Normativa Antincendio per scuole e asili nido: decreto in Gazzetta Ufficiale
Il decreto suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni (rispettivamente indicate nel citato DM del 1992 per le scuole e nel DM del 2014 per gli asili nido) di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole
Il decreto del Ministero dell'Interno - di concerto con il MIUR - del 21 marzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo, definisce le indicazioni programmatiche prioritarie previste per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonchè degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido.
Il decreto prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (prescrizioni indicate dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992) sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a, del decreto ministeriale 16 luglio 2014).
Pertanto, ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di CPI/Scia Antincendio, i due ministri considerano "la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio".
Il decreto suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni (rispettivamente indicate nel citato DM del 1992 per le scuole e nel citato DM del 2014, art. 6, c. 1, lett. a, per gli asili nido) di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.
Il testo definitivo contiene, in ogni caso, la definizione di "indicazioni programmatiche prioritarie" che potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto stesso.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008.