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Superbonus e cappotto termico: nuovo chiarimento ENEA sui tetti non disperdenti

L'ENEA ha pubblicato un nuovo, importante chiarimento che riguarda la fruizione del SuperEcobonus 110% nel caso di isolamento termico a cappotto che coinvolge anche il tetto

Oggi non parliamo di cessione del credito ma di SuperEcobonus per la realizzazione del cappotto termico, 'norma' modificata per l'ultima volta dalla Manovra 2021 (legge 178/2020) e sulla quale 'torna' ancora una volta l'ENEA in una nota, pubblicata il 7 marzo 2022, che tratta la fruizione del Superbonus per interventi di efficientamento energetico (SuperEcobonus) nel caso di isolamento termico a cappotto per il tetto dell'edificio.

Superbonus e cappotto termico: nuovo chiarimento ENEA sui tetti non disperdenti

La cornice normativa

L'attuale versione dell'art. 119, comma 1, lettera a) del DL 34/2020 dispone che:

  • la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, anche nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno.
  • gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
  • la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno;
    • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
    • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari.
  • i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

 

La superficie disperdente

L'ENEA ricorda in merito che, secondo la definizione riportata nel decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” art.2, comma 2, lettera a) si intende per “superficie disperdente S (m2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

Per non mettere in crisi il concetto di “superficie disperdente” da anni consolidato e applicato all’interno della definizione del “Rapporto di forma S/V”, da cui hanno dipeso nel tempo i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica, l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale, il parametro H’t, e le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello, l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del DL Rilancio, di concerto con MiTE, è stata la seguente: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a)”.

Peraltro proprio in base a tale interpretazione l'ENEA aveva aggiornato il sito "Asseverazioni".

 

Interventi trainanti: dentro anche quelli per la coibentazione del tetto

L'ENEA ricorda peraltro che anche l'Agenzia delle Entrate, nella risposta 247 del 14 aprile 2021, aveva condiviso l'interpretazione di cui sopra, sottlineando tra l'altro che:

  • per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. art.1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge 178/2020);
  • nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25% della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto.

Superbonus 110% per interventi di coibentazione sull'involucro di pertinenze: chiarimenti ministeriali

Nel luglio 2021, il MEF aveva inoltre chiarito alcuni aspetti inerenti il calcolo delle pertinenze e sull'ammissibilità alla detrazione per interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box).

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Coibentazione del solaio sottostante

Infine, nella nota del 31 agosto 2021 l'ENEA - di concerto con il MITE - aveva precisato che "le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante".

In tal senso, si sottolinea che:

  • la coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia;
  • la trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1);
  • conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

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