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Tettoia: se integra un organismo edilizio stabile serve il permesso di costruire

L'installazione della tettoia può ritenersi sottratta al regime del permesso di costruire soltanto ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono.

Abbiamo parlato spesso di tettoie, perché si tratta di opere edilizie piuttosto gettonate in edilizia, riscontrando quasi sempre che una tettoia di rilevanti dimensioni deve essere assentita tramite regolare permesso di costruire.

Ci sono anche casi nei quali può essere sufficiente la SCIA, ma non è quello della sentenza 6468/2024 del 4 aprile 2024, che ha per 'protagonista' un'ordinanza di demolizione, contestata dal ricorrente, di una tettoia - realizzata senza titolo abilitativo - posta tra la parete nord ed il confine dell'edificio ove si trova la sua unità immobiliare, sita al piano terra.

 

La tettoia della discordia: non è una pertinenza

Il Comune ha contestato al ricorrente la “costruzione di una tettoia posta tra la parete nord ed il confine dell’edifico, ove è ubicata la propria unità immobiliare (…) La struttura realizzata è costituita da quattro pilastri in legno lamellare di abete delle dimensioni di cm. 20 x 20 e stabilmente infissi al suolo, due travi da cm 24 x 20 su cui poggiano in modo inclinato n. 9 travicelli da cm 10 x 16, il sovrastante tavolato ed uno strato di guaina ardesiata completano la copertura. Le dimensioni in pianta sono all’incirca di mq. 25 (…)”.

Dalla descrizione delle caratteristiche oggettive suddette emerge che l'intervento integra un organismo edilizio stabile, con funzione sua propria, rilevante sia dal punto di vista edilizio che urbanistico, tale cioè da comportare “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” e, pertanto, necessitante del titolo abilitativo, nella specie assente, non potendo invece essere ricondotto alla nozione di pertinenza, ferma la diversa valenza di tale nozione sotto il profilo civilistico rispetto a quello edilizio.

 

Tettoia di protezione del terrazzino: è una pertinenza urbanistica, non serve il permesso di costruire

Quando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche, risultando liberamente edificabili.


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Tettoia senza permesso di costruire: ecco quando

Il TAR segnala che la qualifica di pertinenza urbanistica, infatti, è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne sia possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Per questo, l'installazione della tettoia, pertanto, può ritenersi sottratta al regime del permesso di costruire soltanto ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono.

 

Titoli abilitativi per realizzare una tettoia ed evitare l'abuso edilizio: la dimensione rilevante richiede il permesso di costruire

Le tettoie sono opere edilizie riconducibili ad interventi per cui non necessiterebbe alcun permesso di costruire solo ove le stesse siano di ridotte e modeste dimensioni.


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Anche il pergolato richiede il permesso in determinati casi

Infine, il TAR ricorda che, secondo consolidata giurisprudenza, persino il pergolato (che rientra, in linea generale, nell’attività edilizia libera, come struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, aperta su tre lati e nella parte superiore, facilmente amovibile in quanto priva di fondamenta e avente natura ornamentale, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni) è soggetto al permesso di costruire, perché “quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008)”, in quanto comporta un considerevole impatto edilizio, si estende su una superficie considerevole (come nella specie, in cui la superficie della tettoia è di ben 25 mq) e risulta stabilmente ancorato al suolo (così Consiglio Stato, sentenza n. 8475/2023).


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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