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Modifica finestre in portefinestre: violazione del decoro architettonico!

Il decoro architettonico rappresenta l’armonia estetica complessiva dell’edificio e, in ambito condominiale, non può essere alterato anche in assenza di autorizzazione condominiale. Il Tribunale di Napoli ha stabilito che la trasformazione di finestre in portefinestre, se visibile sulla facciata, può integrare una violazione del decoro. In tali casi, il giudice può ordinare il ripristino dello stato originario.

Il decoro architettonico: che cos’è

Il “decoro architettonico” identifica l’aspetto estetico complessivo di un edificio, e in particolare a incidere sulle singole facciate sono finestre, balconi ed elementi strutturali eventualmente a vista.

In ambito condominiale, qualsiasi intervento idoneo a modificare lo stabile, anche se realizzato su parti di proprietà esclusiva non può ledere il decoro architettonico. 

Ma quando si può parlare di violazione del decoro architettonico?

Si configura una violazione quando vengono eseguite modifiche non autorizzate che incidono sull’aspetto originario dell’edificio, come la variazione del colore degli infissi o l’aggiunta di elementi non conformi.

Ma due finestre trasformate in porte su strada, senza autorizzazione condominiale, possono alterare l’armonia di un edificio?

Il Tribunale di Napoli lo conferma e impone il ripristino dello stato originario.

Vediamo il caso… 

 

Finestre trasformate in portefinestre: violato il decoro architettonico del condominio

Il proprietario di un immobile al piano terra di un edificio ha modificato la facciata trasformando due finestre in portefinestre, installando persiane metalliche, il tutto senza autorizzazione del condominio. Ciò ha spinto altri condomini ad agire in giudizio, lamentando una lesione del decoro architettonico.

Il nodo centrale della controversia riguarda il cosiddetto decoro architettonico, infatti secondo il Tribunale, intervenire sulla facciata, soprattutto in modo visibile dall’esterno, può incidere sul modo in cui gli altri condomini godono del bene comune, configurando una lesione tutelabile.

Determinante è stata la consulenza tecnica d’ufficio secondo la quale “(…) l'immobile oggetto di causa è “un edificio di antica foggia e fattura. Presenta piani in asse e prospetti decorati a finto bugnato scandito da lesene che sormontano il basamento, anch'esso in stucco…il piano terra oggi è costituito dal portale ad arco che nella sua parte superiore è guarnito da una decorazione in ferro e dal portale d'ingresso”. Alla luce dello stato di fatto descritto, la struttura realizzata dal ### deve certamente ritenersi lesiva del decoro architettonico dell'edificio condominiale caratterizzata da propri specifici connotati strutturali e peculiari canoni estetici e completamente avulsa dal contesto armonico di quest'ultimo. Le opere, in particolare, sia per lo stile dettato anche dall'uso di materiali quali l'alluminio in luogo delle preesistenti finestre sormontate da grate di colore bianco con delicati caratteri decorativi e dalla forma parzialmente bombata, sia per la loro dimensione più dirompente, in quanto maggiore nella estensione totale, sia per le modalità costruttive che hanno privato di continuità la bugnatura inferiore della sagoma dell'edificio, sia per la loro ubicazione quasi a ridosso dell'ingresso principale caratterizzato da elementi costruttivi e decorativi eleganti ed armonici con la facciata, laddove le portefinestre, funzionali, peraltro, all'immobile del ### che ha subìto la modifica di destinazione di uso da residenziale ad attività commerciale, assumono carattere dirompente (...) arrecano pregiudizio all'armonia delle linee dell'intera facciata, stridono con i caratteri tipici di quest'ultima e ne alterano la fisionomia architettonica, in modo, peraltro, assolutamente visibile e significativo.”

Le modifiche hanno alterato in modo evidente l’equilibrio estetico della facciata per i diversi elementi considerati:

  • l’uso di materiali diversi rispetto a quelli originari;
  • l’interruzione delle linee decorative dell’edificio;
  • la maggiore “invasività” delle nuove aperture per le dimensioni accresciute degli infissi;
  • la posizione, molto vicina all’ingresso principale, quindi particolarmente visibile;
  • l'esaltazione dell'avvenuta variazione di destinazione d'uso dei locali al piano terra (da residenziale a commerciale), marcando la diversitá tipologica rispetto alle restanti unità immobiliari.

Quindi:

chi possiede un’unità immobiliare non può modificare le parti esterne (anche private) dell’edificio se queste incidono sull’armonia complessiva. Anche interventi funzionali, come l’apertura di accessi per attività commerciali, devono rispettare l’identità architettonica del fabbricato.
In caso contrario, il rischio è quello di dover tornare indietro, con costi rilevanti.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: decoro architettonico, condominio, facciata condominio, finestre, portefinestre.

 

FAQ TECNICHE – Modifica finestre e decoro architettonico

Che cos’è il decoro architettonico?

È l’insieme delle caratteristiche estetiche e strutturali che definiscono l’armonia visiva di un edificio, comprensive di facciate, infissi, balconi ed elementi decorativi.

A cosa serve e in quali contesti si applica?

Garantisce la coerenza estetica tra unità immobiliari in edifici condominiali e la tutela del patrimonio architettonico, applicabile in manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazioni.

Quali sono le prestazioni e i requisiti da considerare?

Ogni modifica deve rispettare materiali, proporzioni, continuità delle linee decorative, dimensioni degli infissi e eventuali vincoli urbanistici o storici presenti.

Quali vantaggi rispetto a soluzioni standard?

Permette interventi funzionali senza compromettere l’armonia della facciata, riducendo il rischio di contenziosi legali e costi di ripristino.

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