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Normale tollerabilità delle immissioni di rumore: focus sull’articolo 844 del Codice Civile

Approfondimento dei principi introduttivi e generali che regolano l’acustica forense nei casi di contenzioso, con un approfondimento specifico sul concetto di “normale tollerabilità” ai sensi dell’art.844 del Codice Civile.

L’acustica forense

Con il termine rumore identifichiamo un suono, congiunto solitamente a delle vibrazioni, in grado di causare effetti negativi sulla salute e sul comfort delle persone esposte allo stimolo. Gli effetti principali del rumore variano dalla sensazione di fastidio alle reazioni più gravi con conseguenze sanitarie. I vari studi condotti sugli effetti del rumore dividono principalmente le conseguenze sulla base di quanto appena citato, ovvero disturbo e danno.

 

   

L’acustica forense è una branca della disciplina di fisica tecnica acustica che si occupa, in ambito giudiziario, dei disturbi causati alla persona da immissioni sonore e/o vibrazioni moleste per il comfort acustico e dei disturbi causati da una mancanza dei requisiti acustici passivi normati dal D.P.C.M. 05 dicembre 1997.

In poche parole, l’acustica nel contenzioso riguarda sia le sedi civili che le sedi penali e può essere distinta appunto in:

  • disturbo ad individui dovuto ad immissione sonore moleste;
  • controllo e accertamento di vizi e difetti nella progettazione acustica edilizia.

La valutazione dei danni dovuti ai punti di cui sopra ha un contatto diretto con la qualità della vita e, di conseguenza, con la qualità acustica all’interno degli ambienti della nostra quotidianità. Pertanto, per via del disturbo causato dalle precedenti cause, si ha il fondamento di ciò che riguarda anche l’acustica forense. L’acustica forense viene espressa attraverso delle valutazioni effettuata tramite una consulenza ad hoc per specifico caso e può occuparsi anche della stima dell’eventuale danno e relativa quantificazione dello stesso.

In questo testo ci concentreremo sul primo dei due punti in modo da dare un quadro chiaro dei diritti e doveri dei condomini all’interno delle proprie abitazioni.

 

L’acustica forense nell’ambito ambientale

Il settore dell’acustica ambientale nell’ambito dei contenziosi riguarda l’analisi della sorgente disturbante in relazione ai seguenti concetti:

  •  “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 del Codice civile
  •  “accettabilità” ai sensi dell’art.2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997
  •  “disturbo della quiete pubblica” ai sensi dell’art. 659 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in sede penale.

  

L’acustica forense nell’ambito edilizio

Il settore dell’acustica edilizia nell’ambito dei contenziosi riguarda l’analisi dei difetti progettuali e costruttivi del sistema edilizio, scopo della verifica è valutare la corrispondenza dell’edificio ai Requisiti acustici passivi, ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 1997.

 

Normale tollerabilità

Il disturbo da rumore arrecato da immissioni sonore moleste, nell’ambito dell’acustica ambientale, può essere riassunto in quello che è il concetto di normale tollerabilità, ovvero l’interferenza nel godimento del bene in modo esclusivo da parte del proprietario, che si esplica in immissioni di fumo, calore, rumori, vibrazioni e così via, provenienti dal fondo vicino. Tale interferenza è regolata dall’art. 844 c.c. che detta il criterio legale della normale tollerabilità per identificare la soglia entro la quale le immissioni derivanti dal fondo del vicino vengono considerate “sopportabili”.

Le immissioni rumorose e/o sonore sono quindi disciplinate a livello normativo dall’art. 844 del Codice Civile, il quale stabilisce espressamente che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Come evidenziato dalla norma il limite individuato dal legislatore risulta elastico; infatti, il criterio della normale tollerabilità è un parametro relativo e non assoluto, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e richiede per questo un accertamento specifico.

È opportuno precisare che nei rapporti di vicinato la soglia della normale tollerabilità non coincide con i limiti previsti da leggi e regolamenti a tutela di interessi di carattere generale ma va valutata caso per caso; per tali applicazioni infatti la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il criterio della “valutazione case by case”: l’incidenza dell’immissione sonora/acustica deve essere considerata nel concreto contesto in cui si verifica, valorizzando le specifiche peculiarità rilevabili di luogo in luogo.

Come richiesto dal medesimo art. 844 c.c., le valutazioni devono considerare la “condizione dei luoghi” ovvero la loro “concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita, delle abitudini di chi vi opera” (cfr. ex multis Cass. n. 6136/2018; Cass. n. 28201/2018). Proprio per tali motivazioni non è possibile quantificare a priori un indice generalizzato per individuare la "normale tollerabilità".

Il livello di rumore tollerabile può essere individuato nel seguente modo, tenendo anche in considerazione il rumore di fondo caratteristico della specifica situazione:

Dove:

  • Lt: livello di rumore tollerabile [dB(A)]
  • La: livello di rumore globale con sorgente attiva [dB(A)]
  • Lf: livello di rumore di fondo con sorgente disattiva [dB(A)]

Nella Legge 27 febbraio 2009, all’art.6, a riguardo della normale tollerabilità delle immissioni acustiche viene specificato che: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti che disciplinato specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.”

È evidente quindi che per tutte le specifiche sorgenti debba essere applicata la legislazione ad hoc, come per le infrastrutture, mentre per le restanti può essere utilizzato il criterio giurisprudenziale della normale tollerabilità.

In definitiva l’art. 844 c.c. impone un obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni, che non superano la normale tollerabilità, che caratterizzano l’ubicazione, l’esercizio e lo stato dell’immobile.

Qualora venga constatato invece che l’immissione supera la soglia di tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., ma è giustificata da esigenze specifiche (non compromettendo il prevalente il diritto alla salute), il proprietario che la subisce potrà ottenere un indennizzo per il pregiudizio.

Per approfondire: Psicoacustica e normale tollerabilità: diritti e doveri dei condomini riguardo al rumore


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