Superbonus | Condominio
Data Pubblicazione:

Superbonus, due su due: il lastrico solare esclusivo in condominio è trainante, l'impianto fotovoltaico trainato

Agenzia delle Entrate: l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà rientra tra gli interventi "trainanti" agevolabili ai sensi dell'art.119 DL Rilancio

campo-fotovoltaico-pannelli-rinnovabili-energia.jpg

Arriva un'altra interessante risposta del Fisco su cosa si può considerare come intervento trainante - e trainato - in ottica Superbonus 110%.

Stavolta il 'protagonista', anzi i protagonisti, sono due:

  1. l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà, che l'Istante intende effettuare dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall'assemblea condominiale, e che per il Fisco rientra tra gli interventi "trainanti" agevolabili ai sensi dell'art.119, comma 1, lettera a) del DL 34/2020. Pertanto, l'Istante potrà fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per tale intervento.
  2. l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed eventualmente del sistema di accumulo integrato, che rappresenta l'intervento "trainato" e pertanto beneficia anch'esso del Superbonus 110%.

I limiti di spesa

Una volta appurato che i due interventi sono agevolabili, l'AdE osserva che per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito.

In particolare, se l'edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; se lo stesso è composto da più di otto unità, il limite massimo di spesa è pari a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Come chiarito, al riguardo, nella citata circolare n. 24/E del 2020, ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro.

Nel caso di specie, pertanto, considerato che il condominio è composto da 10 unità immobiliari, il limite massimo di spesa sarà pari a 380.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 2 (60.000 euro).

La ripartizione delle spese e le regole condominiali

Atteso che l'Istante intende sostenere l'intera spesa per l'isolamento del lastrico solare, il Superbonus può essere calcolato sulle spese sostenute dall'Istante e a lui attribuite utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile e delle spese per i lavori sul lastrico solare prescritto dall'articolo 1126 del codice civile. Ciò a condizione che, in conformità al medesimo art. 1123 del codice civile, l'assemblea dei condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell'Istante interessato agli interventi medesimi.

Qualora, cioè, l'assemblea del condominio autorizzi l'esecuzione dei lavori sul lastrico solare e deliberi all'unanimità che le relative spese saranno interamente a carico dell'Istante, quest'ultimo, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa in esame, potrà fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale ma comunque entro il limite massimo di 380.000 euro calcolato come in precedenza precisato.

I requisiti necessari

Importante: trattandosi di un intervento realizzato su una parte a servizio comune dell'edificio in condominio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, ancorché di proprietà esclusiva dell'Istante, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione del Superbonus andrà effettuata con riferimento all'intero edificio. Sarà necessario, in particolare, che l'intervento interessi più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'intero edificio in condominio e assicuri, anche congiuntamente all'intervento "trainato" di installazione dell'impianto fotovoltaico, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) ante e post operam rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con riferimento, inoltre, alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto stesso. La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

LA RISPOSTA 499/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Condominio

Con il topic "Condominio" si raccolgono tutti gli articoli pubblicati da Ingenio sul tema dei condomini, dalle norme alla gestione.

Scopri di più

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più