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Sblocca Cantieri: ecco il dossier completo con tutti gli emendamenti dell'ultim'ora! Case mobili ok

Lo Sblocca Cantieri all'esame del Senato dopo gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite: appalti più semplici sotto al milione, quota di subappalto al 40%, cancellazione del bonus del 2% per la progettazione svolta dai tecnici della PA, case mobili nelle aree terremotate

Sblocca Cantieri: dossier aggiornato al 27 maggio 2019

Sul sito del Senato è disponibile il dossier ufficiale, aggiornato al 27 maggio 2019, relativo al Decreto Sblocca Cantieri con gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, che ne hanno concluso l'esame il 28 maggio scorso: 

Le Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente ne hanno concluso l'esame il 28 maggio, conferendo mandato ai relatori, Santillo e Faggi, a riferire favorevolmente all'Assemblea, con le modifiche accolte nel corso dell'esame. I senatori D'Arienzo e Ferrazzi hanno preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza.

In primis, ricordiamo che il decreto Sblocca Cantieri dovrà essere convertito in legge presumibilmente entro il prossimo 17 giugno 2019. Vediamo intanto di riepilogare le principali novità - il dossier è disponibile in allegato - apportate dal Senato.

Procedure negoziate sotto al milione 

  • confermato il ritorno della possibilità di assegnare le gare di lavori sotto al milione sulla base di procedure negoziate. Salta dunque il paletto della gara obbligatoria oltre i 200 mila euro introdotto dall'originale Sblocca Cantieri;
  • ritorno al meccanismo delle procedure a invito già previsto dal Codice appalti, ma sulla base di importi (e numero di imprese da consultare) diversi: tra 40 mila e 150 mila euro (221 mila euro per forniture e servizi) si prevede una sorta di affidamento diretto "ibrido" con almeno tre inviti, dove il funzionario della stazione appaltante potrà scegliere l'impresa che ai suoi occhi dà maggiori garanzie, dopo aver preso visione di almeno tre preventivi (cinque nel caso di forniture e servizi). Tra 150 mila e 350 mila euro gli invitati dovranno ebbero essere almeno 10, mentre tra 350 mila euro e un milione almeno 15. Previsto anche l'obbligo di far ruotare gli invitati, in modo da non chiamare sempre le stesse imprese e quello di selezionare le aziende al termine di indagini di mercato o pescando in un elenco di operatori;
  • la gara a procedura aperta rimane obbligatoria per i lavori oltre il milione, con il vincolo di aggiudicazione al prezzo più basso ed esclusione delle offerte anomale fino alla soglia Ue di 5,5 milioni.

Subappalto al 40% e altre novità: via il bonus del 2% ai tecnici PA

  • la soglia massima del subappalto diventa del 40% (nel d.lgs. 50/2016 era al 30%, nel DL 32/2019 originale al 50%), sempre che la Corte UE non faccia saltare il banco; 
  • non viene invece toccata la clausola che assegna alla stazione appaltante di decidere di volta in volta con il bando l'importo effettivo del subaffidamento ammesso (da zero a 40%);
  • reintroduzione il divieto di affidare subappalti a una delle imprese che ha partecipato alla gara principale;
  • eliminazione del bonus del 2% per i progettisti della PA (resta solo per le attività di programmazione e controllo, come prevedeva il codice appalti); 
  • edilizia privata: ok alla possibilità di presentare via Pec i progetti di interventi edilizi allo sportello unico;
  • più tempo ai Comuni per avviare i micro-lavori finanziati con il piano Salvini a inizio anno.

In attesa delle ulteriori modifiche che apporterà la Camera dei Deputati, rimandiamo allo speciale di Ingenio per la lettura sistematica e dettagliata delle altre novità previste dal DL 32/2019.

Case mobili nelle aree terremotate: consentita l'installazione! Ecco dove

Un emendamento dell'ultim'ora prevede che nei comuni con più del 50% di edifici dichiarati inagibili è consentita, previa autorizzazione comunale, e comunque fino a 90 giorni dall'ordinanza di agibilità dell'immobile oggetto di ricostruzione, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili (cd. case mobili).

Norme in materia di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 

Il nuovo art. 4bis - proposto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.0.3 (testo 2) - reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti.

Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.

La disposizione in commento reca modifiche all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) allo scopo di consentire ai Comuni di portare a termine gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio in relazione ai contributi per investimenti

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

Non è stato toccato, per ora, l'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001? Ricordiamo che si va a modificare il Testo Unico Edilizia, a partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Rigenerazione urbana e distanze tra edifici

L'art.5 ("Norme in materia di rigenerazione urbana"), in origine previsto da Codice rosso, si è molto 'calmierato' rispetto a quello che era in origine stato predisposto all'interno del Decreto Crescita.

Oltre a far sparire il DM 1444/1968 dal punto a), è stato completamente stralciato l'originale comma 2 dell'art.5, che recitava così: "le disposizioni di cui all'art.9, commi secondo e terzo, del decreto 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso art.9". Non si andava a toccare il comma 1, punti 1 e 2, che è quello che prescrive la distanza tra pareti finestrate (10 metri), ovverosia quel che, a livello edilizio, "da più fastidio", per questo il comma 2 non aveva molto senso ed è stato cancellato, in attesa di capire se cambierà qualcosa in sede di conversione in legge.

L'unica modifica è quella dell'art.2-bis del dpr 380/2001 e che era stata introdotta dal decreto "del fare" (n.69/2013). Il senso della norma è quello di obbligare appunto gli enti territoriali a definire, nell'ambito della loro potestà normativa, regole e deroghe al Dm sugli standard. Tuttavia non è chiarissimo a quali enti territoriali la norma si riferisce: l'obbligo è riferito, oltre che alle province di Trento e Bolzano, a tutte le regioni oppure no?