Superbonus 110% per lavori in condominio: chiarimenti sulle maggioranze assembleari richieste
MEF: la spesa per il lavoro di efficientamento energetico deliberata nel rispetto delle maggioranze assembleari va ripartita tra tutti i condomini in base alla proprietà millesimale di ciascuno di essi oppure in base a diversi criteri eventualmente stabiliti dal condominio
Dentro l'aggiornamento delle ultime FAQ in materia di Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus maggiorati e opzioni aggiuntive per il Bonus Facciate), spuntano anche due chiarimenti di rilievo in materia di maggioranze assembleari comndominiali richieste per dare il là ai lavori edilizi sui quali, poi, si andrà a beneficiare del Superbonus.
La regola base
E' richiesta una maggioranza assembleare bassa (la maggioranza degli intervenuti in assemblea di condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio) per dare il via ai lavori con il Superbonus.
I nuovi chiarimenti
- la spesa per il lavoro di efficientamento energetico deliberata nel rispetto delle maggioranze assembleari va ripartita tra tutti i condomini in base alla proprietà millesimale di ciascuno di essi
oppure in base a diversi criteri eventualmente stabiliti dal condominio; - il rifacimento del cappotto termico dell’intero condominio è un intervento che si esegue sulle parti comuni e sono tenuti a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà tutti i condomini, compreso chi dissente dall’esecuzione dei lavori;
- la disposizione relativa al quorum deliberativo si riferisce alla delibera con la quale il condomìnio decide di effettuare i lavori ricadenti nell’agevolazione del Superbonus (art. 119 comma 9 bis DL 34/2020). Rimane invece al singolo condòmino la decisione sulla detrazione, sullo sconto in fattura o sulla cessione del credito.
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