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Sismabonus - Ecobonus, combinazione vincente! Agevolazione con detrazione fino a 136 mila euro: i dettagli

Agenzia delle Entrate: l'intervento combinato per riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica per interventi su parti comuni di edifici condominiali determinano una detrazione con massimale pari a 136 mila euro da ripartire in 10 quote

Sismaecobonus: come funziona?

Proseguiamo la nostra 'analisi' delle detrazioni per interventi antisismici alla luce dell'ultima e dettagliata guida sul Sismabonus 'all inclusive' dell'Agenzia delle Entrate, che parte dal 'generico' ma poi va nello 'specifico'. Dentro la guida troviamo pillole davvero importanti per professionisti e beneficiari, sopratutto per quel che riguarda la tipologia dei lavori agevolabili.

Dopo aver approfondito la possibilità di beneficiare di detrazioni anche per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e rifacimenti vari, passiamo all'analisi della potenziale combinazione tra Sismabonus ed Ecobonus.

Interventi combinati per riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica

Alcuni lo hanno rinominato Sismaecobonus: ma cos'è e come funziona? La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

NB - queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (pari al 70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

IN ALLEGATO, LA GUIDA AGGIORNATA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SISMABONUS

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