Tra domanda di sanatoria, accertamento di conformità e ordine di demolizione: la ruspa si ferma o no?
Consiglio di Stato: la presentazione di una istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2011, determina soltanto un arresto interinale dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ponendolo in stato di temporanea quiescenza
Presentare una domanda di sanatoria edilizia ex art.36 TUE non equivale a 'fermare' la demolizione.
Ancora una volta, per fare chiarezza sulle tempistiche dell'abusivismo edilizio e delle sue conseguenze ci affidiamo al Consiglio di Stato, che nella pronuncia 3704/2022 dello scorso 11 maggio ricorda prima la corretta 'cronologia' dei procedimenti repressivi, poi si concentra sugli effetti di una domanda di sanatoria.
Nel caso di specie, il comune aveva ordinato la demolizione per alcune opere abusive e i proprietari avevano presentato ricorso (prima al Tar e poi a Palazzo Spada) deducendo:
- a) l’omessa indicazione delle opere abusive da demolirsi;
- b) l’omessa indicazione delle norme violate;
- c) l’omessa indicazione della superficie e del volume acquisiti in caso di inottemperanza;
- d) l’omessa indicazione dell’autorità e del termine entro il quale promuovere l’impugnazione, nonché l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo;
- e) la compatibilità dell’opera con lo strumento urbanistico comunale vigente (ragion per cui era stata presentata richiesta di accertamento di conformità).
La corretta scansione dei procedimenti repressivi
Il Consiglio di Stato evidenzia che i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere al provvedimento demolitorio al fine di evitare l’estrema conseguenza della perdita della proprietà.
Tale scansione procedimentale è costituita:
- a) dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli;
- b) dall’accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione;
- c) dall’atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune.
Sanatoria, doppia conformità, ordine di demolizione: quali sono le tempistiche?
Consiglio di Stato: la domanda di accertamento di conformità non impatta sulla legittimità dell’ingiunzione a demolire, ma, al più, condiziona l’efficacia dell’ordinanza.
Altra sentenza interessante sul tema: leggila adesso!
Doppia conformità urbanistica: cos'è
In questo caso, peraltro, non può essere invocata neppure l’asserita compatibilità delle opere realizzate sine titulo con lo strumento urbanistico vigente, poiché l’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel disciplinare l’accertamento di conformità, ossia quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ma conformi alla normativa applicabile, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria, non potendosi affatto accogliere l’istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale praticabilità è stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3194 del 2016; Sez. VI, n. 2784 del 2015; Sez. IV, n. 2306 del 2006; secondo Corte Cost. n. 232 del 2017, l’approdo che richiede la verifica della ‘doppia conformità’ deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento «finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità»).
Istanza di sanatoria e ordine di demolizione: rapporti e conseguenze
Secondo l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la presentazione di una istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 cit., determina soltanto un arresto interinale dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ponendolo in stato di temporanea quiescenza (e, per questo motivo, non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione).
In mancanza di tempestiva impugnazione del diniego di accertamento di conformità (anche tacitamente maturato per decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001: nel caso in esame, la domanda di sanatoria presentata dagli appellanti risulta protocollata in data 5 febbraio 2010 con il n. 4152), l’ingiunzione di demolizione è eseguibile e non occorre l’emanazione di ulteriori atti sanzionatori da parte.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica
LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA
L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.
Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.
Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"