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Registro volontario dei crediti di carbonio: obiettivi, operatività, perimetro soggettivo, attività

Per poter veder riconosciuti i crediti di carbonio, è necessario che i proprietari e i gestori effettuino un’attività di imboschimento, rimboschimento e di gestione sostenibile sia agricola sia forestale che siano aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, della L. 41/2023, di conversione del D.L. 13/2023, prende forma il Registro pubblico dei crediti di carbonio su base volontaria del settore agroforestale nazionale, come introdotto dall’articolo 45, commi 2-quater2-octies.

L'obiettivo del registro crediti di carbonio

Fine dichiarato dell’istituzione del Registro è quello di valorizzare le pratiche di gestione sia agricole sia forestali sostenibili che siano in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, miglioramento che non rientra nel computo, e quindi è aggiuntivo, rispetto alle quote previste dalle normative europea e nazionale in tema di conduzione delle superfici agricole e forestali.

Inoltre, i crediti, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas serra contabilizzati da ISPRA, rilevano ai fini dell’utilizzo su base volontaria solamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile.

Ente demandato alla tenuta del Registro è il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria).

L'operatività del registro

Ai fini della piena operatività del Registro, come previsto dall’articolo 45, coma 2-septies, D.L. 13/2023, il Masaf, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Provincie autonome, ha 180 giorni di tempo, decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, per adottare le linee guida necessarie per l’individuazione dei criteri attuativi nonché per la definizione delle modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell’ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).

I soggetti che possono richiedere i crediti

Soggetti titolati alla richiesta di registrazione dei crediti maturati e determinati secondo le linee guida che saranno emanate, sono i proprietari dei fondi e i gestori di superfici forestali.

In particolare, tali superfici sono ricondotte, per effetto del rimando a quanto stabilito dall’articolo 3, commi 3 e 4, D.Lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dal piano strategico della PAC, nel concetto di bosco da intendersi come “le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.”.

Il concetto di “bosco”, inoltre, per effetto di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3 D.Lgs. 34/2018, può, per effetto di esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche specifiche, essere integrato a cura delle singole Regioni e Provincie autonome.

Le attività da effettuare e l'utilizzo dei crediti

Per poter veder riconosciuti i crediti, è necessario che i proprietari e i gestori effettuino un’attività di imboschimentorimboschimento e di gestione sostenibile sia agricola sia forestale che siano aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, sempre con le modalità che saranno stabilite nelle linee guida di prossima emanazione.

Una volta riconosciuti e iscritti nel Registro, tali crediti ottenuti su base volontaria possono essere oggetto di trattazione nell’ambito di un mercato volontario nazionale che sia coerente rispetto alle linee guida stabilite per il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali istituito a mezzo del D.M. 01.04.2008.

Ai sensi dell’articolo 3, si ricorda che tale Registro è composto da:

  • a) Inventario dell’Uso delle Terre d’Italia (IUTI);
  • b) Inventario degli Stock di Carbonio d’Italia (ISCI);
  • c) Censimento degli Incendi Forestali d’Italia (CIFI);
  • d) Inventario delle Emissioni da Incendi Forestali (IEIF).

Al contrario, per espressa previsione dell’articolo 45, comma 2-quinquies, D.L. 13/2023, i crediti in oggetto non possono essere utilizzati:

  • nel mercato EU ETS di cui al D.Lgs. 47/2020; e
  • nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al Regolamento UE 2017/2392.

Per quanto riguarda la natura reddituale della cessione di tali crediti sul mercato volontario, attualmente, per effetto di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello 365/2020 si deve l’attività riconducibile tra i redditi di impresa in quanto non espressamente qualificata, a differenza ad esempio delle agroenergie, quale attività connessa a quella agricola da alcuna norma.

Tuttavia, la Legge delega sulla riforma fiscale, nel contesto della “rimodulazione” della tassazione dei redditi agrari, vi ricomprende i redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di conduzione e di allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ..

Da ultimo, ma non meno importante, un’annotazione pratica: preso atto che le linee guida stabiliranno le modalità di determinazione dei crediti maturati, resta da domandarsi se potranno, detti crediti, essere ceduti sul mercato volontario, possiamo dire “alternativo” e, in particolare, come saranno riconosciuti nei confronti degli acquirenti ai fini del comporto della produzione di “energia pulita”.

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