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Prevenzione incendi negli ospedali: nuove scadenze al 2027 e 2029, la proroga è legge

La proroga per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie è definitiva. La Legge 152/2026 sposta di un anno le fasi finali del piano previsto dal DM 19 marzo 2015: per le strutture interessate i termini arrivano al 24 aprile 2027 e al 24 aprile 2029, ma solo nel rispetto di precise condizioni.

Con la conversione del DL 107/2026 diventa definitiva la nuova proroga del piano di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie.

L’articolo 13-octies interviene sulle ultime fasi del percorso avviato dal DM 19 marzo 2015 e concede un ulteriore anno alle strutture che non riescono a completare i lavori entro i termini già prorogati. Non si tratta però di un rinvio generalizzato: occorre aver aderito al piano ed essere in regola con gli adempimenti delle fasi precedenti. Particolare attenzione richiede inoltre la nuova disciplina delle strutture rimaste nel regime previgente.


Antincendio nelle strutture sanitarie: la proroga entra definitivamente in vigore

È diventata definitiva la nuova proroga dei termini per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie.

La Legge 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 ed entrata in vigore il 21 agosto 2026, ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107. Tra le disposizioni introdotte durante l’iter parlamentare figura l’articolo 13-octies, espressamente dedicato all’adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione incendi previste dal DM 19 marzo 2015.

La norma concede un ulteriore anno rispetto ai termini già prorogati dall’articolo 2, comma 9-bis, del DL 198/2022, convertito dalla Legge 14/2023.

Il risultato operativo è lo spostamento delle due principali scadenze ancora rilevanti:

Fase del DM 19 marzo 2015Scadenza precedenteNuova scadenza
Art. 2, comma 1, lett. d) – ulteriore fase di adeguamento24 aprile 202624 aprile 2027
Art. 2, comma 2, lett. d) – adeguamento per lotti fino ad almeno il 70% della superficie24 aprile 202624 aprile 2027
Art. 2, comma 1, lett. e) – completamento dei restanti requisiti24 aprile 202824 aprile 2029
Art. 2, comma 2, lett. e) – adeguamento per lotti fino al 100% della superficie24 aprile 202824 aprile 2029

Le date derivano dalla successione delle proroghe intervenute sul cronoprogramma originario del DM 19 marzo 2015: il decreto prevedeva le fasi intermedie e finali rispettivamente a sei e nove anni dal primo termine; il DM 20 febbraio 2020 ha concesso un anno aggiuntivo, tra l’altro, alla fase di cui alla lettera d), mentre il DL 198/2022 ha successivamente disposto un'ulteriore proroga triennale. La Legge 152/2026 aggiunge ora un altro anno alle fasi d) ed e).

Antincendio ospedali: proroga al 2027 e 2029, nuove scadenze
Antincendio ospedali: proroga al 2027 e 2029, nuove scadenze (INGENIO BY AI)

Quali strutture sanitarie possono beneficiare della nuova proroga

È importante sottolineare che la proroga non riguarda indistintamente tutte le strutture sanitarie.

L’articolo 13-octies fa riferimento alle strutture che hanno aderito al piano di adeguamento previsto dal DM 19 marzo 2015 e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze successive alle prime fasi.

Il campo di applicazione dell’articolo 2 del DM 19 marzo 2015 comprende le strutture che erogano prestazioni:

in regime di ricovero ospedaliero oppure in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002 e che non avevano ancora completato l’adeguamento antincendio previsto dalla precedente disciplina.

La nuova disposizione non interviene invece, nello stesso modo, sul percorso disciplinato dall’articolo 3 del DM 19 marzo 2015 relativo alle attività sanitarie ambulatoriali: l’articolo 13-octies richiama infatti espressamente le scadenze dell’articolo 2.

La proroga non è automatica: occorre essere in regola con le fasi precedenti

L’elemento più importante per progettisti e responsabili delle strutture è che il nuovo termine non rappresenta una riapertura generalizzata del piano di adeguamento.

Per beneficiare dell’ulteriore anno, la legge richiede che le attività interessate dalle fasi d) ed e) siano già in regola con gli adempimenti precedenti indicati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 2.

Questo significa che occorre verificare concretamente la storia amministrativa e tecnica di ciascuna struttura: valutazione del progetto, SCIA relative alle precedenti fasi di adeguamento, misure già realizzate e documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il DM 19 marzo 2015 attribuisce inoltre particolare importanza al sistema di gestione della sicurezza antincendio durante il periodo di adeguamento. Già la fase prevista dalla lettera b) richiede infatti, oltre al rispetto di specifici requisiti tecnici, la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e l’individuazione da parte del titolare dell’attività di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, dotato della formazione prevista dalla normativa.

La proroga dei lavori, dunque, non equivale a una sospensione delle misure di sicurezza da garantire durante la fase transitoria.

Lo stesso articolo 13-octies precisa espressamente che restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza degli impianti.

Cosa cambia per il percorso di adeguamento per lotti

Il DM 19 marzo 2015 consente, in alternativa al percorso ordinario, di realizzare l’adeguamento della struttura sanitaria attraverso lotti funzionalmente autonomi.

In questo caso il progetto deve individuare i singoli lotti e garantirne l’indipendenza sotto il profilo delle vie di esodo, dei presidi e degli impianti antincendio, delle compartimentazioni e della gestione della sicurezza.

Il cronoprogramma prevede progressivamente l’adeguamento:

almeno del 30% della superficie complessiva nella fase c), almeno del 70% nella fase d) e del 100% nella fase e).

Anche per questo percorso la Legge 152/2026 sposta quindi di un anno le ultime due scadenze, portando la fase del 70% al 24 aprile 2027 e il completamento del 100% al 24 aprile 2029.

Perché le scadenze sono diventate 2027 e 2029

Il piano introdotto nel 2015 è stato oggetto negli anni di diversi interventi legislativi.

Il DM 19 marzo 2015 prevedeva originariamente, prendendo come riferimento il primo termine del 24 aprile 2016, il raggiungimento della fase d) entro sei anni e il completamento della fase e) entro nove anni.

Nel 2020, a fronte delle difficoltà legate alle procedure di gara e alla disponibilità delle risorse finanziarie, il DM 20 febbraio 2020 ha prorogato di un anno alcune delle scadenze, compresa quella della lettera d).

Successivamente, il DL 198/2022 ha concesso tre ulteriori anni alle strutture impossibilitate a completare gli interventi per cause legate agli effetti dell’emergenza Covid-19.

La Legge 152/2026 interviene ora ancora una volta e concede un altro anno, senza riprodurre nel nuovo comma 1 lo specifico riferimento alle cause connesse alla pandemia presente nella proroga del 2023.

Da qui derivano le nuove date finali del 24 aprile 2027 e del 24 aprile 2029.

Strutture dell’art. 5, comma 2: il nuovo adempimento entro il 31 dicembre 2026

Un passaggio particolarmente delicato riguarda il comma 2 dell’articolo 13-octies.

La disposizione interessa le strutture contemplate dall’articolo 5, comma 2, del DM 19 marzo 2015. Si tratta, in sostanza, delle strutture per le quali erano già stati pianificati o erano in corso lavori di adeguamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco e che non avevano esercitato l’opzione per passare al nuovo piano di adeguamento del 2015.

Per le strutture ricadenti nell'art. 5, comma 2, del DM 19 marzo 2015, la nuova disposizione introduce inoltre un adempimento entro il 31 dicembre 2026.

Il testo normativo collega espressamente questa data al previo adempimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), mentre la SCIA relativa al completo adeguamento viene riferita al “termine ultimo di cui all'articolo 2”. Su questo passaggio sarà quindi opportuno verificare eventuali chiarimenti applicativi del Ministero dell'Interno o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Cosa devono verificare ora progettisti e responsabili delle strutture sanitarie

Per i professionisti incaricati la nuova proroga rende necessaria soprattutto una verifica puntuale della posizione amministrativa e tecnica della singola struttura:

  • individuare se l’attività ricade nel percorso ordinario dell’articolo 2, comma 1, nel percorso di adeguamento per lotti del comma 2 oppure nella fattispecie dell’articolo 5, comma 2;
  • verificare documentalmente l’avvenuto assolvimento delle fasi a), b) e c) richieste per poter beneficiare delle nuove scadenze;
  • aggiornare il cronoprogramma degli interventi e coordinare progettazione, appalti, lavori e successive SCIA con le date del 24 aprile 2027 e del 24 aprile 2029;
  • mantenere pienamente operative le misure compensative e il sistema di gestione della sicurezza antincendio previsti durante il periodo transitorio;
  • per le strutture dell’articolo 5, comma 2, verificare puntualmente l’adempimento richiamato dalla nuova norma entro il 31 dicembre 2026 e la corretta individuazione del termine per la successiva SCIA di completo adeguamento.

La concessione di più tempo, quindi, non riduce gli obblighi di sicurezza né sana eventuali ritardi nelle fasi precedenti: l’accesso alle nuove scadenze dipende dalla posizione già maturata dalla singola struttura nel percorso di adeguamento.


Riferimenti normativi e fonti

Legge 7 agosto 2026, n. 152 – Conversione del DL 107/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026, in vigore dal 21 agosto 2026.
Consulta la Legge 152/2026 in Gazzetta Ufficiale

Articolo 13-octies del DL 107/2026, testo coordinato con la Legge 152/2026 – Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione incendi.
Consulta l'articolo 13-octies in Gazzetta Ufficiale

DM 19 marzo 2015 – Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.
Consulta l'articolo 2 del DM 19 marzo 2015

DM 20 febbraio 2020 – Proroga dei termini previsti dal DM 19 marzo 2015.
Consulta il DM 20 febbraio 2020 in Gazzetta Ufficiale

Senato della Repubblica – Resoconto della 5ª Commissione del 4 agosto 2026, con la sintesi dell’articolo 13-octies.
Consulta la documentazione del Senato

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