SICURPAL SRL
Data Pubblicazione: | Ultima Modifica:

Sicurezza sul lavoro: obbligatorietà dei DPI secondo il Regolamento 425/2016

Il Regolamento (UE) 2016/425 rappresenta il nuovo riferimento europeo per la progettazione e immissione sul mercato dei DPI. Per le imprese edili e i professionisti delle infrastrutture significa un aggiornamento normativo essenziale: capire quando l’uso è obbligatorio, chi risponde per la conformità e come selezionare i dispositivi giusti in funzione del rischio.

Il Regolamento (UE) 2016/425 disciplina la progettazione, fabbricazione e immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, superando la Direttiva 89/686/CEE e introducendo un quadro uniforme per tutti gli Stati membri. Per il settore delle costruzioni il tema è decisivo: caschi, imbracature, sistemi anticaduta, guanti, calzature e indumenti protettivi devono essere scelti, verificati e utilizzati in funzione del rischio. L’articolo chiarisce responsabilità di fabbricanti, importatori, distributori e datori di lavoro, con attenzione a marcatura CE, tracciabilità, documentazione tecnica e controlli in cantiere.


Il nuovo Regolamento UE 2016/425

Per oltre trent’anni la direttiva 89/686/CEE ha rappresentato il riferimento europeo per la progettazione e la certificazione dei dispositivi di protezione individuale. Un impianto normativo che ha accompagnato la crescita della cultura della sicurezza, ma che con l’evoluzione tecnologica e produttiva ha progressivamente mostrato la necessità di un aggiornamento. Da questa esigenza nasce il Regolamento (UE) 2016/425, pubblicato il 31 marzo 2016 ed entrato in vigore il 21 aprile 2016, con applicazione obbligatoria dal 21 aprile 2018.

Il passaggio è diventato definitivo il 21 aprile 2019, data in cui non è stato più possibile immettere sul mercato dispositivi conformi alla vecchia direttiva. Tuttavia, il sistema prevedeva una coda tecnica: gli esami UE del tipo rilasciati sotto la direttiva, avendo durata quinquennale, potevano rimanere validi fino alla loro naturale scadenza, in molti casi fino ad aprile 2023. Da quel momento, anche questi ultimi certificati hanno cessato validità, rendendo di fatto obbligatoria per tutti la piena conformità al Regolamento 2016/425.

Per il settore delle costruzioni – dove i DPI rappresentano spesso l’ultima barriera tra l’operatore e il rischio – questo passaggio normativo segna un’evoluzione decisiva, che coinvolge produttori, distributori e datori di lavoro in una filiera di responsabilità più chiara e più rigorosa.

Un passaggio necessario per DPI più efficaci

Il ricorso al nuovo Regolamento 425 nasce dall’esigenza di aumentare il livello di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori dei DPI, garantendo un’uniformità fra tutti gli Stati membri.

L’esperienza nell’applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato incongruenze fra i prodotti e le procedure di certificazione degli stessi, poiché era lasciato spazio a differenze di recepimento da parte dei vari stati membri. Pertanto si è dimostrato necessario ricorrere ad un Regolamento comunitario che imponesse requisiti essenziali, comuni ed identici in tutti gli Stati appartenenti alla UE.

(crediti: Sicurpal).
(crediti: Sicurpal).

Campo di applicazione del regolamento 425/2016

Il regolamento 425/2016 disciplina i DPI di nuova produzione sul mercato europeo o nuovi e usati nel caso di importazione da un paese terzo, e deve necessariamente riguardare tutti i tipi di fornitura degli stessi, quindi anche la vendita online.

Tutti gli operatori economici, a seconda del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili, garantendo misure atte a garantire che siano messi sul mercato solo DPI conformi al regolamento, al fine di salvaguardare salute e sicurezza degli utilizzatori, nonché una leale concorrenza tra i produttori e rivenditori.

(crediti: Sicurpal).
(crediti: Sicurpal).

Soggetti coinvolti ed operatori economici

Diverse sono le figure che intervengo nella catena di fornitura del DPI ed ognuna di loro deve essere responsabile della conformità di esso, in funzione del ruolo che ricopre nel processo di distribuzione.

Pertanto, il Capo II, art. 8-13 del Regolamento stabilisce una ripartizione chiara e precisa degli obblighi e dei compiti corrispondenti ad ogni singolo operatore della filiera.
 

(crediti: Sicurpal).
(crediti: Sicurpal).

Fabbricante del DPI

Per fabbricante si intende una persona fisica o giuridica che progetti, fabbrichi ed immetta sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio, e se ne assuma la responsabilità, secondo i requisiti del suddetto Regolamento.

Gli obblighi del fabbricante sono riportati all’Art. 8 e si possono riassumere nelle seguenti responsabilità:

  • 1.1 Al momento della commercializzazione del proprio prodotto, il fabbricante deve garantire la conformità di esso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II;
  • 1.2. Il fabbricante deve redigere e produrre la documentazione tecnica di ogni prodotto, in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato e facilmente comprensibile agli utilizzatori finali, nonché provvedere a verificarne la conformità; la dichiarazione di conformità deve essere inclusa nelle istruzioni del DPI ed essere accessibile tramite sito internet;
  • 1.3 Tale documentazione, assieme alla dichiarazione di conformità, deve essere conservata per un periodo di almeno 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato;
  • 1.4 Il fabbricante deve garantire che la produzione in serie di un dato prodotto continui a soddisfare eventuali modifiche della progettazione, delle caratteristiche del DPI o delle norme armonizzate;
  • 1.5 Il fabbricante si impegna ad effettuare test a campione circa l’idoneità di un DPI ove ritenuto opportuno, al fine di confermare la sicurezza e la salute degli utilizzatori. Deve inoltre avvertire i distributori di tale monitoraggio, laddove siano stati riscontrati reclami;
  • 1.6 Il fabbricante assicura un’assegnazione di un numero di tipo, lotto o serie che consenta l’identificazione del DPI. Nel caso in cui le ridotte dimensioni del prodotto non lo consentano, allora le informazioni identificative dovranno essere apposte sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI;
  • 1.7 Sul DPI, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento, devono essere riportati i dati del fabbricante: nome, denominazione commerciale, marchio o logo commerciale, indirizzo postale in una lingua comprensibile sia per gli utilizzatori finali che gli enti di vigilanza;
  • 1.8 In caso di controllo o di richiesta da parte di un’autorità nazionale competente, il fabbricante è tenuto a cooperare e a fornire la documentazione necessaria a garantire la conformità del DPI.

Mandatario del DPI

Si intende per mandatario qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea, che sia autorizzata ad agire per conto di un fabbricante. L’Articolo di riferimento del Regolamento è il numero 9.

Di seguito gli obblighi del mandatario:

  • 2.1 Il fabbricante può delegare il mandatario, mediante mandato scritto, ad eseguire attività per conto suo ad eccezione di due compiti: la garanzia della conformità del prodotto ai requisiti essenziali previsti dal Regolamento deve essere rilasciata dal fabbricante; il fabbricante sarà responsabile della produzione della documentazione tecnica;
  • 2.2 Tutte le pratiche di certificazione all’interno delle quali figuri il mandatario dovranno essere aggiornate e riviste alla luce dei nuovi obblighi;
  • 2.3 Il mandatario potrà mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la documentazione tecnica relativa ad un prodotto, per almeno dieci anni.

L’importatore

Figura della filiera i cui compiti sono stabiliti dall’Art. 10 del Regolamento, per importatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno dell’Unione che immetta DPI sul mercato. Fra gli obblighi dell’importatore rientrano:

  • 3.1 Il controllo del DPI, prima dell’immissione di esso sul mercato: sarà compito dell’importatore verificare che il fabbricante abbia prodotto la documentazione necessaria, in una lingua comprensibile all’utilizzatore finale, effettuato il processo di verifica della conformità e che il prodotto rechi la marcatura CE;
  • 3.2 Il DPI deve riportare anche il logo, la marchiatura commerciale ed il nome della ditta importatrice;
  • 3.3 Qualora il DPI immesso sul mercato presentasse dei rischi, l’importatore è tenuto a fare dei test a campione sui prodotti messi a disposizione sul mercato e ad avvertire i distributori di tale monitoraggio.

Si precisa che l’importatore che indichi i propri dati o modifichi il prodotto per renderlo conforme al regolamento ne diventa responsabile e dovrebbe essere considerato il fabbricante stesso, con assunzione dei relativi obblighi.

Il distributore del DPI

Ultima figura del processo di fornitura è il distributore, i cui obblighi sono regolati dall’Art. 11. Per distributore si intendono le persone fisiche o giuridiche diverse dal fabbricante o dall’importatore.

Compiti del distributore sono:

  • 4.1 Prima dell’immissione sul mercato, il distributore è tenuto a controllare che il DPI rechi la marchiatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni ed informazioni, tutte redatte in una lingua comprensibile;
  • 4.2 Il distributore mantiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza per eventuali controlli; la documentazione deve essere in una lingua comprensibile, in forma cartacea o elettronica;
  • 4.3 Qualora un DPI immesso sul mercato venga ritenuto poco sicuro per la salute degli utilizzatori finali o non conforme ai requisiti imposti dal Regolamento, il distributore è tenuto ad adottare provvedimenti ed a segnalare alle autorità competenti degli Stati Membri i dettagli relativi alla non conformità del prodotto.

La tracciabilità del DPI

Il Regolamento, all’Art. 13, si preoccupa poi della tracciabilità dei DPI. Gli operatori economici sono tenuti ad indicare alle autorità di vigilanza del mercato, ove richiesto, elenco degli operatori economici che abbiano fornito loro DPI, così come quello degli operatori ai quali loro stessi abbiano fornito un prodotto. Tali informazioni tracciabili devono essere a disposizione per dieci anni.

L’obiettivo di tale processo di tracciabilità consiste nell’agevolare il compito di verifica delle autorità di vigilanza. In particolare la rintracciabilità della catena di fornitura semplifica la vigilanza del mercato e ne migliora l’efficienza, limitando l’immissione di prodotti non conformi.

🔧 Esempio concreto: imbracatura anticaduta per lavori in quota (Categoria III)

Prendiamo un’imbracatura anticaduta nuova, consegnata in cantiere.
Ecco come capire se è realmente conforme alle normative attuali.

Controllo diretto sull'imbracatura

Sull’imbracatura troverai un’etichetta con scritto:
• CE 0123 (esempio)
• EN 361:2002
• Regulation (EU) 2016/425
Cosa verificare:
✔ presenza della sigla CE
✔ presenza del numero dell’Organismo Notificato (es. 0123) → obbligatorio per Categoria III
✔ riferimento espresso al Regolamento (UE) 2016/425
❌ Se compare solo “CE” senza numero → NON conforme
❌ Se compare “Direttiva 89/686/CEE” → obsoleto
Per un controllo più completo ricordarsi che l’imbracatura rispetta le nuove normative se:
Etichetta → CE + n. EN + riferimento Reg. 2016/425
Manuale → conforme al Reg. 2016/425
Dichiarazione UE → aggiornata
Certificato → riferito al Regolamento + valido

Ricapitolando

ll Regolamento 425/2016 ha l’obiettivo di stabilire i requisiti fondamentali per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, attraverso un’armonizzazione delle normative.

Il Regolamento prevede che tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura dei DPI siano responsabili della conformità dello stesso ai requisiti di cui sopra, in funzione del ruolo che rivestono nel processo di immissione sul mercato. Tali misure sono atte a garantire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di distribuzione. Inclusi sono sia i prodotti provenienti dall’UE che quelli provenienti da paesi terzi.

Tutti gli operatori economici sono altresì responsabili della verifica della conformità dei prodotti e della marchiatura CE, della corretta manipolazione dei DPI – atta a non incidere negativamente sulla conformità del prodotto stesso -, nonché devono essere in possesso di tutta la documentazione tecnica redatta in una lingua comprensibile e metterla a disposizione delle autorità competenti nel caso in cui fosse richiesta ai fini di controllo.

Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse (i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea), è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza degli utilizzatori, e ne consegue la possibilità di una libera circolazione nell’Unione dello stesso.

PER SAPERE DI PIÚ
SU SICURPAL


"Questo approfondimento si rivela particolarmente utile per i tecnici che devono tradurre le norme in prassi operative. L’articolo valorizza la chiarezza espositiva, l’aggiornamento con le più recenti disposizioni europee e l’orientamento al settore costruzioni."
Redazione INGENIO


FAQ TECNICHE: DPI Regolamento UE 2016/425: obblighi cantieri | Ingenio

Che cosa disciplina il Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI?
Il Regolamento (UE) 2016/425 definisce i requisiti per progettazione, fabbricazione e immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale.
È il riferimento europeo per garantire che i DPI commercializzati nell’Unione rispettino requisiti essenziali di salute e sicurezza.
Non disciplina da solo l’organizzazione della sicurezza in cantiere, che in Italia resta collegata anche al D.Lgs. 81/2008.
Il suo campo principale riguarda quindi la conformità del prodotto, la marcatura CE, la documentazione tecnica e gli obblighi degli operatori economici.

In quali contesti edilizi i DPI sono più rilevanti?
I DPI sono rilevanti in tutti i cantieri dove non sia possibile eliminare o ridurre il rischio con misure collettive, organizzative o tecniche.
Nei lavori in quota assumono particolare importanza imbracature, cordini, assorbitori di energia, connettori, caschi e sistemi anticaduta.
Nei cantieri edili sono inoltre frequenti DPI per protezione di testa, mani, piedi, occhi, vie respiratorie, udito e corpo.
La scelta deve sempre derivare dalla valutazione del rischio e non da un criterio generico di dotazione.

Qual è il rapporto tra Regolamento UE 2016/425 e D.Lgs. 81/2008?
Il Regolamento UE 2016/425 riguarda la conformità dei DPI immessi sul mercato europeo.
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina invece gli obblighi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, compresi scelta, consegna, formazione, addestramento e uso dei DPI.
In pratica, un DPI deve essere conforme come prodotto e correttamente selezionato e gestito come misura di sicurezza aziendale.
Le due dimensioni sono complementari: prodotto conforme e uso corretto devono procedere insieme.

Quali vantaggi offre un DPI conforme al Regolamento UE 2016/425?
Un DPI conforme offre maggiore affidabilità documentale e tecnica, perché deve rispettare requisiti essenziali di salute e sicurezza.
La marcatura CE, la dichiarazione UE di conformità e le istruzioni del fabbricante permettono di verificare origine, destinazione d’uso e limiti del dispositivo.
Per l’impresa riduce il rischio di impiego di prodotti non idonei o non tracciabili.
Per il tecnico della sicurezza consente controlli più oggettivi e coerenti con la valutazione dei rischi.

Come si controlla un’imbracatura anticaduta in cantiere?
Un’imbracatura anticaduta deve riportare marcatura CE, norma tecnica di riferimento, identificazione del fabbricante, lotto o numero di serie e istruzioni d’uso.
Per i DPI di Categoria III deve essere presente anche il numero dell’organismo notificato associato alla sorveglianza della produzione.
Il manuale deve essere disponibile in lingua comprensibile per l’utilizzatore e coerente con la dichiarazione UE di conformità.
Il riferimento a EN 361:2002 è pertinente per le imbracature per il corpo destinate ai sistemi di arresto caduta.

Quanto conta la manutenzione dei DPI?
La manutenzione è essenziale perché un DPI conforme può diventare non sicuro se usurato, alterato, danneggiato o utilizzato oltre i limiti indicati dal fabbricante.
Per i DPI anticaduta occorre verificare cuciture, nastri, fibbie, connettori, assorbitori, etichette, leggibilità delle marcature e storico delle ispezioni.
Le istruzioni del fabbricante devono indicare frequenza e modalità dei controlli.
In assenza di dati certi sul dispositivo specifico, occorre riportare: [Verificare specifica tecnica/norma].

Quali errori evitare nella scelta e nell’uso dei DPI?
Il primo errore è considerare la sola marcatura CE come garanzia sufficiente, senza controllare manuale, dichiarazione UE, categoria del DPI e norma armonizzata applicabile.
Il secondo è acquistare DPI non coerenti con il rischio reale: un’imbracatura, ad esempio, deve essere parte di un sistema anticaduta completo.
Il terzo è non formare e addestrare i lavoratori, soprattutto per DPI complessi o di Categoria III.
Il quarto è non conservare la documentazione e non registrare controlli, ispezioni e sostituzioni.

Leggi anche