche, ma deve motivare in modo completo e coerente.

Non si può 'frustrare' la richiesta di installazione di un impianto eolico (o di qualsiasi altro impianto di energia rinnovabile) con un parere negativo senza motivazioni specifiche, utilizzando formule generiche.

In tal caso, il parere negativo della Soprintendenza regionale è da annullare.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella pronuncia 10664/2022 dello scorso 6 dicembre, che andiamo a riassumere.

L'impianto eolico del contendere

Un'azienda ha presentato una istanza per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 850 KW.

La Giunta della Regione Basilicata ha reso parere sfavorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 27-bis, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006.

Secondo il ricorrente, che ha presentato istanza al TAR Basilicata:

  • vi sarebbe un difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alle ragioni che hanno indotto a ritenere che dall’aerogeneratore per cui è causa possa discendere il c.d. “effetto selva”, avendo la Regione desunto un tale pregiudizievole effetto dalla presenza di altri aerogeneratori in zona con un automatismo già censurato dal giudice amministrativo;
  • la motivazione sarebbe, comunque, errata nella parte in cui ha evidenziato la sproporzione del progettato aerogeneratore (alto 112 mt) rispetto ai numerosi impianti di mini eolico preesistenti, in quanto l’area di ubicazione non sarebbe pianeggiante ma caratterizzata da diverse altitudini in grado di annullare, sotto il profilo dell’impatto visivo, le differenze di altezza degli aerogeneratori in essa insistenti.

Il Tar Basilicata ha respinto il ricorso e si è arrivati sino al Consiglio di Stato che, invece, ha ribaltato tutto dando ragione al ricorrente. Vediamo perché.

Senza motivazione non esiste parere

Il diniego, a 'firma' plurima (Comitato tecnico regionale, Soprintendenza archeologica, Giunta regionale) si fonda in sintesi:

  • sul fatto che la installazione genererebbe maggiore impatto cumulativo aggravando il fenomeno dell’effetto selva;
  • sulla altezza dell’impianto (112 m.), ritenuto fuori scala rispetto agli impianti presenti con pregiudizio per il paesaggio circostante;
  • sull’impatto visivo in quanto l’infrastruttura, sebbene non ricada in area vincolata, sarebbe percepibile da due recettori sensibili rappresentati da siti di interesse archeologico.

In senso contrario l’appellante contesta la sussistenza della sfavorevole incidenza paesaggistica dell’impianto:

  • sia in relazione all’aggravamento dell’effetto selva (derivante dalla numerosità e dalle caratteristiche degli impianti di mini eolico preesistenti nella zona), tenuto conto della necessità di una valutazione delle caratteristiche concrete dell’impatto paesaggistico, nella specie pretermessa, nonché dell’erroneo apprezzamento della sproporzione del progettato aerogeneratore (alto 112 mt) rispetto ai numerosi impianti di mini eolico preesistenti essendo l’area di ubicazione caratterizzata da diverse altitudini in grado di annullare le differenze di altezza degli aerogeneratori in essa insistenti;
  • sia in relazione all’impatto visivo sui limitrofi siti sensibili (in specie, quello di Serra di Vaglio), tenuto conto che in un caso analogo, relativo alla medesima area (non sottoposta a vincolo archeologico diretto o indiretto), la Soprintendenza in data 2 luglio 2015 avrebbe espresso parere positivo e che la perizia prodotta in atti dimostrerebbe l’assenza di un impatto visivo su detto sito in ragione della notevole distanza.

Il Collegio è dell’avviso che le doglianze di parte appellante siano fondate con specifico riferimento al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria riproposto come primo motivo appello.

L’appellante deduce, in particolare, che non sarebbero state palesate le ragioni che hanno indotto a ritenere che l’aerogeneratore per cui è causa aggraverebbe il c.d. “effetto selva”, avendo la Regione desunto tale pregiudizievole effetto in via automatica dalla presenza di altri aerogeneratori in situ.

In fatto non è contestato che l’istanza ha ad oggetto la installazione di un solo aerogeneratore di tipo minieolico, della potenza di 850 KW con altezza pari a 112 m., in area non soggetta a vincolo paesaggistico né archeologico, neppure di tipo indiretto, e che vede la presenza di 20 aerogeneratori di piccola generazione, di cui 13 già esistenti e 7 autorizzati e non ancora realizzati.

In una situazione di fatto così connotata l’aggravamento dell’effetto “selva” andava motivato in concreto, tenuto conto che si tratta di un solo aerogeneratore che si inserisce in un contesto che vede non solo la presenza di 20 impianti (13 già realizzati e 7 autorizzati) ma anche di altri parchi eolici limitrofi e prossimi alle zone archeologiche (secondo quanto evincibile dalle perizia di parte in atti) sicchè il valore marginale in termini di potenziale pregiudizio paesaggistico è oggettivamente ridotto e, come tale, andava puntualmente giustificato in relazione alle caratteristiche dei luoghi.

Palazzo Spada ha infatti precisato che “Vero è che nulla impedisce alla Soprintendenza di adottare criteri generali per la valutazione delle fattispecie sottoposte al suo esame ed è legittimo che, in linea di principio, essa possa considerare con cautela, ai fini della tutela del paesaggio, la presenza di più parchi eolici nella stessa area. Tuttavia non è altrettanto legittimo che la Soprintendenza si arresti a una valutazione per dir così tipica (“la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d’intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato”) e non scenda a considerare le caratteristiche della specifica vicenda….Una valutazione una volte per tutte, che prescinda dalla congrua analisi del caso concreto, può rappresentare una non consentita “irragionevole limitazione” alla installazione di un impianto di produzione di energie alternative (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2014, n. 4566) e non sembra neppure conforme alla Linee guida, per le quali l’eventuale preesistenza di altri impianti eolici nello stesso territorio non è di per sé ostativa all’installazione di un nuovo analogo impianto, benché di essa occorra tener conto (d.m. 10 settembre 2010, all. 5, n. 3.2, lett. k).” (Cons. Stato, IV, n. 5001 del 2015).

In senso contrario, tra l'altro, non appare dirimente il dato della altezza dell’impianto - ritenuta sproporzionata rispetto al minieolico presente nell’area - poiché tale criticità, al di là della sua effettiva sussistenza in relazione alle caratteristiche altimetriche dell’area, era comunque superabile, tenuto conto della disponibilità manifestata dalla appellante, in sede di controdeduzioni al preavviso di diniego, a ridurre le dimensioni dell’impianto e di cui occorreva tener conto anche in applicazione del principio di proporzionalità.


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