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Abusi edilizi lievi, quali sono? Se servivano SCIA o DIA, non si demolisce ma scatta la sanzione pecuniaria

Tar Roma: gli interventi abusivi di scarsa entità e quindi realizzabili mediante presentazione di semplice DIA/SCIA possono essere contestati con la sola sanzione pecuniaria

L'art. 37 comma 1 del dpr 380/2001 dispone che, a fronte di interventi di scarso rilievo, realizzabili mediante la semplice presentazione di una SCIA (in precedenza DIA), non si procede con la demolizione ma con l'irrogazione di semplice sanzione pecuniaria. Ma bisogna fare molta attenzione a cosa si intende per 'abusi edilizi lievi', perché capita, spesso, di non avere le idee chiare.

E' successo anche nel caso della sentenza 10869/2020 dello scorso 23 ottobre del Tar Roma, inerente il caso dell'ingiunzione demolitoria di un comune per alcune opere abusive:

  • edificio 1): mancanza di alcune finestre e difformità della sagoma e delle altezze;
  • edificio 2): apertura di finestre non rappresentate nell’elaborato grafico e realizzazione di un piccolo volume tecnico di mq 20,00 ca con altezza da m. 1,5 a m. 2,2;
  • edificio 4): assenza di una finestra, diversa tramezzatura interna, aumento di superficie di un soppalco e mancata realizzazione della scala di accesso ad esso;
  • edificio 5): mancanza di un tramezzo intero, apertura di una finestra e di una porta finestra non rappresentata nell’elaborato grafico, chiusura con vetrata di una porzione del prospetto con infisso in vetro relativo all’ex fienile.

La ricorrente deduce:

  • di non essere responsabile degli abusi, non avendo più la disponibilità dell’immobile per averlo concesso in locazione ad altra società;
  • che gli interventi contestati sono tutti di scarsa entità e quindi realizzabili mediante presentazione di semplice D.i.a. In tal senso potevano essere contestati con la sola sanzione pecuniaria;
  • che il Comune si era limitato ad ingiungere la demolizione senza motivare alcunchè in ordine alle conseguenze che questa avrebbe determinato sulle porzioni dell’immobile preesistenti e legittime.

Disponibilità del bene e abusi edilizi

Il Tar chiarisce subito che, ome costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, il proprietario dell’immobile abusivo deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall'essere o meno estraneo alla realizzazione dell'abuso, atteso che “il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è, infatti, l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi” (Cons. Stato Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983). Ed invero, “Il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta. Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3789; sez. IV, 19 ottobre 2017 n. 4837; id 19 aprile 2018, n. 2364)".

Sanzione pecuniaria alternativa per abusi edilizi lievi

Il secondo motivo di ricorso è quello più interessante perché tratta degli artt. 33 e 37 del TUE.

La sanzione demolitoria - rileva il Tar - risulta effettivamente sproporzionata ed illegittima con riferimento alle opere relative all’edificio n. 4, consistenti nella diversa tramezzatura interna e nella mancanza della scala di accesso al soppalco, ed in relazione alla assenza del tramezzo divisorio contestata nell’edificio n. 5, trattandosi di opere di modesta entità e non idonee ad apportare alcuna modifica sostanziale ai manufatti. Coiscchè, con riferimento alle suddette opere minori il motivo di ricorso deve ritenersi fondato e va accolto.

Ma attenzione: non si può dire lo stesso con riferimento alla modifica dell’altezza (edificio n. 1) ed alla apertura di vani e finestre (edifici n. 2 e 5), trattandosi di difformità idonee a modificare il prospetto dell’edificio (da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 17.06.2019, n. 7818) e con riferimento alle quali il motivo di ricorso va respinto.

Le censure dedotte dalla ricorrente appaiono infondate anche con riferimento alla realizzazione del manufatto, peraltro di non scarse dimensioni (20 mq), destinato a vano tecnico, all’aumento delle altezze in relazione all’edificio n 1 ed all’aumento della superficie del soppalco (edificio n. 4), trattandosi di modifica della sagoma e delle altezze e della creazione di nuovi volumi da realizzarsi previo rilascio di permesso di costruire e, quindi, debitamente sanzionabili con l’ingiunzione di demolizione.

La prova dell'impossibilità del ripristino

Con il terzo motivo la ricorrente ha, infine, dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 comma 2 dpr 380/2001 in relazione all’art. 3 della legge 241/90 amente del quale “qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere”.

Il Tar Roma evidenzia l'assoluta eccezionalità di tale previsione, poiché la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente solo nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, fase esecutiva nella quale deve essere il privato interessato a dedurre e provare, in modo rigoroso, la situazione di pericolo di stabilità del fabbricato e l’obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169; id. 29 novembre 2017, n. 5585; id. 12 aprile 2013, n. 2001).

Nel caso di specie, il Comune non poteva che ordinare la demolizione delle opere abusivamente realizzate e la Società ricorrente si è limitata ad esprimere considerazioni generiche e non provate in ordine all’eventuale situazione di pericolo di stabilità del fabbricato derivante dall'esecuzione della demolizione delle opere abusive.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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