La normativa di prevenzione incendi per attività di autorimessa: adempimenti amministrativi e tecnici
Il presente lavoro intende approfondire gli aspetti normativi e tecnici di prevenzione incendi inerenti alle attività di autorimesse, con un focus in ultimo sul parcamento dei veicoli alimentati a GPL.
L'attività di autorimessa alla luce del DPR 151/2011
Un’autorimessa (sia pubblica che privata) costituisce un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco qualora di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq (punto 75 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 comprendente tra le varie fattispecie le autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq).
In funzione delle sue dimensioni in pianta un’autorimessa soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco è poi classificabile nelle seguenti categorie:
- categoria A (superficie fino a 1.000 mq)
- categoria B (superficie oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq)
- categoria C (superficie oltre 3.000 mq).
La classificazione di un’autorimessa soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco in una delle suddette categorie determina per il titolare della stessa attività i seguenti differenti adempimenti di carattere amministrativo in base alle previsioni dell’art. 3 (istanza di valutazione del progetto) e dell’art. 4 (S.C.I.A. ai fini antincendi) del D.P.R. 151/2011:
- categoria A S.C.I.A. ai fini antincendi
- categoria B istanza di valutazione del progetto e S.C.I.A. ai fini antincendi
- categoria C istanza di valutazione del progetto e S.C.I.A. ai fini antincendi.
Normativa tecnica d prevenzione incendi per l'attività di autorimessa
Più articolato è invece il discorso relativo alla normativa tecnica di prevenzione incendi applicabile nella progettazione delle autorimesse; in particolare la prima normativa emanata al riguardo è stata il D.M. 31/07/1934 (in particolare il Titolo VII), sostituito successivamente dal D.M. 20/11/1981 che a sua volta è stato abrogato dal D.M. 01/02/1986 (recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”).
In particolare, il D.M. 01/02/1986 ha regolato nel periodo più recente la progettazione antincendi delle autorimesse fino all’emanazione del D.M. 21/02/2017 (recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”) che ha ampliato alle autorimesse il campo di applicazione del nuovo Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 03/08/2015 (recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”).
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Il D.M. 21/02/2017 ha modificato la Sezione V dell’allegato I del D.M. 03/08/2015 (prevedendo il capitolo V.6 sulle autorimesse) ed ha introdotto anche per le autorimesse il cosiddetto “doppio binario”, cioè la possibilità di utilizzare in alternativa due differenti normative tecniche nella progettazione antincendi di tali attività: il D.M. 01/02/1986 ovvero il D.M. 03/08/2015 con le modifiche previste dal D.M. 21/02/2017.
La possibilità di utilizzare per le autorimesse il cosiddetto “doppio binario” è rimasta inalterata con le successive modifiche del D.M. 03/08/2015 introdotte dal D.M. 14/02/2020 (recante “Aggiornamento della Sezione V dell’allegato I al D.M. 03/08/2015 concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”), che tra i vari aspetti ha sostituito integralmente il capitolo V.6 della Sezione V.
In seguito, l’emanazione del D.M. 15/05/2020 recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” ha introdotto le seguenti ulteriori novità nel panorama della progettazione antincendi delle autorimesse:
- art. 1: sostituzione del capitolo V.6 della Sezione V dell’allegato I al D.M. 03/08/2015
- comma 2 dell’art. 3: abrogazione del D.M. 01/02/1986.
Di fatto l’abrogazione del D.M. 01/02/1986, prevista dal comma 2 dell’art. 3 del 15/05/2020, ha determinato per la progettazione antincendi delle autorimesse la fine del cosiddetto “doppio binario”, lasciando come unica normativa tecnica applicabile il D.M. 03/08/2015 (con le integrazioni previste dal suddetto D.M. 15/05/2020); quanto sopra riportato necessita in ogni caso di alcune precisazioni in relazione ad alcuni casi particolari, di seguito discussi.
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Il caso delle autorimesse esistenti
Preliminarmente occorre considerare quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. 15/05/2020, che si riporta integralmente di seguito:
“1. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I (n.d.r.: si tratta del nuovo capitolo V.6) per l’intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa (n.d.r.: si tratta di varie normative tra le quali il D.M. 01/02/1986, il D.M. 21/02/2017 ed il D.M. 14/02/2020), comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.”
Il caso a) si riferisce alle fattispecie di autorimesse già in possesso di un progetto approvato anche in deroga (artt. 3 e 7 del D.P.R. 151/2011) ovvero alle autorimesse per le quali è già stata presentata la S.C.I.A. antincendi (art. 4 del D.P.R. 151/2011); ovviamente quanto sopra è da intendersi riferito alla data di entrata in vigore del D.M. 15/05/2020 (180 gg dopo la pubblicazione sulla G.U. avvenuta in data 23/05/2020).
Il caso b) si riferisce alle fattispecie di autorimesse non rientranti nel caso a), quali ad es. le autorimesse in categoria A per le quali non è prevista la presentazione di un progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011; in tale ipotesi la normativa tecnica di riferimento può essere costituita dai D.M. sopra citati (D.M. 01/02/1986 ovvero D.M. 21/02/2017 ovvero D.M. 14/02/2020), a patto che ciò sia comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti (ad es. titolo edilizio del Comune). Quanto sopra è da intendersi ovviamente riferito alla presentazione della S.C.I.A. ai fini antincendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/201 successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 15/05/2020 (180 gg dopo la pubblicazione sulla G.U. avvenuta in data 23/05/2020).
Ulteriore fattispecie da approfondire è quella relativa ad una autorimessa (categoria B o C) in fase di realizzazione sulla base di un progetto approvato secondo le previsioni del D.M. 01/02/1986 per la quale nasce oggi l’esigenza di realizzare modifiche e/o ampliamenti (con contestuale nuova istanza di valutazione progetto).
In tale caso occorre richiamare quanto previsto per le modifiche e/o gli ampliamenti delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco dai commi 3 e 4 dell’art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative) del D.M. 03/08/2015, del quale il D.M. 15/05/2020 costituisce variante:
“3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1 (n.d.r.: il comma 1 individua le attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 alle quali è applicabile il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi tra le quali quelle di cui al punto 75), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, (n.d.r.: le norme tecniche citate sono quelle riportate nell’allegato I al D.M. 03/08/2015) si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.
Si possono verificare pertanto i seguenti due casi:
- a) le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte dell’autorimessa non interessata dall’intervento sono compatibili con gli interventi di modifica/ampliamento da realizzare; in tal caso la norma tecnica da applicare alla porzione in variante dell’autorimessa è costituita dal D.M. 03/08/2015;
- b) nel caso di modifiche/ampliamenti dell’autorimessa non rientranti nel caso a), si continuano ad applicare le specifiche norme di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis dello stesso D.M. 03/08/2015 (tra le quali è annoverata alla lettera o) il D.M. 01/02/1986); in tal caso la norma tecnica da applicare alla porzione in variante dell’autorimessa è costituita dal D.M. 01/02/1986.
Normativa tecnica di prevenzione incendi per autorimesse: confronto tra le vecchie (D.M. 01/02/1986) e le nuove disposizioni normative (D.M. 03/05/2015 e s.m.i.)
In via preliminare si evidenzia che il D.M. 01/02/1986 contiene una serie di previsioni per le autorimesse di carattere non specificatamente legate alla sicurezza antincendio (quali ad es. l’altezza dei piani, la superficie specifica di parcamento intesa come necessaria alla manovra ed al parcamento di ogni autoveicolo, la larghezza e la pendenza delle rampe, la larghezza delle corsie di manovra, ecc.), previsioni che invece non si ritrovano nel D.M. 03/08/2015 (con le modifiche di cui al D.M. 15/05/2020).
In senso generale poi per gli aspetti più specificatamente di prevenzione incendi il D.M. 01/02/1986 contiene rispetto al D.M. 03/08/2015 (con le modifiche di cui al D.M. 15/05/2020) indicazioni più restrittive per quanto attiene ad es. alla resistenza al fuoco, alla lunghezza dei percorsi di esodo e alle dimensioni delle superfici di ventilazione; inoltre, molte previsioni del D.M. 01/02/1986 sono basate sul numero dei posti auto previsti in parcamento, al contrario del D.M. 03/08/2015 (con le modifiche di cui al D.M. 15/05/2020) laddove molte indicazioni sono stabilite in base alla superficie dell’autorimessa.
Nella tabella successiva sono sintetizzate le principali differenze tra il D.M. 01/02/1986 ed il D.M. 03/08/2015 2015 (con le modifiche di cui al D.M. 15/05/2020) in relazione ad alcuni requisiti specifici di prevenzione incendi:
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