Milleproroghe e progettazione energetica: con TERMOLOG sempre aggiornati alle ultime novità
Progetto energetico e contabilizzazione del calore: ecco cosa cambia col decreto Milleproroghe a partire dal 1 gennaio in tutta Italia
- sono prorogati di sei mesi gli obblighi di installazione di contabilizzazione e termoregolazione;
- sono rimandati al 1° gennaio 2018 gli obblighi relativi al rispetto della quota rinnovabile minima del 50% per nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti.
Le scadenze del Decreto Milleproroghe sono in vigore in tutta Italia? Quali sono le novità per il progetto degli edifici dal 1° gennaio 2017?
In questo focus si vuole dare una risposta alle domande analizzando eventuali differenze previste sul territorio nazionale rispetto alle indicazioni contenute nel DL 244/2016.
TERMOLOG è il software per il progetto e la contabilizzazione del calore che consente di eseguire le verifiche di legge in tutta Italia perché, oltre ad esser conforme al Decreto Milleproroghe, conserva tutte le peculiarità previste da Regioni e Province Autonome.
Le rinnovabili nel progetto degli edifici
il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria.
Per i servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento è previsto il rispetto delle quote rinnovabili pari a:
- il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
È chiaro quindi come con questa definizione vengano considerate anche le pompe di calore che sfruttano in particolare l'energia aerotermica, geotermica e idrotermica. Non tutte le pompe di calore sono considerate rinnovabili, ma unicamente quelle in cui il bilancio tra consumo di energia primaria ed energia effettivamente resa disponibile all'impianto risulti superiore al valore minimo di norma.
Inoltre all'interno dell'Allegato 3 si definisce la potenza elettrica minima da installare per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, calcolata con la seguente formula:
- K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017
All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
- alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»."
- il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 31 dicembre 2017;
- il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 1° gennaio 2018.
Il 35% minimo è dunque esteso a fine 2017 in tutta Italia? In realtà è possibile affermare che la modifica introdotta dal Milleproroghe non si applica nelle Regioni e nelle Province autonome in cui si sia legiferato in materia di progetto e riqualificazione energetica con un proprio decreto che non si limita a richiamare il D.Lgs 28/2011 ma ne riprende i contenuti direttamente nel testo.
In particolare non si applicano le modifiche in:
- Regione Lombardia: questa regione con la propria procedura di calcolo contenuta nel Decreto 6480/2015 ha anticipato già al 1° gennaio 2016 gli obblighi previsti per gli edifici ad energia quasi zero. È già in vigore da oltre un anno il 50% minimo sulla copertura dei consumi per H,W,C. Soltanto nel caso in cui si tratti una ristrutturazione rilevante che non ricade nella tipologia di intervento definita dal decreto regionale "Ristrutturazione rilevante di primo livello", è possibile applicare il 35% minimo come soglia sulle rinnovabili.
- Regione Emilia Romagna: la DGR 967/2015 riporta le proprie percentuali minime per le quote rinnovabili e le FER elettriche. Dal 1° gennaio 2017 è imposto il rispetto del 50% minimo per tutti gli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione rilevante. Per completezza si ricorda che dalla stessa data scatta l'obbligo di nZEB (nearly Zero Energy Building) per tutti gli edifici pubblici.
- Regione Valle D'Aosta: anche in questa regione, secondo quanto previsto dal Decreto 272/2016, è in vigore dal 1° gennaio di quest'anno il 50% del QrH,W,C.
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