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Prevenzione incendi: SCIA per le attività a minore complessità e per i prodotti non marcati

Nel disegno di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, appena approdata alla Camera, spariscono i controlli preventivi per l'avvio delle attività a 'minore complessità'. Il DDL contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non marcati (CE).

E' approdato qualche giorno fa alla Camera dei Deputati, il disegno di legge "Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia", che contiene tra l'altro i princìpi e i criteri direttivi generali per la semplificazione in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti.

L'articolo 5 del provvedimento, infatti, è interamente dedicato alla semplificazione di alcune, specifiche procedure antincendio: contiene le 'coordinate' per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non marcati (CE).

Da questo provvedimento deriverà, semplificando, la possibilità di assentire con SCIA antincendio le attività a minore complessità, così come con lo stesso istituto si potranno mettere in commercio prodotti non marcati CE.

 

Semplificazione normativa antincendio e novità per i prodotti non marcati: le specifiche

L'articolo 5, quindi:

  • prevede la revisione delle attività soggette ai procedimenti per la prevenzione incendi e chiarisce i limiti all'assoggettamento della stessa;
  • prevede la semplificazione dei procedimenti inerenti la prevenzione incendi con riferimento alle attività di minore complessità ai fini antincendio. Ciò significa che questo tipo di attività entrerà subito in esercizio dietro presentazione di segnalazione certificata di attività (SCIA) e asseverazioni dei tecnici abilitati, con controlli dei Vigili del Fuoco a posteriori;
  • prevede la "semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
  • mira a inserire anche nel settore "prodotti antincendio non marcati CE" l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modo da superare l'attuale regime dell'autorizzazione preventiva che viene attualmente utilizzata nell'omologazione dei prodotti. Tra l'altro, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi in termini di imposta di bollo, visto che la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) non è assoggettata a imposta di bollo. L'obiettivo è quello di eliminare le omologazioni dei prodotti rilevanti ai fini antincendio ed i loro rinnovi, sostituendolo con certificazioni dei requisiti da parte degli stessi fabbricanti, consentendo una forte accelerazione nell’iter di commercializzazione;
  • prevede infine una semplificazione delle procedure sanzionatorie (sanzioni amministrative) per le 'multe' in materia antincendio, accertate in luoghi diversi da quelli lavorativi, come definiti ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 81/2008, anche prevedendo l'applicazione, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni stesse.

IL DDL CON LA RELAZIONE TECNICA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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