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Le norme BIM nella bozza del nuovo Regolamento Appalti: un'analisi del testo

Prosegue l’iter verso il testo definitivo del Regolamento Appalti e viene diffusa la nuova bozza del 16.7.2020. Torniamo quindi a rivedere se sono cambiate le norme BIM..

Prosegue l’iter verso il testo definitivo del Regolamento Appalti e viene diffusa la nuova bozza del 16.7.2020. Torniamo quindi a rivedere se sono cambiate le norme BIM e innanzitutto scopriamo che è stato chiarito il rapporto tra il Decreto 560/2017 (il cosiddetto “Decreto BIM”), che viene abrogato (ma non tutto) e il nuovo Regolamento.

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Nel precedente articolo abbiamo esaminato le “norme BIM” della bozza del Regolamento Appalti del 13 maggio 2020.

Recentemente è stata diffusa un’ulteriore versione del Regolamento (bozza del 16 luglio 2020): torniamo quindi sull’argomento per aggiornare la nostra analisi, confermando cioè le parti ancora valide alla luce del nuovo testo e modificando ciò che invece risulta ora superato. Di modo che il lettore possa avere a disposizione un commento organico.

Va precisato che quello in esame è pur sempre di un testo provvisorio, anche se si può notare che la cura redazionale ed alcuni passaggi formali evidenziano certamente un avanzamento verso una normativa più consolidata. Per trarre le conseguenze applicative del nuovo Regolamento nel settore degli appalti BIM, occorrerà comunque attendere la versione finale e ufficiale.

Ad onor di cronaca va anche segnalato che la nuova bozza del Regolamento non prende in considerazione, per ragioni cronologiche, le modifiche recentemente apportate al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dal cosiddetto Decreto Semplificazioni. Potrebbe, pertanto, risultare necessario, prima della pubblicazione, un ulteriore aggiornamento del testo del Regolamento.

Nel frattempo possiamo però comprendere la strada che il Legislatore ha scelto di intraprendere dopo il Decreto 560/2017, con le conferme, gli aggiustamenti e gli elementi di novità.

L’impostazione di fondo

Con il D.L. 32 del 18.04.2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 55/2019, è stato radicalmente ridimensionato il sistema di soft law, fondato su singoli decreti ministeriali e Linee Guida Anac che dovevano in origine integrare la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016). E ciò a favore di un ritorno ad un Regolamento unico di esecuzione, attuazione ed integrazione del Codice.

In materia BIM, il ridimensionamento non ha tuttavia eliminato dall’articolo 23, c. 13, del Codice dei Contratti il rimando al “decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” per definire le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del BIM presso le stazioni appaltanti.

Ne deriva che i principali atti in cui si troveranno le norme che riguardano i metodi e gli strumenti elettronici specifici di modellazione, saranno:

  • il Codice dei Contratti Pubblici;
  • il DM di cui al citato articolo 23, c. 13, del Codice dei Contratti, ovverossia il DM 560/2017 per le parti non abrogate di cui si dirà subito di seguito;
  • il nuovo Regolamento di Esecuzione, Attuazione e Integrazione del Codice dei Contratti Pubblici.

L’abrogazione del DM 560/2017, tranne che …

L’art. 313 della bozza di Regolamento, alla lettera d), abroga il DM 560/2017, “tranne che per gli articoli 6 e 8”.

L’intenzione del Legislatore appare quindi quella di conservare il DM, ma solo per disciplinare due aspetti:

  • i tempi di introduzione obbligatoria del BIM. Essi restato regolati all’articolo 6 del DM, in cui troviamo l’ormai familiare tempistica che ci sta portando dal 1° gennaio 2019 (BIM obbligatorio per lavori complessi pari o superiori a 100 Milioni Euro) fino al 1° gennaio 2025 (BIM obbligatorio per opere inferiori a 1 Milione di Euro), con la distinzione tra “lavori complessi” per i primi tre steps temporali ed “opere” per le restanti fasi.
  • la Commissione di Monitoraggio di cui all’articolo 8 del DM, con compiti appunto di monitoraggio degli esiti e delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nonché di individuazione di misure preventive e correttive per il lori superamento.

E’ evidente che il DM diventa la mera attuazione del già citato articolo 23, c. 13, del Codice dei Contratti, nel senso che assolve alla funzione “minima” (ma anche “massima”) attribuitagli dal Codice, ovverossia quella di stabilire modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del BIM presso le stazioni appaltanti, lasciando “il resto” (cioè: la disciplina sostanziale, la piattaforma, gli obblighi preliminari, il capitolato informativo, …) al Regolamento.

I metodi e gli strumenti elettronici specifici

La bozza di Regolamento conferma la formula italiana per “dire BIM” negli appalti pubblici: “metodi e strumenti elettronici specifici”. La dizione va bene, perché, come si è già avuto modo di evidenziare in molte occasioni, BIM non è solo software e hardware ma anche un “metodo”, da intendersi anche come le nuove competenze che dovranno essere acquisite da parte dell’intero comparto delle costruzioni.

Oltre al già menzionato art. 82, altri riferimenti ai metodi e strumenti elettronici specifici sono poi contenuti nell’intero testo del Regolamento, tra cui: le definizioni (art. 2), in materia di progettazione (articoli 78 e 79), di cronoprogramma (art. 110), di direzione lavori e direzione dell’esecuzione (artt. 139, 159 227, 229), di disposizione transitorie e finali (art. 313).

L’adozione del BIM ed i relativi tempi

Come si è detto, l’obbligatorietà dell’utilizzo del BIM negli appalti pubblici risulta confermata.

Difatti l’art. 82, c. 1, stabilisce che le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici fanno ricorso ai metodi e strumenti elettronici specifici “nel rispetto delle tempistiche fissate dal decreto di cui all’articolo 23, c. 13, del codice”.

Il citato “decreto di cui all’articolo 23, c. 13, del codice” è il DM 560/2017: esso, come si è visto, viene confermato proprio nel suo articolo 6 (non abrogato), che appunto stabilisce l’introduzione del BIM negli appalti pubblici in modo progressivo, a partire dal 1.1.2019 sino al 1.1.2025.

Gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti – L’atto organizzativo

Gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti sono le attività che le stazioni appaltanti devono porre in essere per poter adottare nei propri appalti l’utilizzo della metodologia BIM.

Essi sono fissati dall’articolo 3 del DM 560/2017 e sono tre: il piano di formazione del personale, il piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software e l’atto organizzativo.

Detto art. 3 prevede chiaramente che l’utilizzo del BIM “è subordinato all’adozione” dei tre adempimenti indicati, che vengono espressi come e vere proprie “condizioni” preliminari.

Il testo dell’art. 82, c. 2, del Regolamento non è altrettanto “perentorio” sul punto (è stato tolto il concetto di “subordinazione”) ma dal suo tenore letterale emerge come i tre adempimenti debbano comunque contemporaneamente sussistere affinché le stazioni appaltanti possano legittimamente utilizzare i metodi e gli strumenti specifici.

Tra gli adempimenti, i primi due - piano di formazione e piano strumenti hardware-software - sono rimasti inalterati nella bozza di Regolamento (art. 82, c. 2).

Viene invece implementata la disposizione relativa all’atto organizzativo. Nel DM esso aveva sinteticamente il compito di esplicitare “il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti”.

Nella bozza di Regolamento viene ulteriormente precisato che il processo di controllo e gestione, deve riguardare le “singole fasi della procedura”, ponendo quindi l’attenzione – anche sotto il profilo informativo - al progressivo svilupparsi per fasi del progetto e del relativo procedimento amministrativo.

L’atto organizzativo, puntualizza poi la bozza, è “composto da documenti che dettagliano i requisiti informativi della stazione appaltante o dell’amministrazione concedente”. La modifica sembrerebbe rafforzare la consapevolezza e la maturità digitali richieste alla stazione appaltante nella gestione di metodi e strumenti, tanto che è già l’atto organizzativo - ancora prima del capitolato informativo di gara - a definire i “requisiti informativi” della pubblica amministrazione.

La conseguenza di questa impostazione è che, a sua volta, il capitolato informativo di gara dovrà indicare i requisiti informativi “in coerenza con l’atto organizzativo” (art. 82, c. 4).

L’interoperabilità

L’art. 82, c. 3, riproduce i contenuti dell’art. 4 del DM 560/2017, mantenendo il concetto di interoperabilità come caratteristica delle piattaforme utilizzate dai metodi e strumenti elettronici al fine di non condizionare la modellazione e la gestione informativa al ricorso a predeterminati formati proprietari, e per evitare conseguentemente l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.

Probabilmente sarebbe risultato necessario meglio chiarire se e in quali termini sussista la distinzione tra la i “piattaforma interoperabile” e l’ “ambiente di condivisione dei dati” (ACDat), all’interno del quale si svolgono i flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento.

Per l’individuazione dell’ambiente di condivisione dei dati, l’art. 82. c. 3, rimanda alla relativa definizione contenuta all’articolo 2, lett. (w), del Regolamento.

Tale definizione, di seguito riproposta, riprende quella di cui all’art. 1, lett. (a), del DM 560/2017:

“un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi ad un’opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale”.

Capitolato informativo, offerta e piano di gestione informativa

Occorre ricordare che le norme UNI 11337 distinguono tra:

  • capitolato informativo, che riporta i requisiti informativi specificati dal committente;
  • offerta per la gestione informativa: è la risposta dei possibili affidatari al capitolato informativo;
  • piano per la gestione informativa: è l’integrazione tra il capitolato informativo e l’offerta dell’aggiudicatario, destinato a regolare il rapporto contrattuale.

Il DM 560/2017 – a differenza delle citate norme UNI -  definisce invece solo il capitolato informativo (art. 7) e il piano di gestione informativa (art. 2, lett. g). Manca cioè nel DM la definizione di “offerta per la gestione informativa”, anche se il provvedimento ministeriale indica con la dizione “piano di gestione informativa” il documento redatto “al momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto”, lasciando così intendere che la definizione di piano comprendesse anche l’offerta.

Vediamo le novità della bozza di Regolamento rispetto a questi documenti [...]

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