La sopraelevazione di un edificio senza permesso di costruire è abuso edilizio
Cassazione inderogabile sui permessi di costruire per le sopraelevazioni: titolo necessario per tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che non si possono considerare manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
Non si scappa: una sopraelevazione priva di permesso di costruire è abuso edilizio.
La Cassazione, nella sentenza 51599/2018 del 15 novembre scorso, è stata inderogabile, confermando un principio chiave: l'art. 10, lett. a) del dpr 380/2001 individua, tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, quelli di nuova costruzione, la cui descrizione viene fornita dall'art.3 dello stesso T.U. nella lettera e), ove si specifica che si intendono come tali tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti (che riguardano cioè gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).
Sopraelevazione edilizia: il caso
Il caso sottoposto alla Corte suprema riguarda la confermata responsabilità penale (in secondo grado, dopo la condanna del Tribunale ordinario) dell’imputato per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire e degli altri necessari titoli abilitativi, in zona sismica, opere edilizie consistenti nella sopraelevazione di un preesistente manufatto avente copertura ad una falda in legno e tegole, con piano di calpestio in lame inserite nelle pareti perimetrali e legno per una superficie di 35 mq ed un altezza al colmo di m. 3, completa di impianto idrico ed elettrico ed a cui si accede tramite scala interna ad una rampa in ferro, nonché una tettoia di metri quadri 8 con struttura in legno coperta da tegole.
Per la difesa, le opere realizzate non sarebbero suscettibili di permesso di costruire, trattandosi, inequivocabilmente, di opere amovibili e, quindi, sottratte alla disciplina di cui all'art.10 del dpr 380/2001.
Tra l'altro, per le opere in questione sarebbe stata presentata richiesta di sanatoria ed il relativo procedimento non sarebbe ancora esaurito, rilevando che il silenzio rifiuto cui faceva riferimento la Corte territoriale non si potrebbe configurare nella fattispecie, trattandosi di opere non rientranti nelle categorie previste dagli artt. 6 e 10 del TUE.
Sopraelevazioni amovibili: servono determinati requisiti
La Cassazione evidenzia che l'opera precaria, per la sua stessa natura e destinazione, non comporta effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo e la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'intervento precario deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche:
- la sua precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore;
- sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità;
- deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo;
- deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso.
Insomma, in questo caso non c'è precarietà poiché si tratta di opere, realizzate in sopraelevazione di un preesistente edificio, dotate di stabili impianti elettrico ed idrico con creazione di nuovi volumi con vani destinati ad uso abitativo ed adibiti a stanza da letto e bagno.
I tempi della sanatoria edilizia
Riguardo alla sanatoria, viene ricordato che sulla richiesta di sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, poiché, decorso tale termine, la domanda si intende rifiutata. Tale ultima evenienza configura, secondo un consolidato orientamento, una ipotesi di silenzio-rifiuto, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego.
In definitiva: la mancata sospensione del procedimento da parte del giudice non determina alcuna nullità e spiega i suoi effetti esclusivamente con riferimento agli interventi edilizi indicati nell'art. 36 del TUE e non anche ai reati esclusi dagli effetti estintivi determinati dal rilascio della concessione in sanatoria, quali quelli concernenti le violazioni della disciplina antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF