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Pannelli fotovoltaici liberi in condominio: installazione ok senza autorizzazione dell'assemblea

L’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Il singolo proprietario di un edificio in condominio può installare sulle parti comuni dello stabile dei pannelli fotovoltaici senza l’autorizzazione dell’assemblea, a condizone che l’intervento non renda necessaria la modifica della superficie e che l'impianto fotovoltaico garantisca stabilità, sicurezza e decoro per il fabbricato.

Le conclusioni di cui sopra sono contenute nell'ordinanza 1337/2023 dello scorso 16 gennaio della Corte di Cassazione, secondo cui il parere contrario dell'assemblea condominiale non può generare alcun pregiudizio concreto al singolo condomino esclusivo che vuole passare alle fonti rinnovabili.

Il caso

L'assemblea di un condominio aveva espresso “voto contrario” ad approvare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici su parte comune condominiale, comunicato dai due condomini che arrivano sino in Cassazione per far valere le loro ragioni.

l Tribunale aveva affermato che “il deliberato oggetto di impugnativa da parte degli attori consiste nella mancata prestazione del consenso da parte dell’assemblea condominiale alla richiesta di autorizzazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura comune condominiale”, sicché un eventuale annullamento della delibera non
produrrebbe alcun effetto positivo per gli attori
”.

La Corte d’appello di Milano aveva a sua volta affermato che “nel caso di specie [...] l’assemblea condominiale non ha vietato agli originari attori di effettuare l’installazione [...] ma si è limitata ad esprimere [...] alla luce dell’art. 1122 bis c.c. parere contrario al progetto in questione”, per il pregiudizio al pari uso della parte comune, invitando gli interessati a predisporre un progetto alternativo.

L'installazione del fotovoltaico sulle parti comuni

Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 1122 bis c.c., essendo la fattispecie in esame, ossia installazione di impianto fotovoltaico su parte comune condominiale, (..) disciplinata dall’art. 1122 bis comma 3 c.c. e non già dall’art. 1122 bis comma 2 c.c. richiamato dal Giudice di secondo grado”.

Dal dato testuale della norma emerge che “l’interessato ha diritto di procedere all’installazione dell’impianto fotovoltaico su parti comuni condominiali ma che in tale evenienza ne deve dare comunicazione all’amministratore. Lo stesso articolo, nel contempo, non prevede in alcun modo che l’assemblea possa esprimere parere contrario rispetto all’installazione”.

Fotovoltaico libero nei condomini: le regole

Aldilà dei motivi di ricorso dichiarati inammissibili dalla Corte suprema (perché manca l'interesse concreto), quel che va sottolineato è la parte in cui gli ermellini ricordano che l'art. 1122 bis. c.c., introdotto dalla legge 220/2012 (rubricato "Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili"), prevede, al comma 2, che "[è] consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato", mentre, al comma 3, afferma: "[q]ualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo
previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì
subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni
eventuali".

Il quarto comma del medesimo art. 1122 bis c.c. precisa, infine, che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Resta inteso che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio.

In definitiva, la condizione normativa perché possano venire in rilievo attribuzioni dell’assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è che l’intervento renda necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso, similmente a quanto dispone l’art. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che l’interessato ne dia comunicazione all’amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l’integrità delle cose comuni.

Ma nel 'nostro' caso, non risultava alcuna necessità di modificare le parti comuni, quindi c’era possibilità per l’assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive. In tal senso, la stessa assemblea si sarebbe limitata, giacché
sollecitata, ad esprimere un “parere” contrario al progetto in questione, ravvisandovi un pregiudizio al pari uso della parte comune.

Installazione sulle parti comuni di un impianto rinnovabile: non serve l'ok dell'assemblea

L’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, per quanto già affermato, può, dunque, essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea (salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell’interesse comune, mediante esercizio dell’autonomia privata: ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509).

Alla eventuale autorizzazione alla installazione di un tale impianto concessa dall'assemblea, ovvero al parere contrario espresso dalla stessa, può, quindi, attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza, o, viceversa, dell’esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune
che voglia farne il singolo partecipante (Cass. Sez. 2, 20/02/1997, n. 1554).

Dulcis in fundo, il condomino che intenda procedere alla istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, non ha dunque interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione dell’assemblea che abbia espresso un parere contrario all’intervento, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare.


L'ORDINANZA INTEGRALE DELLA CASSAZIONE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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