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Lo studio professionale in condominio prende il Superbonus 110%! Le regole

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In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono accedere al Superbonus anche gli interventi trainati realizzati nelle singole unità immobiliari possedute da professionisti e società? 

La domanda - alla quale ha risposto il Governo nelle FAQ dedicate alla maxi-agevolazione ex artt. 119 e 121 del DL Rilancio, è senz'altro interessante perché in questo caso vanno a correlarsi due tipologie di situazioni distinte e, per certi versi, in contrasto tra loro.

 

Superbonus per le unità immobiliari non beni d'impresa o strumentali alla professione

Come sempre, si parte dalla circolare 24/E/2020, dove è stato chiarito che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto degli agevolabili) non riconducibili ai «beni relativi all'impresa» (ex art.65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l'esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir), come possono essere, ad esempio, degli uffici.

Di conseguenza, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni non riconducibili a predetti "beni" di impresa di cui all'art.65 del Tuir o a quelli "strumentali" all'esercizio di arti o professioni di cui all'articolo 54, comma 2, del Tuir.

La detrazione, quindi, spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

 

Ufficio in condominio: ok al Superbonus

Ma se un'abitazione in condominio è adibita a studio professionale, che si fa?

La norma stabilisce che la limitazione di cui si è parlato sopra riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

In tal caso, quindi, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

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