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Superbonus case unifamiliari, condomini, IACP, ONLUS:riepilogo delle scadenze e diverse percentuali di detrazione

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la scadenza per beneficiare del 110% è fissata al 31 dicembre 2022 purchè alla data del 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori (ultima proroga effettuata con il DL 50/2022). Presentati alcuni emendamenti alla conversione in legge del DL Aiuti-bis per 'togliere' la dead-line

Dopo i chiarimenti della RPT 'approvati' dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in merito alla dimostrazione del SAL 30% sugli interventi complessivi passibili di Superbonus 110% per l'anno 2022, da effettuare per gli edifici unifamiliari entro il prossimo 30 settembre, dal Senato rimbalza la notizia della ricchiesta di proroga al 31 dicembre 2022 senza condizioni, cioè senza dover dimostrare il 30% sopracitato.

Due emendamenti identitici presentati rispettivamente da Lega e Italia Viva al ddl di conversione in legge del DL Aiuti Bis (115/2022, DDL 2685), infatti, propongono di eliminare le condizioni richieste per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022. La cancellazione delle condizioni si tradurrebbe in una proroga generalizzata per tutti: tradotto, chiunque potrebbe beneficiare del Superbonus fino alla fine dell'anno, anche chi non riuscirà a completare il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre.

In attesa di capire se su questo tema e su quello della responsabilità solidale delle banche verranno apportati correttivi, riteniamo utile riepilogare le scadenze attuali in materia di Superbonus, ricordando altresì che dal prossimo anno, per alcune tipologie di edifici, l'aliquota progressivamente scenderà.

Superbonus case unifamiliari, condomini, IACP, fotovoltaico: riepilogo delle scadenze e delle aliquote

 

 

 

Superbonus: il riepilogo delle scadenze attuali

Condomini

Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la detrazione fiscale sarà al:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per le aree terremotate);
  • 70% per il 2024;
  • 65% per il 2025. 


Edifici unifamiliari

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, come visto sopra, la scadenza per beneficiare del 110% è fissata al 31 dicembre 2022 purchè alla data del 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori (ultima proroga effettuata con il DL 50/2022 - Aiuti). Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

 

IACP, cooperative, ONLUS

Queste le scadenze 'particolari':

  • 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa, ma alla data del 30 giugno 2023 deve essere stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023);
  • 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato;
  • 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche su spogliatoi e affini.

 

NB - Tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (scadenza per i condomini).

 

Fotovoltaico e colonnine elettriche

La scadenza delle detrazioni del Superbonus 110 per l'installazione di un sistema solare fotovoltaico è stata allineata a quella degli altri lavori oggetto del Superbonus. 

Per quel che riguarda le colonnine elettriche di ricarica, il Superbonus è al 110% su un tetto di spesa di:

  • 1.500 euro per singola colonnina negli edifici plurifamiliari o nei condomini che installano al massimo 8 colonnine;
  • 1.200 euro se ci sono più di 8 colonnine.

 

Quote di ripartizione: 4 o 5 a seconda dell'anno di riferimento

Le quote di ripartizione annuali (per chi opta per la detrazione secca, non per la cessione del credito o per lo sconto in fattura) sono 5 per le spese sostenute nel 2020 e 2021, 4 per le spese sostenute nel 2022.