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La valutazione economica degli interventi di risparmio energetico secondo la norma UNI EN 15459

Il D. lgs. n. 102/2014, in particolare l’ art. 9, comma 5, come modificato dal D. lgs. n. 141/2016, è la norma di riferimento che definisce importanti linee guida in merito alle valutazioni tecnico-economiche da svolgere per l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

La direttiva punta a ridurre le emissioni di gas climalteranti

Il D. Lgs. 102/2014, come modificato dal D. Lgs. 141/2016, è il riferimento in merito alla valutazione economica degli interventi di contabilizzazione del calore e contiene le disposizioni sull’attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. In particolare, in esso si conferma la possibilità, in caso di contabilizzazione diretta, di ricorrere alla norma UNI EN 15459, finalizzata alla valutazione economica delle opere di risparmio energetico.

Il ricorso a tale norma si configura invece, in caso di contabilizzazione indiretta, non più come una possibilità bensì come un “obbligo”. In particolare, attraverso il D. Lgs. 141/2016, è stato quasi interamente riscritto il comma 5 dell’articolo 9 del precedente D. Lgs. 102/2014 che regolamenta l’obbligo della contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria per misurare l'effettivo consumo di calore da parte di ciascuna unità immobiliare.

La ratio della Direttiva qui sopra citata, è quella di perseguire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti tramite l’individuazione e l’attuazione, in capo agli Stati membri dell’Unione Europea, di numerose e articolate azioni come, nella fattispecie di cui trattasi, l’incentivazione all’adozione di comportamenti virtuosi che consentano un risparmio energetico legato all’implementazione, se non presente, di un sistema di ripartizione delle spese per il riscaldamento non più basato sui millesimi di proprietà o similari ma sull’effettivo consumo da parte della singola utenza.

Contabilizzazione del calore: come procedere?
Contabilizzazione del calore: tutte le indicazioni su come procedere alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 141/2016 e della norma UNI 10200.
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Al di là degli obblighi di legge, che vanno comunque formalmente adempiuti, occorre però domandarsi quali siano la valenza ed il significato effettivi del calcolo richiesto. Va innanzitutto tenuto presente che l’intervento di contabilizzazione, insieme con quello di termoregolazione, costituisce un intervento preliminare ed andrebbe, in linea di principio, sempre eseguito, indipendentemente dal suo tempo di ritorno. Tale intervento è infatti necessario per predisporre l’edificio ad accogliere ulteriori opere facendo sì che l’impianto “percepisca” gli interventi effettuati sul fabbricato. Inoltre non avrebbe molto senso effettuare opere di risparmio energetico, riducendo così i consumi, se non si avesse poi la possibilità di monitorarli ed incidere su di essi.

Sarebbe altresì buona regola, in generale, abbinare l’intervento di contabilizzazione ad altri interventi (es. interventi di isolamento, sostituzione del generatore, ecc.), in modo da beneficiare del loro effetto cumulato ed incrementare il risparmio conseguibile, così come effettuare gli interventi di riqualificazione contestualmente ad altre opere (es. opere edili), al fine di ottimizzarne i relativi costi (es. ponteggi, ecc.).

La non convenienza economica della contabilizzazione è dunque da ricondursi prevalentemente a circostanze particolari (quali ad esempio edifici a fattore di occupazione molto basso, la cui spesa annua di riscaldamento, estremamente esigua, non giustificherebbe, fintanto che si mantiene tale, l’investimento) o a condizioni in cui la difficoltà tecnica di installazione comporterebbe opere particolarmente onerose.
La valutazione economica della contabilizzazione dovrebbe quindi essere volta, salvo i casi particolari sopra esposti, non tanto a dimostrarne la non convenienza (equivoco in cui talvolta si incorre) quanto, al contrario, ad avvalorarne l’utilità ed efficacia.

Condizioni per l’esonero dagli obblighi dell’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 102/2014

È noto che il D. Lgs. 102/2014 prevede due condizioni esimenti dagli obblighi sopra richiamati, differenziate per tipologia di contabilizzazione, segnatamente nella lettera b, comma 5 dell'art. 9 per quanto attiene la contabilizzazione diretta (installazione di sottocontatori d’utenza), e nella lettera c, comma 5 dell’art. 9 per quanto attiene la contabilizzazione indiretta (installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante) nei casi ove non risulti verificata la fattibilità dell’installazione dei sottocontatori d’utenza.
La condizione esimente di cui alla lettera c) è subordinata alla sussistenza della condizione esimente di cui alla lettera b), comma 5 dell'art. 9.

Schematizzando le condizioni esimenti sono due:

  1. Condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b): l’installazione di tali sistemi non risulti tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
  2. Condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c): l’installazione di tali sistemi non risulti essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
    L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 102/2014 risulta quindi derogabile se, in successione, sono verificate le condizioni esimenti di cui alle lettere b) e c).

La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato e, in particolare, la sussistenza della condizione di cui alla lettera c) dovrà essere effettuata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Semplificando:

  1. Di norma devono essere installati conta-calorie di tipo diretto. Per il riscaldamento, ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati "a zone" ovvero "a distribuzione orizzontale", dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un'unica derivazione d’utenza.
  2. Se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non fattibile ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche, in conformità dalla norma UNI EN 834; la prescritta installazione dei dispositivi di misura e termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.

È opportuno rilevare che, anche qualora non si dovesse procedere all’installazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione, per le ragioni ammesse, previa relazione da parte di progettista o tecnico abilitato, resta fermo l'obbligo di ripartizione dei costi di riscaldamento secondo le modalità previste dalla norma UNI 10200, laddove applicabile, per la quale è necessario redigere una nuova tabella dei millesimi energetici, ai sensi dell’art. 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs 102/2014, quindi non più basato sui millesimi di proprietà o similari.

Verifica di fattibilità tecnica

Il primo step nella valutazione della sussistenza delle condizioni di deroga dagli obblighi in oggetto consiste nell’accertare la fattibilità tecnica degli interventi di adeguamento volti all’installazione di un impianto di contabilizzazione diretta di cui all’art. 9, comma 5, lettera b. Appare non praticabile, in questo caso, operare anche la verifica in termini di efficienza di costi e proporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali di una soluzione non fattibile tecnicamente.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 141/2016 si rileva come il legislatore non abbia previsto, così come nella precedente formulazione in riferimento anche alla lettera c) relativa alla contabilizzazione indiretta, l'impossibilità tecnica. In questa fattispecie viene indicata come unica strada quella della valutazione della non efficienza in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Ai fini della verifica di sussistenza delle condizioni di deroga, accertata la fattibilità tecnica, è necessario un esame della convenienza economica.

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