Ringhiere, recinzioni e costruzioni adiacenti: scopri quando la distanza tra costruzioni non si applica
Le distanze legali tra costruzioni, previste dall’art. 873 c.c., non si applicano a ringhiere, recinzioni o manufatti finalizzati solo a delimitare il confine. La sentenza n. 7864/2025 della Corte di Appello di Roma chiarisce in primis come edifici adiacenti con strutture e impianti indipendenti non costituiscano condominio e in secundis che le distanze tra costruzioni non vadano applicate alle opere di recinzione. Questo orientamento aiuterà a risolvere molti conflitti tra vicini, basterà soltanto valutare in modo accurato la natura e la funzione delle opere realizzate.
Distanze legali tra costruzioni e vicini: cosa dice l’art. 873 c.c.
Quante volte avrete sentito parlare di liti tra vicini per una ringhiera troppo vicina, un muretto al confine, una recinzione che invade la proprietà altrui? Quante volte vi sarà capitato di chiedervi se quella scala (o altra opera fuori terra) realizzata dal vicino e protetta da una ringhiera metallica, rispetti o meno le distanze legali previste dalla legge?
Queste sono questioni all’ordine del giorno, che nascono dalla vita quotidiana e dai rapporti di vicinato (spesso non proprio ottimali), ma che sollevano interrogativi giuridici tutt’altro che banali.
L’articolo 873 del codice civile stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
Quindi le costruzioni su fondi adiacenti devono rispettare determinate distanze minime (almeno 3 m), salvo che non siano unite (abbiano cioè uno o più elementi portanti in comune posti sul confine) o aderenti (le strutture siano distanti lo stretto necessario previsto per la realizzazione di giunti tecnici).
Suddetto articolo del codice parla di costruzione:
Ma cosa si intende esattamente per costruzione?
Ogni manufatto infisso al suolo deve rispettare tali distanze?
Oppure esistono opere che, pur essendo stabili e visibili, non rientrano in questa categoria?
La problematica in oggetto può infatti coinvolgere anche ringhiere metalliche, recinzioni, cordoli e altri manufatti, opere che, essendo ancorate al suolo, assolvono prevalentemente una funzione di sicurezza e delimitazione della proprietà. Come si può osservare il confine, quindi, tra ciò che costituisce costruzione rilevante ai fini delle distanze legali e ciò che invece deve essere qualificato come semplice opera di recinzione non è sempre nitido.
A fornire chiarimenti relativamente alle ringhiere metalliche e alla distinzione tra edifici semplicemente adiacenti ed edifici in condominio è la recente sentenza n. 7864/2025 della Corte di Appello di Roma.
Esaminiamo più in dettaglio il caso analizzato dai giudici…
Distanze legali tra edifici: quando ringhiere e recinzioni non violano l’art. 873 c.c.
I proprietari di un immobile realizzano uno scavo, accessibile tramite una rampa di scale, protetto da una ringhiera metallica alta circa un metro, apposta su un cordolo in cemento di 30 centimetri.
Il motivo scatenante della controversia era dovuto al fatto che l’opera si trovasse a soli 45 centimetri dalla scala di accesso della proprietà confinante.
A causa di ciò, i proprietari dell’immobile adiacente hanno citato in giudizio i vicini, lamentando:
- la violazione delle distanze legali previste dall’art. 873 c.c.;
- il pregiudizio al decoro dell'edificio ai sensi dell’art. 1122 c.c.
Di conseguenza è stata quindi richiesta la rimozione della ringhiera, delle scale e dello scavo con ripristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale ordinario di Tivoli ha rigettato tutte le domande degli attori, sottolineando come la ringhiera metallica non costituisse una costruzione rilevante ai fini dell’art. 873 c.c., in quanto incapace di intercettare luce e aria. Inoltre, per quanto riguarda la violazione del decoro dell'edificio ex art. 1122 c.c., il Tribunale ha escluso l’applicabilità della norma dopo aver accertato, tramite consulenza tecnica d’ufficio, l’assenza di un rapporto condominiale tra i due immobili, trattandosi di fabbricati semplicemente adiacenti ma privi delle strutture e degli impianti comuni essenziali previsti dall’art. 1117 c.c.
I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso alla Corte di Appello, la quale non solo ha confermato la decisione di primo grado ma ha precisato anche che “(…) la ringhiera metallica in esame, alta circa un metro e apposta su un cordolo di 30 cm, adiacente alla scala di accesso di parte attrice, non costituisca una costruzione, agli effetti dell’art. 873 cod. civ., innanzitutto in quanto inidonea, di per sé, a creare intercapedini dannose; inoltre, in quanto distaccata dalla costruzione, di altezza non superiore a 3 e in quanto assolve la funzione di recinzione e demarcazione, risulta applicabile l’art. 878 cod. civ. e il conseguente esonero dal rispetto delle distanze”.
Tale principio è stato osservato dalla Cassazione già nel 1973 con la sentenza n. 2129 ove veniva “considerato tale uno zoccolo in muratura con rete metallica infissa” e più recentemente, sempre la Suprema Corte con la sentenza n. 26713 del 2020 ha ribadito tale osservazione, stabilendo che “l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.”
In sintesi, una ringhiera metallica (o altra opera che funga la funzione di recinzione) NON costituisce una costruzione agli effetti dell’art. 873 c. c. in quanto:
- non è in grado di intercettare luce e aria, requisito essenziale per configurare una costruzione rilevante ai fini delle distanze legali;
- qualora risulti distaccata dalla costruzione principale, essendo non inquadrabile come un ampliamento in continuità della costruzione preesistente e assolvendo la sola funzione di recinzione/demarcazione, rientrerebbe a pieno titolo nella disciplina dell'art. 878 c.c., che esenta dal rispetto delle distanze i muri di cinta e le opere di recinzione.
Così come viene ribadito dalla Corte di Cassazione le due unità immobiliari adiacenti condividono soltanto il muro di confine e la sua fondazione, mentre strutture, tetto, impianti e fondazioni degli stabili principali sono indipendenti.
Di conseguenza, pur essendo edifici adiacenti, si tratta di fabbricati distinti con impianti e servizi separati, per cui non sussistono gli elementi necessari per configurare un condominio secondo l’articolo 1117 del codice civile, sancendo l’inammissibilità anche del secondo punto del ricorso, infatti “La nozione di condominio è sì configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati (in comune, nda) delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall’art. 1117 c.c. (…).”
Tale sentenza è molto importante per la risoluzione dei frequenti conflitti tra proprietari confinanti, i quali dovranno valutare attentamente la natura e la funzione delle opere realizzate prima di invocare il rispetto delle distanze legali, considerato che recinzioni, ringhiere e manufatti similari sono generalmente esenti da tali vincoli quando assolvono una funzione di demarcazione del confine.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: distanze legali, art. 873 c.c., conflitti tra vicini, edifici adiacenti, ringhiere, recinzioni, costruzioni indipendenti, muro di confine, funzione di recinzione.
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