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Ritenuta sui bonifici per bonus edilizi e Superbonus: si sale all'11% dal 1° marzo 2024

Sui bonifici disposti dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, le banche e Poste Italiane SPA opereranno, all'atto dell'accredito dei pagamenti, la ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).

Da domani, 1° marzo 2024, la ritenuta sui bonifici per tutti i bonus edilizi, Superbonus compreso, salirà dall'8 all'11%.

 

Aumento ritenuta sui bonifici Superbonus e altri bonus: da 8 a 11%

Ciò in virtù dell'entrata in vigore della modifica apportata dall'art.1 comma 88 della Legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) all'articolo 25 del decreto-legge 78/2010, in virtù della quale appunto, si alza dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La ritenuta va a 'togliere' liquidità alle imprese che ricevono il bonifico, in quanto incassano una somma decurtata dalla ritenuta stessa.

Pertanto, come chiarito di recente anche su La Posta di FiscoOggi, sui bonifici che saranno disposti dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, a partire da tale data, le banche e le Poste Italiane SPA opereranno, all'atto dell'accredito dei pagamenti, la ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).

 

Bonus Ristrutturazioni edilizie: i dettagli del pagamento con bonifico "parlante"

Per il pagamento delle spese comportanti il Bonus Ristrutturazioni edilizie, il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido, così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line.


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Bonifico parlante: cos'è?

Si tratta di un pagamento tracciabile (tramite banca o Poste) dal quale deve risultare:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, o per efficientamento energetico, o per miglioramento sismico, eccetera, che danno diritto alla detrazione di riferimento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido, così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line.

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