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Milleproroghe e progettazione energetica: con TERMOLOG sempre aggiornati alle ultime novità

Progetto energetico e contabilizzazione del calore: ecco cosa cambia col decreto Milleproroghe a partire dal 1 gennaio in tutta Italia

Progetto energetico e contabilizzazione del calore: ecco cosa cambia col decreto Milleproroghe a partire dal 1 gennaio in tutta Italia.
 
 
Ing. Annachiara Castagna - Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft
 
Il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, Decreto Milleproroghe, ha introdotto diverse novità che coinvolgono trasversalmente i settori delle pubbliche amministrazioni, dell'economia, dello smaltimento dei rifiuti e non da ultimo le disposizioni urgenti per i territori colpiti da sisma. Rilevanti sono le modifiche che riguardano il settore dell'ambiente e dell'energia che hanno ricadute sulla progettazione energetica e la contabilizzazione del calore.
In particolare:
  • sono prorogati di sei mesi gli obblighi di installazione di contabilizzazione e termoregolazione;
  • sono rimandati al 1° gennaio 2018 gli obblighi relativi al rispetto della quota rinnovabile minima del 50% per nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti.
Alla luce delle molteplici norme emanate dalle Regioni e Province autonome ci chiediamo:

Le scadenze del Decreto Milleproroghe sono in vigore in tutta Italia? Quali sono le novità per il progetto degli edifici dal 1° gennaio 2017?

In questo focus si vuole dare una risposta alle domande analizzando eventuali differenze previste sul territorio nazionale rispetto alle indicazioni contenute nel DL 244/2016.

TERMOLOG è il software per il progetto e la contabilizzazione del calore che consente di eseguire le verifiche di legge in tutta Italia perché, oltre ad esser conforme al Decreto Milleproroghe, conserva tutte le peculiarità previste da Regioni e Province Autonome.

Le rinnovabili nel progetto degli edifici
In caso di nuova progettazione e riqualificazione di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante dal 2012 è obbligatorio rispettare la copertura delle fonti rinnovabili secondo quanto riportato nel D.Lgs 28/2011.
 
Nell'Allegato 3 del Decreto Rinnovabili si definiscono le quote minime da rispettare per la produzione di acqua calda sanitaria, per la copertura globale dei consumi e per l'installazione delle rinnovabili elettriche.
 
Per il servizio di acqua calda sanitaria è necessario garantire
il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria.

Per i servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento è previsto il rispetto delle quote rinnovabili pari a:
  1. il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  2. il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  3. il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Come si nota dal testo del Decreto 28, la quota rinnovabile minima da rispettare non è una quota rinnovabile totale ma riguarda soltanto i tre servizi H (riscaldamento), W (acqua calda sanitaria) e C (raffrescamento): rimangono esclusi gli altri servizi attualmente previsti nel calcolo dell'indice di prestazione globale dell'edificio ovvero Ventilazione (V), Illuminazione (L) e Trasporto (T). Il bilancio energetico dell'edificio e la valutazione della quota rinnovabile è definita dal metodo di calcolo UNI TS 11300 ed in particolare per il bilancio di energia consegnata al confine dell'edificio, alla parte 5 delle UNI TS 11300 entrata in vigore il 29 giugno dello scorso anno.
 
Spesso ci chiediamo quali siano gli impianti a fonte rinnovabile.
L'articolo 2 del decreto definisce energia rinnovabile quella proveniente da "fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas".

È chiaro quindi come con questa definizione vengano considerate anche le pompe di calore che sfruttano in particolare l'energia aerotermica, geotermica e idrotermica. Non tutte le pompe di calore sono considerate rinnovabili, ma unicamente quelle in cui il bilancio tra consumo di energia primaria ed energia effettivamente resa disponibile all'impianto risulti superiore al valore minimo di norma.
 
 
Dove con SPF si considera rendimento medio stagionale della pompa di calore e con η il rendimento di trasformazione da energia primaria a energia elettrica.
 
 
TERMOLOG valuta tutte le tipologie di impianto a fonte rinnovabile: generatori a combustione di biomasse, teleriscaldamento con combustibile rinnovabile, micro cogenerazione, solare termico, fotovoltaico e pompe di calore per le quali stima il fattore di rendimento medio SPF che garantisce all'edificio la quota rinnovabile fornita dall'energia prelevata all'ambiente.

Inoltre all'interno dell'Allegato 3 si definisce la potenza elettrica minima da installare per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, calcolata con la seguente formula:
 
 
Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno in m2 e K è un coefficiente (m2 /kW) che assume i seguenti valori:
  1. K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  2. K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  3. K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017
Cosa cambia per le rinnovabili dal 1° gennaio 2017
Il Decreto Milleproroghe introduce all'Art 12 queste modifiche:
 
"Art 12 comma 2
All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
  2. alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»."
Il comma 1 riguarda soltanto la quota rinnovabile minima prevista per i servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento che diventa quindi
  1. il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  2. il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 31 dicembre 2017;
  3. il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 1° gennaio 2018.
Rimane inalterato invece quanto previsto per la copertura della produzione di ACS e per la potenza elettrica minima installata da fonte rinnovabile.

Il 35% minimo è dunque esteso a fine 2017 in tutta Italia? In realtà è possibile affermare che la modifica introdotta dal Milleproroghe non si applica nelle Regioni e nelle Province autonome in cui si sia legiferato in materia di progetto e riqualificazione energetica con un proprio decreto che non si limita a richiamare il D.Lgs 28/2011 ma ne riprende i contenuti direttamente nel testo.

In particolare non si applicano le modifiche in:
  • Regione Lombardia: questa regione con la propria procedura di calcolo contenuta nel Decreto 6480/2015 ha anticipato già al 1° gennaio 2016 gli obblighi previsti per gli edifici ad energia quasi zero. È già in vigore da oltre un anno il 50% minimo sulla copertura dei consumi per H,W,C. Soltanto nel caso in cui si tratti una ristrutturazione rilevante che non ricade nella tipologia di intervento definita dal decreto regionale "Ristrutturazione rilevante di primo livello", è possibile applicare il 35% minimo come soglia sulle rinnovabili.
  • Regione Emilia Romagna: la DGR 967/2015 riporta le proprie percentuali minime per le quote rinnovabili e le FER elettriche. Dal 1° gennaio 2017 è imposto il rispetto del 50% minimo per tutti gli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione rilevante. Per completezza si ricorda che dalla stessa data scatta l'obbligo di nZEB (nearly Zero Energy Building) per tutti gli edifici pubblici.
  • Regione Valle D'Aosta: anche in questa regione, secondo quanto previsto dal Decreto 272/2016, è in vigore dal 1° gennaio di quest'anno il 50% del QrH,W,C.
Si segnala infine la Regione Piemonte: qui, secondo la DGR 46-11968 e indipendentemente dai contenuti del Decreto Milleproroghe, è necessario rispettare il 60% rinnovabile minimo sul servizio di produzione di acqua calda sanitaria. 

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