Certificazione
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Protocolli di certificazione, accreditamento e controllo

Protocolli di certificazione, accreditamento e controllo

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 17/2/2015


Al funzionamento degli edifici residenziali e terziari va ascritta una quota insostenibile del nostro fabbisogno energetico. L’obbligo di certificarli, prima ancora che la classe di efficienza di un immobile, dovrebbe sancire la definitiva presa di coscienza del problema e il ravvedimento da decenni di pratiche costruttive poco responsabili.
In fin dei conti però la concezione unitaria del sistema involucro-impianti e la necessità di integrare diverse competenze tecniche fin dalle prime fasi della progettazione non è consuetudine recente (L. 373/76). È stato dunque sufficiente aver istituito un nuovo adempimento, per dire che abbiamo svoltato?

1. Protocolli di certificazione
L’obbligo della certificazione degli edifici ha introdotto anche anagrafi e catasti energetici con l’obiettivo di orientare acquisti e locazioni immobiliari, sulla scorta di quanto avviene da tempo con l’etichettatura (energy labelling) dei prodotti che usano energia, come gli elettrodomestici.
Nonostante sia difficile equiparare edifici nuovi o ristrutturati a prodotti di filiere industriali avanzate, in edilizia l’obbligo di certificazione si è spesso tradotto in un’operazione di pochi minuti a posteriori, come quella di applicare l’etichetta adesiva alla porta di un frigorifero.
In molti casi infatti al tecnico abilitato basta lanciare un software e inserire alcuni dati (non sempre rilevati o rilevabili) per ottenere un numero - kWh/mq/anno o Kg di Co2- abbinato a un colore e a una delle prime lettere dell’alfabeto.
Perché allora a questo risultato viene attribuita un’importanza così grande?

Forse perchè quella lettera o quel colore interessa sempre più persone.
Per primi tecnici, committenti e proprietari, per i quali rappresenta un valore aggiunto dei loro progetti ed investimenti.
Ma interessa anche le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano quei dati per inventariare il profilo emissivo dei territori ed indirizzare le strategie di programmazione energetica al perseguimento di importanti obiettivi locali o internazionali. Tutto questo interesse potrebbe però aver poco senso se parallelamente non sarà occasione per educare ai temi dell’efficienza in edilizia anche chi tecnico, committente o amministratore pubblico non è.
In fondo obiettivi come il celebre 20-20-20 al 2020 o il successo dei Paesi (Piani di azione per l’energia sostenibile) delle migliaia di città europee aderenti al Patto dei Sindaci dipendono soprattutto da questo. Riuscire a sensibilizzare utilizzatori finali e comuni cittadini, anche in considerazione del fatto che si profilano all’orizzonte sfide sempre più impegnative.

Da qui a meno di un lustro, a seguito degli obblighi introdotti dalla Direttiva Europea 2010/31/UE, dovremo infatti fare i conti con l’obbligo di concepire, costruire (e certificare) edifici passivi o a energia quasi zero. E con nuove norme UNI che apriranno la strada ai protocolli di certificazione ambientale che imporranno approcci non più limitati alla fisica tecnica dell’edificio ed estesi al suo intero ciclo di vita, fino alla dismissione.

Il comitato tecnico europeo CEN/TC 350 “Sustainability of construction works” ha infatti in corso di definizione una serie di norme allo scopo di fornire gli schemi per garantire che tutte le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), di materiali, servizi e processi di costruzioni siano derivate, controllate e presentate in modo armonizzato. Verranno presi in considerazione i molti aspetti dello sviluppo sostenibile: l’ambiente, la società e quelli economici.
Per la valutazione di tali performances - tenendo in considerazione le caratteristiche tecniche e funzionali - è stata pubblicata la norma UNI EN 15643 “Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della sostenibilità degli edifici - Parte 1: Quadro di riferimento generale”. Ad essa segue la Parte 2 – “Quadro di riferimento per la valutazione della prestazione ambientale” che fornisce principi e requisiti specifici su cui basare la valutazione.
A tutt’oggi però l’analisi di efficienza di un edificio si è concentrata soprattutto sul comportamento termo-igrometrico secondo regolamenti a livello nazionale e regionale disciplinati dalla famosa “Clausola di Cedevolezza” che definisce l’energia materia “concorrente” tra Stato Italiano e Regioni. La modifica alla Costituzione subentrata con Legge 3/2001 (titolo V parte seconda) all’articolo 117 recita infatti che:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

Disposizione che riserva allo Stato la potestà legislativa in materie quali “la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e affida alle regioni quella relativa a….”produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”.

Vien da chiedersi se il tema dell’efficienza energetica degli edifici sia davvero più pertinente alla produzione e distribuzione dell’energia piuttosto che alla tutela dell’ambiente.
Ma anche fosse, è sensato considerarlo esente dal rispetto ….di vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali?
In fin dei conti la normativa italiana sull’argomento recepisce Direttive e Circolari Europee, conseguenti ad accordi internazionali, che impongono agli Stati membri obiettivi comuni e l’armonizzazione di norme e regolamenti.

Anche l’energy labelling degli elettrodomestici è un obbligo fissato da direttive europee, recepito a livello nazionale dal D. Lgs. 28 giugno 2012 , n. 104 in attuazione della 2010/30/UE, relativa all'indicazione mediante etichettatura del consumo di energia, al fine di fornire informazioni univoche sull’efficienza dei prodotti.
La lettura dell‘ambito di applicazione del decreto 104 ( art. 1- comma 1) è di per sé emblematica:

…. Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

Si chiede dunque all’etichettatura di documentare un livello di efficienza in modo non equivoco, per renderlo comprensibile agli utilizzatori finali e confrontabile. In edilizia invece l’ambivalenza della clausola di cedevolezza ha consentito in molti casi un proliferare asincrono di regolamenti e protocolli difformi fra regioni e province autonome. Anomalie che emergono anche dal rapporto del Comitato termotecnico Italiano, stilato in occasione del secondo Forum sulla Certificazione energetica in Italia a dicembre 2013 e sviluppato dal CTI in collaborazione con:

• Ministero dello Sviluppo Economico
• Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
• Amministrazioni regionali
• Amministrazioni delle Province autonome

L’analisi è stata svolta tramite un questionario rivolto alle Regioni e, in caso di informazioni mancanti o non trasmesse, i dati sono stati desunti dai siti ufficiali delle Regioni stesse. I provvedimenti legislativi considerati sono quelli al 30 ottobre 2013. Dal Rapporto emerge che la certificazione energetica in Italia ha dato buoni risultati in termini quantitativi per quanto attiene al numero dei certificati emessi, che ha superato alcune milioni di unità, e per le migliaia di tecnici certificatori che hanno sostenuto il percorso formativo per svolgere, anche se in modo non esclusivo, tale attività professionale.
Sebbene la certificazione sia di fatto obbligatoria su tutto il territorio nazionale, il Rapporto fa tuttavia notare come a livello locale si siano configurate situazioni difformi: recepimento con legge regionale della Direttiva 2002/91/CE; emanazione di Regolamento regionale per l’attuazione delle Linee Guida Nazionali (LGN); assenza di recepimento della Direttiva Europea e di regolamenti regionali o delle province autonome. La mancata armonizzazione deriva proprio dalla facoltà riconosciuta alle Regioni e alle Province Autonome di recepire autonomamente le Direttive europee sul rendimento energetico nell’edilizia. Vien dunque auspicato l’utilizzo di uno standard unico per tutto il territorio nazionale o l’inserimento della classificazione nazionale a fianco di quella regionale.
Certificazione del resto è parola di derivazione latina che significa dare per certo.
Dovrebbe dunque consentirci di attribuire al prodotto certificato un valore non soggetto a distinguo.
Funziona così per gli alimentari, gli elettrodomestici, le auto e molto altro.
Ha senso lasciar fuori gli immobili, una volta salvaguardate distinzioni legate a dati climatici e localizzazione?
Nei 26 cantoni svizzeri dal 1° gennaio 2011 le norme stabiliscono l'uniformità a livello nazionale della certificazione degli edifici. La revisione sulla legge dell'energia, approvata dal Consiglio Federale prevede inoltre incentivi ai Cantoni per attività di consulenza ai cittadini. In Italia le regioni e le province autonome sono una ventina ma al momento funziona diversamente.
In alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia, vige già una sorta di certificazione energetica-ambientale (VEA). In provincia di Bolzano lo standard Casaclima ha certificato per anni il comportamento dell’involucro, in altre regioni invece è stata valutata l’efficienza complessiva del sistema edificio impianto. Qualcuno ha misurato il fabbisogno di energia utile e certificato sulla base di quello. Altri l’hanno invece fatto sulla base di quello di energia primaria. A fronte di diversi protocolli, softwares e algoritmi di calcolo resta il medesimo l’uso di colori e lettere dell’alfabeto per classificare la qualità energetica dell’edificio. Questo invece di un bene diventa un male, visto che i sistemi di calcolo e le scalettature fra una classe e l’altra non sono uguali.
Per assurdo potremmo cioè avere edifici identici ma di classe energetica diseguale solo perché si guardano dalle rive opposte di un fiume che separa due regioni. Come se uno stesso identico frigorifero fosse etichettato in classe A+ in un supermercato dell’Emilia Romagna e in classe B in uno lombardo. Paradossi che non agevolano la corretta informazione di consumatori ed utenti.
Se a confrontare la classe energetica di edifici di regioni diverse è facile prendere abbagli, restano possibili confronti fra province di una stessa regione.
I dati della seguente tabella sono desunti dal sito della Regione Emilia Romagna e sono aggiornati, come tutti quelli del presente articolo, all’ottobre 2014. Danno conto delle classi di efficienza degli oltre 260.000 certificati depositati in 5 anni.

Una regione con una sola provincia, come la Val D’Aosta, ha invece a catasto circa 11.000 certificazioni. Sono numeri che dipendono da tanti fattori: abitanti, vivacità del mercato immobiliare in quella regione che dipende a sua volta da sgravi, premialità, mobilità della popolazione, ecc. Alle certificazioni regionali obbligatorie vanno aggiunte quelle relative all’applicazione di protocolli volontari (Klimahaus, Leed, Passivhaus, ecc), che non hanno base regionale e rendono ancor più articolata l’interpretazione.

NELL'ARTICOLO COMPLETO VENGONO ESAMINATE ANCHE LE CRITICITA' EMERSE IN FASE DI ACCREDITAMENTO E CONTROLLO.

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