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Visto di conformità e asseverazione congruità spese: per il Bonus Facciate obbligo senza deroghe

Agenzia delle Entrate: per gli interventi che danno diritto al Bonus Facciate, l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, al fine di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni, è sempre previsto

Attenzione a non confondere il Bonus Facciate (oggi al 60% dopo le modifiche apportate in materia di bonus fiscali edilizi dalla legge di Bilancio 2022) con gli altri bonus edilizi, perché c'è una profonda differenza in materia di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese in merito ad interventi di edilizia libera o a piccoli interventi, cioè sotto i 10 mila euro.

 

Deroga per tutti ma non per il Bonus Facciate

Come ha ricordato infatti l'Agenzia delle Entrate sulla posta di "FiscoOggi", infatti, per gli interventi che danno diritto al Facciate (art.1 comma 219 della legge 160/2019), l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, al fine di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni, è sempre previsto.

Per questo tipo di interventi, infatti, non vale la deroga introdotta dalla legge di bilancio 2022 nell'art.121 comma 1-ter lettera b) del DL 34/2020 anche quando si tratta di opere classificate come “attività di edilizia libera” o di interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.

Questa particolarità fa parte del 'pacchetto' Antifrodi ex art.157/2021 poi confluito proprio nella Manovra, di cui abbiamo ampiamente trattato su Ingenio. Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 del DL Rilancio (34/2020), modificato dalla Manovra, prevede ora l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Parliamo di questi:

  • recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica (quindi Ristrutturazioni ed Ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche (quindi Sismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 2 dell’articolo 121)

Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Visto di conformità e asseverazione congruità spese: per il Bonus Facciate obbligo senza deroghe

Chi rilascia il visto di conformità?

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle già richiamate regole previste dall'art.35 del decreto legislativo 241/1997. Sono abilitati al rilascio:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

 

Chi assevera la congruità dei prezzi?

I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119.

Si fa riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, firmato peraltro in data 14 febbraio 2022, ma ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale (e comunque entrerà in vigore solo dopo 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.).

 

Niente visto di conformità per gli interventi 'liberi' (eccetto quelli collegati al Bonus Facciate)

 

In definitiva:

  • l'art.121 comma 1-ter lettera b) del DL 34/2020 non si applica, e quindi non c'è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia, del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

 

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