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Ristrutturazione ricostruttiva con SCIA: ecco quando è ammissibile! I paletti della Corte Costituzionale

La Consulta, in una recente e importante sentenza, da l'ok alla ristrutturazione ricostruttiva purché con uguale volume, sedime e altezza

Ristrutturazione ricostruttiva: riepilogo dei requisiti

La ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante SCIA, è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma.

Lo ha precisato la Corte Costituzionale nella recente sentenza 70/2020 depositata lo scorso 24 aprile, dove si evidenziano i paletti di riferimento per il comma 1-ter dell’art. 2-bis del dpr 380/2001, il quale dispone che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo».

La Consulta, dichiarando nello specifico l'illegittimità costituzionale dell'art.2 della legge 59/2018 della Regione Puglia, ha osservato che talune misure regionali adottate hanno realizzato una vera e propria disciplina derogatoria non perfettamente coerente rispetto al generale quadro normativo statale.

La storia della ristrutturazione edilizia ricostruttiva e i paletti attuali

Dopo un lungo excursus normativo sul tema, che parte dall'art. 3, comma 1, lettera d), del TU Edilizia (in caso di demolizione, la ricostruzione per essere tale e non essere considerata una nuova “costruzione” – che avrebbe in tal caso richiesto un apposito permesso di costruire, e non una mera segnalazione certificata di inizio attività (artt. 10 e 22 del t.u. edilizia) – deve concludersi con la «fedele ricostruzione di un fabbricato identico», comportando dunque identità di sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali) e si conclude con l’art. 5, comma 1, lettera b), del DL 32/2019 (decreto “Sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del dpr 380/2001, così imponendo, per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime: «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo», si evidenzia che:

  • la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma. Al momento dell’adozione del “piano casa” da parte delle Regioni, invece, la normativa statale richiedeva, per la ristrutturazione ricostruttiva, il solo rispetto della volumetria e della sagoma, non l’identità di sedime, limiti da rispettare affinché la ristrutturazione non si traducesse in una nuova costruzione, diversamente regolata dalla legislazione nazionale di settore;
  • il comma 1-ter dell’art. 2-bis del TU Edilizia, nel disporre che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo», detta evidentemente una regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo (come peraltro si trae dai lavori preparatori della legge di conversione dell’art. 5, comma 1, lettera b-bis, del DL 32/2019).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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