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Linee guida Anac per gli Appalti: aggiornamenti per RUP, cause di esclusione e commissari di gara

Nuovo Codice Appalti, aggiornamenti linee guida Anac n.3, 5 e 6 in consultazione pubblica fino al 28 giugno: dopo l'entrata in vigore del Correttivo, cambiano alcune indicazioni su RUP, cause di esclusione dalle gare e Commissari di gara

L'Anac ha messo in consultazione pubblica, fino al prossimo 28 giugno, tre documenti di aggiornamento delle linee guida n.3 (RUP- responsabile unico del procedimento), n.5 (criteri di scelta dei commissari di gara) e n.6 (mezzi di prova e cause di esclusione dalle gare), attuative del Nuovo Codice Appalti. L'aggiornamento si è reso necessario dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, cd Correttivo Appalti. Sarà possibile inviare i propri commenti tramite gli appositi moduli predisposti da ANAC.

Aggiornamento delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
Documento in consultazione
Relazione illustrativa

Novità in pillole:

  • ampliamento dell'ambito delle linee guida operato da parte del Correttivo Appalti, che dovranno disciplinare i presupposti e le modalità del RUP;
  • eliminata la distinzione tra disposizioni delle linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti: tutte le disposizioni delle linee guida n.3 assumono carattere vincolante;
  • aggiornamento delle disposizioni del paragrafo 5.1 sui compiti del RUP nella fase di programmazione e progettazione, in virtù delle modifiche apportate dal Correttivo all'art.3, comma 1 del Codice, con previsione di nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale);
  • eliminato il punto 2.3 sulla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali;
  • al nuovo punto 2.3 si chiarisce che il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e che, nel caso in cui l'organico della stazone appaltante presenti carenze accertate o non vi sia nessun soggetto in possesso della necessaria professionalità, la SA può procedere alla nomina di un soggetto già in possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supporto a soggetti aventi le specifiche competenze (ex art.31, comma 11 del Codice);
  • all'art.4, stanti le numerose richieste di integrazione dei titoli di studio previsti per svolgere la funzione di RUP, si prevede che il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquiennale in materie attinenti l'oggetto dell'affidamento, inviduando, a titolo di esempio, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  • all'art.4.3 viene modificata la previsione che richiedeva la qualifica di project manager, sostituendola con la richiesta di adeguata formazione nella materia;
  • all'art.6, lett. a) si specifica che la consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;
  • all'art.8.1, lett. k) si specifica che il certificato di regolare esecuzione è rilasciato al RUP su proposta del direttore dell'esecuzione del contratto (qualora nominato);
  • all'art.10.1 si chiarisce che la possibilità di coincidenza della figura di RUP con il progettista o il direttore dei lavori/esecuzione incontra dei limiti nel disposto dell'art.26, comma 7 del Codice, che preclude lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per lo stesso progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Pertanto, se il RUP è incaricato della verifica del progetto (per lavori sotto il milione di euro), non potrà svolgere l'attività di progettazione, nè di direzione lavori. Inoltre, sono incompatibili anche le attività di validazione e di progettazione per lo stesso intervento.


Aggiornamento delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
Documento in consultazione
Linee guida
Relazione illustrativa

Novità in pillole:

  • inserimento, in Premessa, del punto 4 per tener conto dei contratti ad elevato contenuto tecnologico o innovativo. Per queste tipologie contrattuali la stazione appaltante dovrà, entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta, inviare una richiesta motivata all’Autorità per selezionare i componenti al proprio interno;
  • al paragrafo 1, punto 1.2, lett. c) è stata eliminata la descritta ipotesi sulla modalità di rotazione che verrà meglio esplicitata nel Regolamento;
  • al paragrafo 1, punto 1.5 è previsto l’obbligo, per la stazione appaltante, di comunicare all’Autorità entro 3 giorni l’avvenuta pubblicazione della commissione di gara. Il software di acquisizione dei dati ed il regolamento potranno eventualmente definire un eventuale dettaglio dei dati da comunicare;
  • al paragrafo 2, punto 2.2, lett. f) è previsto che tra gli incarichi, l’acquisizione di un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) è valutabile oltre che con riferimento alla contrattualistica pubblica anche in relazione ai settori di competenza;
  • al paragrafo 2, punto 2.5, lett. d) si prevede espressamente la possibilità dell’assenza di una copertura assicurativa nei casi in cui i commissari siano dipendenti della stazione appaltante che li richiede come componenti interni;
  • al paragrafo 4, nella parte intitolata “L’iscrizione all’Albo”, è stato inserito il punto 4.5, che tiene conto delle verifiche effettuate dalle stazioni appaltanti con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice;
  • al paragrafo 4, punto 4.8 è stato specificato l’obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti, in riferimento alla nuova versione dell’art. 216 comma 12 e all’art. 77 comma 9 del codice, relativamente al mancato possesso dei requisiti o della mancata dichiarazione sull’incompatibilità accertata nella fase di verifica;
  • al paragrafo 4, punto 4.12 si è ampliato il riferimento alle cause di “non nominabilità” indicando anche la mancanza dell’autorizzazione al dipendente da parte della stazione appaltante;
  • al paragrafo 4, punto 4.14 si è inserita l’esplicitazione che le richieste “da parte di ANAC” comportano l’applicazione dell’art 213 c. 13 del Codice;
  • al paragrafo 4, punto 4.15 si è eliminata, in una visione di semplificazione della gestione dell’albo, la previsione della sanzione;
  • al paragrafo 5 intitolato “Periodo transitorio”, punto 5.1 si è indicato il termine per l’adozione del Regolamento al 31 dicembre 2017.
     


Aggiornamento delle linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”
Linee guida n.6
Relazione illustrativa

L'Anac segnala che l'esigenza di intervenire sul testo delle Linee guida è sorta in esito alla modifica del comma 10 dell’art. 80 del Codice, che integra la prima parte della norma specificando che “Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna".

Novità in pillole:

  • modifica del punto 5.1 delle Linee guida prevedendo che “La durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento definitivo delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell’interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento definitivo, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna”;
  • confermata la previsione del punto 4.3, lett. a) delle Linee guida secondo cui la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice e mediante acquisizione del certificato integrale dei carichi pendenti per le condanne penali;?
  • in virtù di quanto espresso sopra, l’annotazione nel casellario informatico dell’Autorità non rappresenta più il presupposto della decorrenza del periodo interdittivo, ma lo strumento attraverso cui è accertata la sussistenza della causa ostativa;?
  • in virtù di quanto espresso sopra, la stazione appaltante che viene a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previe idonee verifiche in ordine all’accertamento della veridicità;?
  • eliminate le previsioni contenute nei paragrafi 2.1.1 e 2.1.2, come pure le disposizioni di cui ai punti 4.2, lett. b), 4.3 e 4.4 attinenti alla verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi;?
  • si ritiene opportuno esplicitare la rilevanza di fatti illeciti di natura penale diversi e ulteriori rispetto ai reati previsti dall’art. 80, comma 1, del Codice posti in essere nell’esercizio della professione (falso in atto pubblico, abusivo esercizio della professione, bancarotta fraudolenta, ecc.) in quanto anche le condotte sottese a tali reati potrebbero configurarsi come gravi illeciti professionali.