Terzo condono edilizio: niente sanatoria per l'ampliamento dei volumi in zona vincolata
La sussistenza di vincoli sull'area, a prescindere dalla natura assoluta o relativa e dalla preesistenza o meno degli stessi rispetto al tempo di ultimazione delle opere, comporta per legge l'insanabilità degli abusi maggiori, cioè quelli che comportano l'ampliamento di volumi.
E' possibile beneficiare del Terzo condono edilizio in zona vincolata per l'ampliamento dei locali abitativi e la costruzione di un ripostiglio di 7,25 metri quadrati?
Ancora una volta ci imbattiamo in una pronuncia della giustizia amministrativa (Tar Lazio 16487/2024) che riepiloga le 'stringenti' regole della sanatoria straordinaria del 2003, la terza dopo quelle del 1985 e 1994.
Diversamente dai precedenti, però, il Terzo condono offre pochissimi margini di manovra in zona vincolata: vediamo cosa dice il TAR.
Ampliamento volumi e ripostiglio: sono abusi maggiori
Secondo il ricorrente, il diniego di condono da parte del comune sarebbe illegittimo in quanto l'abuso realizzato, di modesta entità, non lederebbe il bene paesaggistico oggetto di tutela.
L’Amministrazione ha dedotto l’infondatezza del ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza che, in materia di c.d. terzo condono, esclude la sanatoria degli abusi realizzati su un’area sottoposta a vincoli e la configurabilità del silenzio assenso in detta fattispecie.
Niente da fare: il TAR inizia subito ricordando i 'paletti' del DL 269/2003 (Terzo condono), ed evidenziando che gli abusi di cui si discute, per quanto di limitate dimensioni, sono riconducibili alla tipologia di illecito n. 1 («Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici») dell’Allegato 1 al decreto legge n. 269 del 2003 (c.d. abuso maggiore).
Zone vincolate: impossibile sanare gli abusi maggiori
Si ribadisce, inoltre, che la sussistenza di vincoli sull'area, a prescindere dalla natura assoluta o relativa e dalla preesistenza o meno degli stessi rispetto al tempo di ultimazione delle opere, comporta ex lege l’insanabilità dei c.d. abusi maggiori.
Terzo condono edilizio in zona vincolata: sanatoria straordinaria solo per le opere minori
In virtù delle regole del DL 269/2003 (Terzo condono edilizio), possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincolo, solo le opere di minore rilevanza, cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria realizzate prima dell'imposizione del vincolo.
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Quali tipi di abusi si possono condonare?
Il TAR richiama l'ormai granitico indirizzo giurisprudenziale condiviso, secondo il quale “sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi, quale quello della ricorrente, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, del menzionato Allegato, interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive; la norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003 è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; in senso ancor più restrittivo è intervenuta la legge regionale della Regione Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.
Opera insanabile: il comune ha negato il condono in maniera legittima
In definitiva, sottolinea il TAR, il comune ha correttamente concluso per l'insanabilità dell’opera in quanto posta in area vincolata, con ciò conformandosi alle pronunce in precedenza richiamate.
Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione, attesa la natura vincolata e doverosa del provvedimento di rigetto ed avendo la giurisprudenza più volte chiarito che “il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce in primo luogo motivazione sufficiente a fondare i dinieghi di condono impugnati”.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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