Sismica | Normativa Tecnica
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Nuova legge regionale sulla sismica: il Molise si allinea alle norme nazionali su costruzioni e sicurezza

Con la Legge Regionale 9/2025, il Molise riorganizza l’intera materia sismica in coerenza con il D.P.R. 380/2001 e le NTC 2018. La norma ridefinisce le procedure di autorizzazione, deposito e controllo, chiarendo le responsabilità di committenti e tecnici e introducendo il fascicolo digitale del fabbricato.

Una nuova legge per la sicurezza sismica in Molise: aggiornate competenze, procedure e vigilanza tecnica

Pubblicata sul BURM n. 57 del 10 ottobre 2025, la Legge Regionale Molise n. 9 aggiorna e riordina la disciplina in materia sismica, allineandola ai principi del D.P.R. 380/2001 e alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.

La legge ridefinisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e dei depositi, chiarisce ruoli e responsabilità di progettisti, direttori lavori e collaudatori, e introduce il fascicolo digitale del fabbricato come nuovo strumento per monitorare nel tempo la sicurezza delle costruzioni.

  

Finalità e campo di applicazione (versione intermedia per pubblicazione)

La Legge Regionale Molise 9 ottobre 2025, n. 9, ha l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità attraverso l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle opere e costruzioni situate in zone sismiche, nel rispetto dei principi contenuti nel D.P.R. 380/2001 e nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018).
Ogni costruzione realizzata nel territorio regionale deve rispettare le disposizioni della legge, garantendo sicurezza strutturale, stabilità e durabilità, nonché la salvaguardia di persone, beni e ambiente.

Le norme si applicano a tutte le costruzioni di natura edilizia, infrastrutturale e impiantistica dotate di una struttura portante o di elementi tecnici che ne assicurano la resistenza meccanica e la stabilità, il cui cedimento possa costituire pericolo per la pubblica incolumità.
Sono comprese, in particolare, le seguenti tipologie di intervento:

  • nuove costruzioni e ampliamenti;
  • sopraelevazioni;
  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione che incidano sulla sicurezza statica o modifichino il comportamento meccanico dell’edificio;
  • varianti sostanziali ai progetti originari che comportino variazioni significative del sistema strutturale.

Ai fini dell’applicazione della legge, si distinguono:

  • costruzioni esistenti, ossia quelle già completate e collaudate, oppure comunque realizzate nelle loro strutture principali anche in assenza di collaudo statico;
    • a) le strutture completamente realizzate e per le quali sia stato rilasciato il certificato di collaudo statico ai sensi delle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione;
    • b) le costruzioni che abbiano le strutture in elevazione e le strutture degli orizzontamenti e della copertura completamente realizzate, anche in assenza di relazione a struttura ultimata o di collaudo statico, quando non previsti all’epoca o non rilasciati;
    • c) i rustici privi di alcune parti strutturali, eventualmente crollate, demolite o non realizzate, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
  • costruzioni in corso, per le quali l’esecuzione non sia ancora ultimata o non sia stata depositata la relazione a struttura ultimata.

Sono inoltre inclusi edifici e impianti pubblici, nonché quelli appartenenti o destinati a enti che svolgono finalità di interesse pubblico. Tali opere vengono classificate secondo le classi d’uso previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti al momento della loro edificazione o adeguamento strutturale.
Le nuove scuole di ogni ordine e grado devono essere obbligatoriamente classificate in classe d’uso IV, la più elevata in termini di requisiti di sicurezza sismica.

 

Regolamento di attuazione e funzioni della Giunta regionale

La Giunta regionale adotterà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, il Regolamento di attuazione, che definirà:

  • le categorie di interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, secondo le Linee Guida MIT 30 aprile 2020;
  • i casi di varianti non sostanziali;
  • le procedure informatizzate di deposito, istruttoria e controllo dei progetti;
  • le modalità di verifica a campione dei progetti depositati;
  • gli aggiornamenti della microzonazione sismica e della classificazione sismica regionale.

  

Commissione tecnica regionale e ruoli professionali

La Commissione tecnica regionale, già prevista dalla L.R. 20/1996, mantiene funzioni di parere obbligatorio per:

  • progetti strutturalmente complessi;
  • sopraelevazioni e interventi in aree da consolidare;
  • accertamenti di violazioni e controlli a campione.

La legge chiarisce le responsabilità delle figure tecniche coinvolte:

  • committente, garante degli adempimenti;
  • progettista strutturale, responsabile di calcoli, verifiche e scelte progettuali, in collaborazione con il geologo;
  • direttore lavori e impresa esecutrice, per la corretta realizzazione e la qualità dei materiali;
  • collaudatore statico, per la valutazione finale delle prestazioni strutturali.

  

Ruoli e responsabilità nella progettazione e realizzazione di opere in zona sismica – L.R. Molise 9/2025

Figura professionalePrincipali compitiResponsabilità specifiche ai sensi della L.R. 9/2025
CommittentePromuove l’intervento edilizio e nomina i tecnici competenti.È responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi di legge: deve assicurare la presentazione del progetto, l’ottenimento dell’autorizzazione sismica e il rispetto delle procedure fino al collaudo.
Progettista strutturaleRedige il progetto delle strutture e la relazione di calcolo, in conformità alle NTC 2018 e al D.P.R. 380/2001.È responsabile delle verifiche statiche e sismiche, della coerenza tra progetto strutturale e architettonico, e dell’applicazione corretta delle norme tecniche.
Geologo / Tecnico geotecnicoCura la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, con indagini e prove di laboratorio.È responsabile del modello geologico di riferimento, della valutazione sismica locale e delle informazioni necessarie per la progettazione delle fondazioni.
Direttore dei lavori strutturaliSovrintende all’esecuzione delle opere strutturali, controlla materiali e lavorazioni.È responsabile della conformità dell’opera al progetto e alle prescrizioni tecniche; redige la relazione a struttura ultimata o la dichiarazione di regolare esecuzione.
Impresa esecutriceEsegue le opere secondo i disegni, le specifiche tecniche e i piani di controllo.È responsabile della corretta realizzazione, della qualità dei materiali e dell’osservanza delle norme antisismiche.
Collaudatore staticoVerifica la stabilità e la sicurezza dell’opera al termine dei lavori.È responsabile del giudizio finale sulle prestazioni strutturali, esegue le verifiche previste e redige il certificato di collaudo statico. Deve essere indipendente e qualificato ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 380/2001.
Funzionario del Servizio Sismico RegionaleValuta i progetti, rilascia le autorizzazioni e svolge attività di controllo.È responsabile della corretta istruttoria tecnica, del rilascio dei provvedimenti e dell’attività di vigilanza, anche avvalendosi della Commissione tecnica regionale.

 

Autorizzazione sismica: quando è obbligatoria

L’autorizzazione sismica preventiva, rilasciata dal Servizio Sismico Regionale, è necessaria per:

  • interventi rilevanti per la pubblica incolumità (art. 94-bis DPR 380/2001);
  • nuove costruzioni di scuole di ogni ordine e grado;
  • accertamento di violazioni alle norme sismiche (art. 83 DPR 380/2001);
  • sopraelevazioni (art. 90 DPR 380/2001);
  • interventi in ambiti dichiarati da consolidare (art. 61 DPR 380/2001).

La richiesta avviene tramite PEC o piattaforma digitale presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), che la trasmette al Servizio Sismico.

Il termine per il rilascio segue l’art. 94 DPR 380/2001; in assenza di diniego motivato, opera il silenzio-assenso.

La presentazione vale anche come denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 65 DPR 380/2001.

L’autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all’articolo 90, comma 2, del DPR n. 380/2001.

  

Deposito dei progetti per interventi di minore rilevanza

Per le opere di minore rilevanza sismica, il procedimento si riduce al preavviso e deposito del progetto strutturale (artt. 8-9).

La ricevuta protocollata dal Comune costituisce attestazione di avvenuto deposito.

Nei Comuni in zona a bassa sismicità, lo SUE invia mensilmente l’elenco dei progetti al Servizio Sismico, che potrà effettuare controlli a campione (almeno 3 % dei depositi mensili).

  

Struttura ultimata, collaudo e dichiarazione di regolare esecuzione

Entro 60 giorni dal completamento delle opere strutturali, il direttore lavori deve trasmettere la relazione a struttura ultimata.
Per gli interventi locali o privi di rilevanza sismica, tale relazione è sostituita dalla dichiarazione di regolare esecuzione, attestante la conformità dell’opera alle norme tecniche e alle prescrizioni antisismiche.
Il collaudo statico è eseguito in corso d’opera e trasmesso telematicamente entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

   

Fascicolo digitale del fabbricato

Elemento innovativo è l’introduzione del fascicolo digitale del fabbricato, formato dal Servizio Sismico Regionale per gli immobili costruiti con titolo abilitativo successivo all’entrata in vigore della legge.
Il fascicolo conterrà dati catastali, architettonici, strutturali e impiantistici, aggiornati ad ogni intervento.
La Giunta disciplinerà con regolamento entro 90 giorni le modalità di formazione, gestione e verifica dei fascicoli, che diverranno uno strumento fondamentale di monitoraggio del patrimonio edilizio.

 

Certificato di rispondenza e idoneità strutturale

Il certificato di collaudo statico sostituisce il certificato di rispondenza alle NTC, previsto dall’art. 62 DPR 380/2001.
Quando il collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore lavori nella dichiarazione di regolare esecuzione.

La legge introduce anche il certificato di idoneità strutturale (art. 17), che può essere richiesto autonomamente o d’ufficio, per verificare la conformità delle opere alle norme vigenti al tempo della costruzione.
Il certificato, corredato da indagini e relazioni specialistiche, confluisce nel fascicolo digitale del fabbricato.

Urbanistica e riduzione del rischio sismico

I Comuni devono acquisire il parere regionale ai sensi dell’art. 89 DPR 380/2001 sugli strumenti urbanistici e sulle lottizzazioni convenzionate, verificando la compatibilità geomorfologica e sismica del territorio.
Gli strumenti urbanistici dovranno basarsi sugli studi di microzonazione sismica e sulle analisi di risposta sismica locale (RSL), individuando limiti e condizioni per gli interventi edilizi.
Un apposito regolamento regionale disciplinerà tempi e modalità di attuazione.

  

Incentivi volumetrici per il miglioramento e adeguamento sismico

La legge prevede premialità volumetriche per favorire la sicurezza strutturale:

  • +20 % per interventi di miglioramento sismico;
  • +30 % per adeguamento sismico;
  • +40 % per adeguamento con demolizione e ricostruzione.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri bonus e possono essere utilizzate anche per sopraelevazioni o interventi in aderenza.

 

Controlli, sanzioni e disposizioni transitorie

Il Servizio Sismico Regionale esercita vigilanza, controlli diretti e a campione, avvalendosi dei verbali redatti dagli ufficiali e agenti comunali.
Restano applicabili le sanzioni del D.P.R. 380/2001 per opere in cemento armato o metalliche.

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione si concluderanno con le modalità previgenti, mentre le opere di ricostruzione post-sisma 2002 rimangono disciplinate dalle norme già vigenti.

  

Conclusioni

Con la Legge Regionale n. 9/2025, il Molise aggiorna in modo organico la propria disciplina antisismica, allineandosi al quadro nazionale e introducendo strumenti moderni di gestione digitale e controllo tecnico.
Per i progettisti, la norma rappresenta un riferimento operativo essenziale: definisce ruoli, procedure e responsabilità con maggiore chiarezza e introduce una visione integrata della sicurezza strutturale, dalla fase di progetto alla manutenzione nel tempo.

SCARICA IN ALLEGATO LA LEGGE REGIONALE  DEL MOLISE n.9/2025

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