Rifiuti da costruzione e demolizione: nuovo decreto MITE con le regole per il riciclo
Il provvedimento fissa i paletti affinché cessi di essere considerato rifiuto (End Of Waste) l'aggregato recuperato, derivante da costruzione e demolizione
Attenzione alle novità in materia di "end of waste" per i rifiuti dell'edilizia: il ministro della Transizione Ecologica, infatti, ha firmato il nuovo decreto n.278 del 15 luglio 2022 che stabilisce, nello specifico, le condizioni alle quali gli scarti inerti dell'edilizia (rifiuti da demolizione e costruzione) cessano di essere un rifiuto.
Si tratta, quindi, di un vero e proprio regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’art.2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art.184-ter del d.lgs. 152/2006 (TU Ambiente). In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
In conformità a quanto previsto dall’art.184-ter, comma 3, del TU Ambiente, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo 152/2006.
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.
L'aggregato recuperato deve quindi soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett c) TU Ambiente.
Si tratta, in totale, di 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, indicati nel punto d.1) dell'allegato 1.
La dichiarazione
In conformità a quanto previsto dagli artt. 184 comma 5, 188 comma 4 e 193 del TU Ambiente, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
l rispetto dei criteri è attestato dal produttore del materiale edile recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000 - allegato), redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, da inviare all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, territorialmente competente.
Tale dichiarazione dovrà essere conservata per 5 anni.
Le tempistiche
Il provvedimento 180 giorni dall'entrata in vigore (dopo la pubblicazione del provvedimento sul sito del MITE) per adeguare le comunicazioni - effettuate ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006 - o presentare un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione.
Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati.
IL DECRETO DEL 15 LUGLIO DEL MITE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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