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Tettoie mascherate da finti pergolati: senza il permesso scatta l'abuso edilizio! Ecco perché

Tar Toscana: serve il permesso di costruire per il pergolato assimilabile ad una tettoia in ragione della stabile copertura

A caccia di finti pergolati

Quando un pergolato si può equiparare ad una tettoia? E, in tal caso, cosa succede se la realizzazione è stata fatta senza permesso di costruire?

Domande piuttosto ricorrenti, che ancora una volta la giustizia amministrativa tratta seguendo i canoni più volti indicati: il Tar Toscana, nella sentenza 341/2020, a a che fare con l'ennesimo, finto pergolato in realtà tettoia a tutti gli effetti: non può infatti seguirsi la prospettazione di parte che vorrebbe qualificare il bene come un mero pergolato e ciò in quanto la sua copertura non garantirebbe l’impermeabilità dell’area sottostante. La struttura in questione va demolita, insomma,

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Di una "struttura lignea nel resede dell'abitazione costituita da piedritti in legno, con travature di sostegno sempre in legno e da una copertura costituita da un tavolato, di legno, a sostegno di piante rampicanti che si estendono sopra di esso. La struttura, a forma di 'L', corre lungo il prospetto nord della abitazione, e lungo il muro di recinzione Est del resede e, nel punto più estremo, in cui si interseca con il muro di recinzione dell’antistante Via [omissis], il 'loggiato' resede risulta tamponato con due pannelli di legno (più bassi ella altezza del 'loggiato'), i quali danno luogo ad un riparo per gli attrezzi da giardino, di mq 2,73".

Le strutture aperte su tre lati

Il Tar ricorda che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che una struttura in legno aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, deve essere considerata un'opera inidonea ad alterare l'assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell'immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).

Ma nel caso di specie è evidente, anche dalla documentazione fotografica in atti, che la tettoia, oltre a essere stabilmente infissa al suolo e non facilmente amovibile, dall’altro, essa è munita di una copertura stabile (e non retrattile) non rilevando che non sia in grado di assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici.

Non solo: quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie (Cons. Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008; id. n. 306/2017).

Di conseguenza, serve il permesso di costruire per una struttura lignea di 60 mq. che, per caratteristiche costruttive, è assimilabile ad una tettoia e non ad un mero porticato, stabilmente infissa al suolo, non facilmente amovibile e munita di una copertura stabile (e non retrattile), non rilevando che non sia in grado di assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici.

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