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Terzo condono edilizio: vietata la sanatoria per gli abusi maggiori in zona vincolata

Un abuso edilizio comportante nuovi volumi e superfici fruibili in area vincolata esclude in radice la possibilità di aver accesso al beneficio del cd. terzo condono per chiara volontà del legislatore

Il terzo condono edilizio (legge 326/2003) non è applicabile in zona vincolata per opere che configurano un aumento di superficie.

Lo ribadisce a gran voce il Consiglio di Stato nella sentenza 7318/2023 del 26 luglio, che conferma l'assunto del TAR respingendo al mittente un ricorso per la presentazione della sanatoria per alcune opere edilizie, nello specifico:

  • “appartamento di circa mq. 95.04 al piano terra, completo di terrazzo e portico nonché opere di manutenzione straordinaria consistenti nella creazione di terrazzo con colonnato sul lato S/O, area esterna attrezzata con forno per pizze, barbecue, ecc., completa di pergolato in ferro, realizzazione nicchie per alloggio bombole, caldaia, ecc.)  - realizzazione e formazione aiuole, scala di accesso e murature di sostegno”;
  • “piccola unità abitativa di mq. 64.30 al piano seminterrato del fabbricato; realizzazione piccolo locale deposito esterno di mq. 11.34 e opere di manutenzione straordinaria consistenti nella creazione di un pozzo nero e nel livellamento e configurazione del terrazzamento antistante l’appartamento”;
  • “piccola unità abitativa di mq. 70.65 al piano seminterrato del fabbricato (lato S/O) e opere di manutenzione straordinaria consistenti nella creazione di un pozzo nero, nel livellamento e configurazione del terrazzamento antistante l’appartamento e realizzazione rampa di scala esterna per l’accesso al piano seminterrato, sul lato S/O dell’appartamento”.

No al condono in area vincolata: ecco quando

Secondo il comune dette istanze, in quanto presentate per opere comportanti nuove superfici, non conformi alla vigente strumentazione urbanistica, realizzate su territorio dichiarato di notevole interesse pubblico dal D.M. 20/3/1951, circostanza che escluderebbe l’applicabilità della normativa condonistica ai sensi del combinato disposto del comma 27 dell’art. 32, lettera d) DL 269/2003, conv. in legge 326/03, sono da respingere.

Il TAR competente ha confermato il tutto.

Il ricorso

Secondo l’appellante, non corrisponde al vero che la normativa indicata vieti qualsiasi nuova edificazione e che ai fini dell’approvazione del condono richieda la conformità alle norme ambientali e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

La norma in questione, richiamando la speciale normativa di cui agli artt. 31 e segg. legge 47/85, consentirebbe il conseguimento della sanatoria anche per le opere che hanno comportato aumenti di superfici e volumi realizzati in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa e agli altri vincoli richiamati, subordinato ai pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vicoli stessi.

Terzo condono edilizio: le regole

Palazzo Spada richiama le disposizioni dell'art.32 comma 26 lettera a) del DL 269/2003, secondo cui non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alla legge 326/2003 (cd. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti ai vincoli indicati dalla norma, a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area.

Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, solo gli interventi cd. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell’allegato 1 al DL 326/2003 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo.

L'aumento di superficie

Inoltre, si ricorda che le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).

Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo non può essere sanato.

Sanatoria in zona vincolata solo per restauro, risanamento o manutenzione straordinaria

L'applicabilità della sanatoria speciale, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, alle sole opere di restauro o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici è stata poi confermata anche dalla costante giurisprudenza penale secondo cui: “in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (Corte Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676).


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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