Danni strutturali per lavori edili: l’appaltatore è responsabile, salvo dissenso formale
L'appaltatore è responsabile dei danni causati a terzi in conseguenza della esecuzione di opere, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. E’ quanto precisa l’ordinanza della Cassazione n. 10231 pubblicata il 18 aprile 2025.
Cornice della controversia
La pronuncia affronta un nodo giuridico frequente nella pratica del contenzioso edilizio: la responsabilità dell’appaltatore per i danni derivanti da un’opera mal eseguita in presenza di direttive progettuali carenti o errate fornite dal committente o dal progettista.
Esamina il ruolo attivo che l’appaltatore è tenuto a svolgere per la realizzazione dell’opera, anche nel caso in cui non sia autore del progetto.
La vicenda orbita attorno alla responsabilità per i danni strutturali subiti da un immobile a séguito di lavori edili.
La responsabilità del committente e progettista-direttore lavori era stata accertata.
Rimaneva controversa la possibile corresponsabilità dell’appaltatore nei cui confronti i primi due chiedevano la manleva (cioè essere tenuti indenni per i danni liquidati). La Corte territoriale aveva escluso la responsabilità dell’appaltatore ritenendo non provata una sua condotta colpevole. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza di secondo grado affermando un principio fondamentale in tema di responsabilità dell’appaltatore.
La responsabilità dell’appaltatore nei lavori edili
La Cassazione ha richiamato un orientamento consolidato: l’appaltatore è sempre tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte e risponde dei vizi o danni dell’opera anche se ha eseguito quanto richiesto dal committente o da un progetto esterno.
Ha ribadito il principioper il quale l’appaltatore non è un mero esecutore passivo, ma un professionista autonomo tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte (secondo quanto disposto dagli artt. 1176, comma 2, c.c., 1667 e 1669 c.c.). Egli è responsabile per la buona esecuzione dell’opera anche se agisce seguendo un progetto altrui.
Onere della prova a carico dell’appaltatore
Solo in casi eccezionali può essere esonerato da responsabilità, ossia quando dimostri:
- a) di avere manifestato un dissenso espresso nei confronti delle direttive ricevute in quanto palesemente inadeguate;
- b) di essere stato costretto ad agire per l’insistenza del committente;
- c) di aver operato a rischio del committente.
Dunque, non è il committente a dover dimostrare l’assenza di nudus minister, ma l’appaltatore a doverlo provare. Tale impostazione è conforme ad un consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo, ord. 27526/2024).
Obblighi di diligenza tecnica dell’appaltatore
La pronuncia ha una importante ricaduta pratica per il settore delle costruzioni dove spesso i confini tra responsabilità progettuale e responsabilità esecutiva si sovrappongono.
Essa impone agli appaltatori un obbligo attivo di vigilanza e critica tecnica sul progetto ricevuto. La diligenza richiesta non è quella dell’uomo medio, ma quella qualificata del professionista esperto che non può trincerarsi dietro l’altrui superficialità per sottrarsi ai propri doveri.
In caso di vizi o danni, l’appaltatore dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’esecuzione di opere viziate, anche opponendosi formalmente alle scelte del committente o del progettista. In assenza di tale attivismo la responsabilità sarà piena, anche nei confronti di terzi danneggiati.
Giurisprudenza e orientamento della Cassazione in materia di appalti
La decisione si colloca in un solco giurisprudenziale rigoroso teso a valorizzare la funzione tecnica e professionale dell’appaltatore all’interno del processo edilizio. Consolida un principio di responsabilità che ha anche una forte valenza preventiva e deontologica: l’impresa che realizza un’opera non può agire passivamente, ma deve esercitare un controllo critico assumendosi il rischio giuridico delle proprie scelte.
In estrema sintesi, la Suprema Corte richiama tutti gli operatori del settore (appaltatori, committenti, progettisti, etc.) ad una maggiore attenzione ai propri ruoli e responsabilità comprimendo gli spazi di deresponsabilizzazione e rinvigorendo le tutele dei danneggiati.
Conseguenze pratiche per imprese del settore edilizio
L’ordinanza asserisce un principio centrale nella giurisprudenza sugli appalti privati: l’appaltatore non è mai un semplice esecutore materiale.
È tenuto ad un controllo critico sulla idoneità delle istruzioni ricevute e deve attivarsi se riscontra carenze.
Ciò comporta per gli appaltatori l’obbligo di valutazione tecnica attiva, l’obbligo di segnalazione formale di vizi o lacune nei progetti o nelle direttive e l’assunzione del rischio di responsabilità contrattuale e risarcitoria anche verso terzi danneggiati. La decisione costituisce un esempio di applicazione rigorosa degli obblighi professionali nell’appalto, con un orientamento teso a tutelare l’interesse dei danneggiati e a imporre standards elevati di diligenza tecnica a tutti gli operatori coinvolti nel processo edilizio.
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