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Tettoia e pergolato, ci risiamo: edilizia libera o permesso di costruire? Quando sono assimilabili?

Tar Brescia: il pergolato coperto con una struttura non facilmente amovibile è da considerarsi tettoia

Pergotenda, pergolato, tettoia: le discriminantiIndividuare la differenza tra tettoia e pergolato non è sempre facile: lo ammette ancora una volta una sentenza di giustizia amministrativa, stavolta del Tar Brescia (n.646-2018), in una controversia relativa all'annullamento della CILA avente a oggetto la pergola bioclimatica realizzata in luogo di una pergola già presente e costituita da una rete con edera finta.

Si tratta, di fatto, a una struttura che sostituisce il telaio presente (composto di cinque tubolari ortogonali alla facciata dell'edificio e alcuni trasversali, parzialmente coperto da una rete metallica coperta con dell'edera finta) e che è costituita da una copertura a lamelle, che possono essere ruotate per consentire il passaggio di sole e aria, ma non hanno il carattere "retrattile".

Le discriminanti su pergolato, tettoia e pergotenda

Il Tar evidenzia che degli importanti punti di riferimento sono rinvenibili nelle sentenze del Consiglio di Stato, n. 825/2015, che chiarisce definitivamente in cosa differiscono tettoia e pergolato, affermando che "la differenza fra tettoia e pergolato appare riconducibile al linguaggio comune, che individua la tettoia come una struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato (normalmente costituito, quest’ultimo, da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali)".

Il Consiglio di Stato ha quindi precisato, nella sentenza n. 306/2017, che "quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie".

Ne deriva che la cosiddetta pergotenda non necessita di titolo edilizio, in quanto l'opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest'ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una "nuova costruzione", posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.

Al contrario, dunque, quando la copertura e/o la chiusura perimetrale presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, come nel caso in cui la tenda non abbia carattere retrattile, pur non potendosi parlare di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie, il titolo edilizio deve ritenersi comunque necessario.

La soluzione del caso

Tornando al nostro caso, per i giudici amministrativi la struttura non è una tenda e non ha carattere facilmente amovibile, pur essendo incontestabile che essa sia in qualsiasi momento rimovibile, dal momento che è un elemento autonomo rispetto all'edificio che, dunque, non ne risulterebbe compromesso. La struttura, a sua volta, non ha, quindi, la mera funzione di sostegno di una tenda o di una pergola (vegetale o artificiale).

La stessa proprietaria, del resto, nella nota indirizzata al Comune in riscontro alla diffida a rimuovere i manufatti già precedentemente installati sulla terrazza, afferma che la "struttura verrà rimossa rapidamente poiché è già stato dato incarico professionale …omissis…di redigere opportuno progetto al fine di ottenere idoneo titolo abilitativo, per la realizzazione di un porticato su detta terrazza".

In definitiva, il comune ha correttante ravvisato una effettiva trasformazione dell'organismo edilizio, mediante realizzazione di una vera e propria tettoia (o portico, come l'ha definito la ricorrente), necessitante del relativo titolo edilizio, previa verifica dei parametri urbanistici (e acquisizione del necessario consenso del condominio rispetto al reperimento della disponibilità di SLP) e delle distanze dai confini.

Nel caso di specie, la temporaneità della copertura è esclusa dal tipo di pergotenda che la ricorrente intende realizzare, che è destinata a coprire la terrazza in modo permanente, a prescindere dalla possibilità di orientare le lamelle di copertura in modo da favorire l'aerazione e la luce.

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"TETTOIE, VERANDE, PERGOLATI E ... PERGOTENDE: LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO"

 

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