Verifica tecnico-professionale tra committente e fornitore: sicurezza e responsabilità negli appalti
Affidare un appalto a un’impresa o a un lavoratore autonomo richiede al committente non solo di valutare il preventivo, ma di verificare i requisiti tecnico-professionali. Un passaggio essenziale per garantire che il fornitore abbia struttura, attrezzature e competenze adeguate per operare in sicurezza. All’interno alcune indicazioni sugli obblighi del committente e sul come fare queste verifiche.
L’assegnazione di un lavoro a un’impresa o a un lavoratore autonomo comporta, oltre alla richiesta di preventivi, anche una verifica dei requisiti tecnico-professionali da parte del committente, per garantire l’assegnazione del lavoro non solo su una base di convenienza economica, ma anche sul possesso di un bagaglio minimo di struttura, attrezzature, formazione e conoscenze.
L’articolo redatto da un esperto in materia, destinato, in particolare, a responsabili cittadini, soggetti titolari di potere di spesa e imprese che decidono di appaltare un’attività, un incarico professionale o un servizio titolo oneroso e no.
Verifica tecnico-professionale: obblighi del committente negli appalti
Ogni volta che un committente decide di affidare un incarico di lavori o di servizi è prevista, da parte del committente, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un qualsiasi fornitore, quale obbligo fondamentale previsto dal D.Lgs. 81/2008, noto come “Testo Unico sulla Sicurezza”.
Si tratta di un adempimento formale molto importante, che il legislatore ha previsto per evitare l’assegnazione di lavori a imprese o lavoratori autonomi non in possesso dei requisiti minimi per operare, quindi imprese che utilizzano lavoratori non in regola con la normativa delle assunzioni oppure con una formazione inadeguata, e che, di conseguenza, effettuano una concorrenza sleale alle altre imprese.
L’appaltatore, per eseguire i lavori affidatigli, organizza la manodopera necessaria, utilizzando i propri dipendenti oppure subappaltando parte dei lavori ad altre imprese.
Egli, come tutti i datori di lavoro, deve garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evitando potenziali pericoli dovuti all’esercizio della sua attività.
Nell’ambito dell’appalto, però, gli obblighi in materia di sicurezza gravano anche sul committente.
Nell’esecuzione di questo contratto, infatti, i lavoratori dell’appaltatore si trovano spesso a prestare la propria attività presso l’azienda del committente.
Il presupposto della responsabilità del committente per la sicurezza nell’appalto è la disponibilità giuridica del luogo in cui viene svolta l’attività.
Tali obblighi hanno lo scopo di evitare o, comunque, di ridurre al minimo potenziali pericoli nei luoghi in cui si svolge una determinata attività; di conseguenza, essi ricadono a carico di chi ha la disponibilità di quei luoghi.
Il primo obbligo del committente per la sicurezza nell’appalto di servizi consiste nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore.
Il committente, quando affida l’esecuzione di lavori o di servizi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi deve, innanzitutto, verificare che questi abbiano la capacità tecnico-professionale per compiere i lavori o i servizi affidati. In altre parole, egli deve individuare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo che abbia effettivamente una preparazione adeguata e la capacità di effettuare le lavorazioni o i servizi affidati.
Questo obbligo è stato ulteriormente rafforzato dalle recenti evoluzioni normative e dal dibattito politico culminato nel referendum del giugno 2025, per le responsabilità penali e amministrative collegate.
Cosa si intende per “idoneità tecnico-professionale” e come verificarla
L’idoneità tecnico-professionale è la capacità dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo di eseguire i lavori affidati in condizioni di sicurezza, in base a:
- esperienza e competenze tecniche;
- organizzazione aziendale;
- rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;
- regolarità contributiva e assicurativa.
Obblighi del committente
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il committente ha l’obbligo di verificare che l’appaltatore sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. Questa verifica si effettua attraverso:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di sicurezza;
- documentazione integrativa (DVR, DURC, attestati di formazione, ecc.).
Bisogna, però, tener ben presente che questi due adempimenti non esauriscono gli obblighi del committente nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
COSA DICE LA GIURISPRUDENZA
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il rispetto dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale “non può ridursi al controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell’impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata” (Cass. Pen., Sent. n. 28728 del 22/09/2020).
In caso di cantieri temporanei o mobili, la verifica è ancora più stringente e deve essere documentata in modo più completo.
Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio serve al committente per verificare se il fornitore ha le carte in regola per poter eseguire i lavori ordinati, in quanto all’interno del certificato sono riportate le informazioni legate alle attività per cui ha registrato la propria impresa, alla composizione dell’azienda e alle qualifiche eventualmente possedute dalla stessa società.
Il certificato ha validità dal momento della sua emissione poiché fotografa in tempo reale la composizione dell’impresa; è possibile utilizzare in alternativa la visura camerale come documento di riferimento, in tal caso la validità della visura è semestrale.
L'autocertificazione del possesso dei requisiti di sicurezza
L’autocertificazione invece è la dichiarazione del datore di lavoro della ditta esecutrice sull’avvenuto assolvimento di tutti gli obblighi previsti per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La documentazione integrativa richiesta a discrezione del committente, infine, è tutta quella documentazione che egli ritiene necessaria per aumentare il controllo sul fornitore, sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
All’interno di essa è possibile richiedere i nominativi dei lavoratori impiegati, gli attestati di formazione posseduti dai lavoratori, le qualifiche all’utilizzo di attrezzature speciali quali, ad esempio, le piattaforme elevabili, il piano operativo di sicurezza che descrive nei dettagli le fasi di lavoro, i rischi ad esse collegate e i dispositivi di protezione collettiva e individuali adottati.
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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione
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