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Quali sono le responsabilità del direttore dei lavori e del RUP in caso di infortunio in cantiere?

Gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili restano una criticità grave, spesso legata a carenze di controllo e sicurezza. La sentenza n. 24617/2025 della Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del direttore dei lavori e del RUP per omissioni nella vigilanza, confermando che la mancata applicazione delle norme di sicurezza può comportare conseguenze penali e civili per tali figure.

Infortuni sul lavoro nei cantieri edili: artt. 150 e 151 il d.lgs. 81/2008

Gli infortuni sul lavoro rappresentano una delle piaghe più dolorose nel sistema edilizio soprattutto quando l’elemento scatenante è la mancanza di supervisione e controllo di chi ha precise responsabilità nel salvaguardare la vita dei lavoratori.
La norma italiana, attraverso il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), chiarisce quali siano gli interventi da eseguire nei cantieri edili per tutelare i lavoratori così come individua quali siano le responsabilità per committenti, coordinatori della sicurezza, direttore dei lavori e datori di lavoro.
Il d.lgs. 81/2008 si concentra su diversi aspetti come ad esempio quelli connessi ai lavori di demolizione (artt. 150 e 151), che rappresentano attività particolarmente pericolose in quanto richiedono cautele specifiche per prevenire crolli improvvisi e tutelare l’incolumità dei lavoratori.

L’articolo 150 del d.lgs. 81/2008 sottolinea che “Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.”
Viene quindi imposto un obbligo fondamentale, ossia quello di effettuare una rigorosa verifica delle condizioni di stabilità delle strutture da demolire prima dell’inizio dei lavori di demolizione. Tale verifica costituisce un passaggio ineludibile, poiché solo attraverso un’accurata valutazione preventiva è possibile individuare i rischi specifici connessi all'intervento e adottare le opportune precauzioni (puntellamenti e opere di rinforzo).

Mentre l’articolo 151 del d.lgs. 81/2008 precisa come “I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.”
L’articolo disciplina le modalità esecutive delle demolizioni, stabilendo che i lavori devono procedere con ordine senza pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o adiacenti, seguendo le linee programmatiche di un apposito piano di demolizione allegato al POS in coerenza al PSC.

L’importanza di questi articoli è il fondamento della sentenza della Corte di Cassazione n. 24617/2025, dove le aperture di varchi nei muri portanti erano state eseguite senza alcuna preventiva verifica delle condizioni di stabilità, senza opere di puntellamento e senza rispettare la sequenza operativa corretta. La violazione degli artt. 150 e 151 ha costituito un elemento aggravante, determinando un tragico evento mortale e le responsabilità del DL e del RUP.

 

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Infortunio sul lavoro: la Cassazione condanna direttore dei lavori e RUP per omissioni sulla sicurezza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24617/2025 ribadisce la responsabilità del direttore dei lavori e del RUP in un grave incidente sul lavoro di un operaio, travolto dal crollo di un muro durante lavori di ristrutturazione.
L’operaio, dipendente della ditta appaltatrice, stava lavorando su un muro divisorio interno di un edificio quando è stato travolto dal crollo della struttura muraria e dei solai sovrastanti.
Dalle indagini è emerso che sul muro erano state già realizzate tre aperture per la creazione di varchi porta, per una larghezza complessiva di 4,50 metri su una lunghezza totale del muro di 7,68 metri, quindi ben oltre il 50% della struttura portante era stata demolita.

L'elemento grave emerso dalle verifiche tecniche riguardava il fatto che tutte queste demolizioni erano state eseguite senza alcun sistema di puntellamento dei solai e senza aver preventivamente realizzato architravi in ferro per sostenere il carico sovrastante, violando gli artt. 150 e 151 del d.lgs. 81/2008.
Il Tribunale di Lecce prima e la Corte d’Appello poi hanno individuato precise responsabilità a carico del direttore dei lavori, del responsabile unico del procedimento e della ditta appaltatrice.

I tecnici accusati delle omissioni hanno successivamente presentato ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte relativamente alle accuse in capo al Direttore dei Lavori (DL) ha precisato che egli era responsabile(…) di non aver avere verificato l'inadeguatezza del POS dell'impresa esecutrice, di non avere preteso che tale POS fosse adeguato e dettagliasse in maniera corretta le previsioni del Piano di sicurezza e coordinamento, specificando come concretamente dare esecuzione all'art. 150 e segg. D.Lgs.81/08, di non avere indicato all'impresa esecutrice la necessità di preventive opere di puntellamento e rafforzamento delle murature e come andassero eseguite le opere di puntellamento e rafforzamento delle murature interessate dai tagli e dei soprastanti solai; nonché di non avere adeguato il Piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed, in particolare, alla modifica che egli stesso aveva chiesto in ordine all'ampliamento della larghezza e dell'altezza dei varchi di apertura (…). Inoltre, all'imputato **** deve rimproverarsi anche di non avere verificato che l'impresa si attenesse concretamente alle indicazioni del Piano di sicurezza e coordinamento e che attuasse effettivamente le opere di puntellamento, prima di procedere all'apertura dei varchi nei muri.”
Il direttore dei lavori ha quindi compiuto 5 gravi omissioni non:

  • verificando l’inadeguatezza del piano operativo di sicurezza dell’impresa, che non prevedeva puntellamenti per i tagli dei muri;
  • pretendendo l’integrazione e l’adeguamento di tale piano;
  • impartendo precise indicazioni all’impresa su come eseguire i puntellamenti;
  • aggiornando il piano di sicurezza quando sono state modificate le dimensioni dei varchi;
  • vigilando sull’effettiva realizzazione delle opere provvisionali.

Per quanto riguarda il responsabile unico (RUP) viene ribadito che “Pertanto, egli era tenuto alla vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e alla loro specificazione in fase esecutiva, nonché al loro adeguamento (…). Egli doveva vigilare - come correttamente rileva in più punti la sentenza impugnata - sul corretto adempimento di tali doveri da parte del ****, in primis, quello inerente la verifica dell'adeguatezza del POS dell'impresa e, a fronte della rilevata inadeguatezza intervenire personalmente nei riguardi del **** e dell'impresa esecutrice. (…) Ciò implica - prosegue la logica motivazione del provvedimento impugnato - che, soprattutto allorquando l'ìng. **** ha proceduto a comunicare all'Arch. **** le modifiche progettuali che si intendevano operare, con aperture di varchi aventi larghezza e altezza superiore a quelle previste dal progetto, egli doveva pretendere che l'Arch. **** - prima di trasmetterle a sua volta all'impresa e, soprattutto, prima che l'impresa le attuasse -, procedesse alla specificazione del piano di sicurezza e coordinamento, prevedendo maggiori e più precise opere di puntellamento e rafforzamento, e, poi, si assicurasse dell'adeguamento ad esso del POS dell'impresa. Inoltre, il **** doveva poi pretendere che l'Arch. **** vigilasse in merito all'effettiva realizzazione delle opere provvisionali e lo tenesse informato in merito (…)”.
Il RUP ha dei compiti ben precisi e nel caso in questione ha assunto una condotta gravosa non avendo:

  • verificato che il coordinatore per la sicurezza adempisse ai propri obblighi;
  • controllato l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza;
  • preteso che, in occasione delle modifiche progettuali da lui stesso comunicate, il piano di sicurezza venisse aggiornato con maggiori prescrizioni sui puntellamenti;
  • assicurato che il coordinatore vigilasse sull'attuazione delle misure di sicurezza.

Per tali motivi, sono stati condannati penalmente e civilmente per l’infortunio in cantiere.

La sentenza rappresenta un importante richiamo alla rigorosa applicazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri, ribadendo che le posizioni di garanzia, specie nelle opere pubbliche, comportano precise responsabilità, con un rigoroso obbligo di controlli concreti e non solo documentali.

 

Keywords: lavori di demolizione, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento, responsabile unico del progetto, cantieri, art. 150 d.lgs 81/08, art. 151 d.lgs 81/08, sicurezza, infortunio sul lavoro, PSC, POS.

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