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Tra moglie e marito: chi è responsabile dell'abuso edilizio?

Per essere legittimamente destinatari di un ordine di demolizione occorre essere proprietario dell'immobile abusivo e/o esponsabile dell'abuso (chi ha commissionato, realizzato o detiene effettivamente l'immobile). Il matrimonio o la convivenza non determinano automaticamente corresponsabilità.

Chi risponde per l'abuso edilizio? Se il marito non è proprietario né titolare di alcun diritto reale o obbligatorio sugli immobili interessati, può salvarsi dall'ordinanza di demolizione? Può essere inviata solo alla moglie nel caso in cui sia lei l'ex proprietaria che ha poi venduto gli immobili?

La sentenza 16157/2025 chiarisce i criteri di legittimazione passiva negli ordini di demolizione edilizi. La pronuncia annulla parzialmente il provvedimento per difetto di legittimazione del marito, confermandolo invece per la moglie.

Nella pronuncia si ribadisce il principio che l'ordine di demolizione si rivolge al proprietario e al responsabile dell'abuso, identificato in chi ha commissionato o realizzato materialmente l'opera o detiene l'immobile al momento dell'emanazione.

 

Il caso: complesso edilizio abusivo a Monte Compatri

Il caso riguarda un ordine di demolizione per un complesso di opere abusive realizzate in zona agricola vincolata: trasformazione di un casale storico con creazione di tre unità abitative, edificazione di sette villette a schiera al piano terra e sopraelevazione con altre cinque unità immobiliari.

Tutte le domande di condono presentate erano state respinte, ad eccezione delle cinque unità in sopraelevazione per le quali non era stata mai presentata istanza.

 

La questione della legittimazione passiva

I coniugi avevano impugnato l'ordine di demolizione contestando la propria qualificazione come "committenti" delle opere abusive.

L'ordinanza comunale li indicava entrambi quali responsabili dell'intero complesso edilizio, ma con situazioni giuridiche diverse: la moglie era proprietaria di alcuni immobili e aveva presentato le istanze di condono, mentre il marito non era proprietario né titolare di alcun diritto reale.

 

I soggetti legittimati passivamente

Il TAR precisa che l'art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001 individua come destinatari dell'ordine di demolizione il proprietario e il responsabile dell'abuso. Quest'ultimo è identificato dalla giurisprudenza in:

  • chi ha commissionato l'opera abusiva;
  • chi l'ha realizzata materialmente;
  • chi ha l'effettiva disponibilità dell'immobile come detentore al momento dell'emanazione.

 

Il difetto di legittimazione del marito

Il Tribunale accoglie la censura relativa al marito ritenendo che:

  • non è proprietario di alcun immobile interessato dagli abusi;
  • non è titolare di diritti reali o obbligatori sugli immobili;
  • il Comune lo ha qualificato genericamente come "committente" senza fornire elementi indiziari per dimostrare la sua corresponsabilità;
  • la difesa comunale si è limitata ad affermazioni apodittiche senza prove concrete.

 

La legittimazione della moglie confermata

Per la moglie, invece, la legittimazione è fondata perché:

  • è proprietaria di alcuni degli immobili oggetto di demolizione;
  • ha presentato le istanze di condono (poi respinte) in qualità di proprietaria originaria, dimostrando di essere committente dei lavori
  • per le unità immobiliari non accatastate è ragionevolmente responsabile in quanto proprietaria originaria dei terreni su cui è avvenuta la trasformazione complessiva dell'area.


L'onere della prova nella qualificazione di responsabile

La sentenza, quindi, ribadisce che per qualificare un soggetto come responsabile dell'abuso non bastano affermazioni generiche, ma sono necessari elementi concreti che dimostrino:

  • il ruolo di committente dei lavori;
  • la materiale esecuzione dell'opera;
  • l'effettiva disponibilità dell'immobile
  • il coinvolgimento nel procedimento (come la presentazione di istanze di condono).

 

Non si può contraddire il proprio comportamento precedente

Il TAR respinge le altre censure applicando il principio per cui non si può contraddire il proprio comportamento precedente: la moglie, che aveva presentato le domande di condono per alcune opere abusive, non può sostenere in un secondo momento che quegli interventi erano legittimi.

 

Conclusioni: responsabilità personale e non coniugale

In definitiva, la responsabilità per abusi edilizi è strettamente personale e deve essere dimostrata caso per caso.

Il matrimonio o la convivenza non determinano automaticamente corresponsabilità: ciascun coniuge risponde solo per gli abusi che ha effettivamente commesso, commissionato o per gli immobili di cui è proprietario o detentore.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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