La normativa vigente in materia di acustica edilizia: approfondimento della specifica tecnica UNI/TS11844:2022
Breve disamina della normativa vigente in materia di acustica edilizia e approfondimento sulla UNI/TS 11844:2022 “Procedure per la misurazione e l'analisi del rumore intrusivo”. La specifica tecnica rappresenta una novità ed è auspicabile che possa essere un utile riferimento per il tecnico competente chiamato a valutare l’intrusività delle immissioni acustiche.
Confronto con la normativa vigente
Nel nostro Paese la normativa acustica relativa al rumore in ambiente esterno ed abitativo è frammentata in molteplici provvedimenti legislativi. Il primo provvedimento normativo nazionale in materia di acustica è il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità”, seguito nel 1991 dal D.P.C.M. 1° marzo “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno”.
Nel 1995 viene pubblicata la prima legge italiana in materia di acustica, Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, che ancora oggi costituisce il cardine legislativo in relazione al tema; essa stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno (comprese anche le pubbliche attività) e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione (art. 1).
Questa legge non indica i limiti da rispettare ma definisce “chi deve fare cosa”, infatti vengono analizzate tutte le tematiche riguardanti il rumore, i soggetti volti ad analizzarle e le competenze di Stato, Regione, Province e Comuni, e viene individuata una nuova figura professionale quella del tecnico competente in acustica al quale viene attribuito il compito di svolgere le attività tecniche connesse alla misurazione dell’inquinamento acustico, alla verifica del rispetto o del superamento dei limiti e alla predisposizione degli interventi di riduzione dell’inquinamento acustico.
Dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” deriva il D.P.C.M. 14/11/1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” che definisce i valori limite delle sorgenti sonore in ambiente esterno, riprendendo le definizioni della Legge Quadro, assegna dei valori ai limiti da rispettare a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio, definite anch’esse all’interno del decreto. Tale decreto definisce inoltre che all’interno degli ambienti abitativi deve essere rispettato il criterio differenziale, il quale costituisce un pilastro irrinunciabile in materia di inquinamento acustico.
Tale criterio consiste nella differenza aritmetica fra il rumore misurato, all’interno degli ambienti abitativi, in presenza e in assenza di una specifica sorgente. Tale differenza non deve essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo di riferimento diurno e 3 dB(A) durante il periodo di riferimento notturno. Il criterio differenziale non viene applicato nei casi in cui la sorgente disturbante sia riconducibile ad un’infrastruttura di trasporto (strade, ferrovie, porti e aeroporti) che segue una legislazione specifica, ad attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, a servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti a uso comune.
Nello stesso anno esce il D.P.C.M. del 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, entrato in vigore il 21 febbraio 1998. Una novità legislativa attesa e già richiesta dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”. Il problema affrontato non è banale ed interessa in pratica tutti i cittadini: infatti in questo provvedimento legislativo vengono presi in considerazione tutti gli aspetti di una qualche rilevanza sul piano dell’inquinamento acustico:
- isolamento dai rumori trasmessi per via aerea da unità abitative differenti;
- isolamento dai rumori trasmessi per via aerea e provenienti dall’esterno dell’edificio;
- isolamento dai rumori trasmessi attraverso le strutture (calpestio);
- rumorosità degli impianti a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, areazione e condizionamento);
- rumorosità degli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria).
Si tratta quindi di un provvedimento di ampio respiro che interessa la totalità delle possibili fonti di inquinamento acustico all’interno degli edifici.
Tale decreto prevede che i requisiti acustici passivi debbano essere verificati in opera. Infatti, la fase di progettazione, inevitabilmente basata su calcoli teorici, certificati di laboratorio e riferimenti a soluzioni e situazioni assimilabili deve prevedere una verifica a lavori ultimati che consistere in una certificazione di collaudo realizzata secondo le più recenti disposizioni della normativa tecnica:
- norma tecnica UNI EN ISO 16283-1:2018 Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea;
- norma tecnica UNI EN ISO 16283-2:2020 Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Isolamento dal rumore da calpestio;
- norma tecnica UNI EN ISO 16283-3:2016 Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 3: Isolamento acustico di facciata;
- norma tecnica UNI EN ISO 16032:2005 Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici - Metodo tecnico progettuale.
Requisiti acustici passivi degli edifici: metodologia di misura e criticità nell’esecuzione delle misurazioni
Il presente articolo illustra la metodologia per la corretta misurazione dei parametri descrittori dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne ad essi e le criticità che si possono riscontrare nello svolgimento dei rilievi in opera.
LEGGI L'APPROFONDIMENTO
Non è pensabile prevedere la protezione acustica di un edificio come una fase accessoria finale: infatti un risultato ottimale può essere raggiunto solo se la problematica acustica viene affrontata fin dall’inizio e durante l’intera fase progettuale e realizzativa.
In ultimo, benché non rappresenti uno strumento legislativo cogente in relazione agli ambienti abitativi, si ritiene doveroso per completezza di analisi, citare la norma tecnica UNI 11367:2023 Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera. Questa norma, di recente aggiornamento (gennaio 2023), definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre un metodo di classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l'intera unità immobiliare (salvo alcune tipologie).
Questo metodo permette, quando possibile, anche una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme dei requisiti acustici passivi per unità immobiliare basata su misure a termine dell’opera. Essendo però una norma tecnica e non una legge, attualmente indica un criterio di “qualità” e non definisce dei requisiti cogenti ma consente di informare i futuri utenti sulle caratteristiche acustiche della stessa.
Allo stato attuale i requisiti delle classi acustiche definite dalla norma suddetta costituisce riferimento legislativo cogente per i soli edifici pubblici di nuova costruzione e/o oggetto di ristrutturazione importante, infatti il Decreto dell’11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, richiede che in tali edifici i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della norma UNI 11367, mentre i requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nell’Appendice A della UNI 11367.
Il Decreto dell’11 ottobre 2017 è stato di recente aggiornato e sostituito dal Decreto del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2022 ed è entrato in vigore il 4 dicembre 2022. Nei CAM 2022 per quanto riguarda le prestazioni e il comfort acustici vengono introdotte importanti novità e i riferimenti alle norme UNI 11367 “Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera” e UNI 11532 “Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di progettazione e tecniche di valutazione – Parte 2: Settore scolastico”.
Per gli edifici residenziali, allo stato attuale, i requisiti cogenti rimangono quelli definiti dal D.P.C.M. 5/12/97. In conclusione, riconducendo la normativa cogente agli ambienti abitativi all’interno di un sistema condominiale, per assicurare un ottimo confort acustico alle unità immobiliari è fondamentale intervenire fin dalla fase progettuale, sulla tematica dell’inquinamento acustico. La normativa è in grado di supportare la fase progettuale con delle linee guida ben definite, nello specifico è essenziale porre particolare attenzione ai requisiti acustici passivi definiti dal D.P.C.M. del 5/12/1997 e il rispetto dei limiti definiti dalla Legge Quadro.
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