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Vincoli urbanistici: se è più restrittivo, il piano regolatore generale prevale sul piano paesaggistico

Cassazione: in materia di vincoli urbanistici prevale il piano comunale di pianificazione urbanistica (PRG) sul piano paesaggistico (di norma prevalente) se contiene norme più restrittive quale la qualificazione delle aree come agricole.

Contano di più le predisposizioni del Piano del Parco del Cilento (cd. piano paesaggistico) o quelle del piano regolatore generale del comune (PRG)? Dipende.

La sentenza 33107/2022 della Corte di Cassazione è particolare ma ci consente di affrontare un tema che spesso si pone all'attenzione degli operatori e della giurisprudenza, in questo caso penale.

Urbanistica: prevale il PRG o il piano paesaggistico?

L'oggetto del contendere è rappresentato da un'istanza di revoca del sequestro preventivo di immobili emessa da un Tribunale ordinario, per il reato di cui all'art.44, lett. c) dpr 380 del 2001.

Secondo i ricorrenti, le disposizioni del Piano del Parco del Cilento, classificanti le aree ricomprese della zona "D", oggetto di edificazione, quale zona residenziale, devono essere considerate prevalenti sulla qualificazione attribuita dal Prg alla medesima zona come agricola.

Il PRG può prevalere se è più restrittivo

La Cassazione parte ricordando che il Consiglio di Stato ha rammentato che "se ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778)", poichè "se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (così come esplicitamente dispone l'art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), non vi è, come detto, alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32)".

Di conseguenza:

  • se lo strumento urbanistico generale contrasta con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico quest'ultimo prevarrà, essendo "prevalenti" non tanto le sue prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti;
  • se, invece, gli strumenti urbanistici comunali - che alla luce della previsione dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico - disciplinano le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto ai piani territoriali paesaggistici essi sono da considerarsi prevalenti su questi ultimi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778).

Nel nostro caso, quindi, per la Cassazione correttamente il Tribunale ha reputato lo strumento di pianificazione urbanistica prevalente sul piano paesaggistico atteso che il primo, in maniera più restrittiva del secondo, aveva classificato l'area oggetto di edificazione come agricola.

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